domenica 12 luglio 2015

Congedo parentale: estensione del periodo di fruizione e istruzioni per la presentazione delle istanze

Con il messaggio n. 4576 del 6luglio 2015, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.
L’Istituto ha comunicato che in attesa dell’adeguamento degli applicativi web utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale con il seguente codice: SR23.
La domanda cartacea potrà essere utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.


Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

La presentazione delle domande cartacee,  per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015.

domenica 5 luglio 2015

Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro sulla base del ruolo ricoperto, a prescindere dalla formalizzazione dell’incarico

Con la sentenza n. 27173/2015 la Corte di Cassazione, sezione penale, si è espressa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, circa la responsabilità di cui è investito il direttore generale di una struttura aziendale, il quale risulta destinatario, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.
Il caso è quello del presidente del consiglio d’amministrazione di una impresa nella sua qualità di dirigente dell'azienda veniva condannato perché ritenuto responsabile della morte di un dipendente per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore attrezzature idonee ai fini della sicurezza.

È emerso, inoltre, che il dirigente, responsabile dell’attività produttiva e titolare di poteri di spesa, doveva essere considerato quale datore di lavoro, del dipendente deceduto.

lunedì 29 giugno 2015

Lavoro accessorio: prime indicazioni sulla nuova comunicazione preventiva e slittamento della sua applicabilità

Con l’art. 49 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 (in vigore dal 25/06/2015) è stato prevista, per il lavoro accessorio una comunicazione, da parte dei committenti imprenditori o professionisti, prima dell’inizio della prestazione lavorativa che riporti:

·         i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore;
·         il luogo di svolgimento della prestazione.

La norma prevede che tale comunicazione debba essere effettuata alla DTL territorialmente competente per via telematica (ivi compresi sms o email).
In attesa di ulteriori chiarimenti e implementazioni operative da parte del Ministero, si ritiene che il suddetto obbligo possa essere assolto mediante trasmissione alla DTL tramite posta elettronica all’indirizzo: DTL-xxxx@lavoro.gov.it ovvero sulla PEC: DTL.xxxx@pec.lavoro.gov.it) (dove la xxxx deve essere sostituita dalla Provincia competente).
Per tutti gli altri committenti (non rientranti nella cat
egoria degli imprenditori o dei professionisti) la nuova disciplina non prevede, invece, novità in merito all’obbligo comunicativo rispetto al passato.
Si rammenta infine che è stato disciplinato un periodo transitorio, pertanto fino al 31 dicembre 2015, resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero fino al 24 giugno 2015.


Si precisa infine che, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che la comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio in capo alle Direzioni territoriali del lavoro, sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure, al fine di approfondire l’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche.

domenica 21 giugno 2015

Fondi di solidarietà bilaterali: domanda di assegno ordinario e interventi formativi

L’Inps, con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, fornisce le modalità per la presentazione on-line delle domande di assegno ordinario e interventi formativi ai Fondi di solidarietà bilaterali.
La procedura è unificata per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.
Le istanze devono essere presentate in riferimento alla matricola sulla quale insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto ovvero in riferimento alla matricola di accentramento contributivo.
La procedura è attiva per i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i fondi adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già nominato il comitato amministratore.
Ad oggi sono pienamente operativi i fondi relativi ai sotto indicati settori, per i quali pertanto può essere presentata domanda:

·         settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
·         settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
·         settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;

·         settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.

domenica 31 maggio 2015

Comunicazione telematica della “Offerta di conciliazione”: obbligo dal 1° giugno 2015

Con la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti, così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015
La comunicazione dovrà essere effettuata, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, qualora si proceda ad attivare la procedura conciliativa facoltativa prevista per:

 - lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
 - lavoratori trasformati da un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
 -  lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato 7 marzo 2015;
 -  lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

La procedura comunicativa diverrà obbligatoria dal 1° giugno 2015, data di attivazione del sistema informatico.
L’omessa comunicazione integrativa prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.


La procedura è accessibile nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), all’interno del quale sarà disponibile una applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione.

domenica 24 maggio 2015

CCNL Studi professionali: il rinnovo del 1° aprile 2015 introduce il contratto di reimpiego per gli over 50 e i disoccupati di lungo periodo

Tra gli aspetti innovativi del nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali, siglato il 17 aprile scorso, che avrà validità dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018, oltre al lavoro a chiamata e al congedo parentale fruibile a ore, emerge il c.d. contratto di reimpiego.
Si tratta dell’istituto maggiormente innovativo ed è disciplinato dall’articolo 55 del nuovo Ccnl.
Consiste in una particolare fattispecie contrattuale che segue la linea tracciata dal Jobs act, in materia di tutele crescenti. La finalità è quella di incentivare l’occupazione stabile, con un occhio di riguardo ai soggetti svantaggiati e garantendo al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello di inquadramento (per i primi 18 mesi dalla data di assunzione) e di un livello per i successivi 12 mesi.
Il contratto di reimpiego può essere stipulato esclusivamente nella declinazione a tempo indeterminato, nei confronti dei seguenti soggetti:

·         lavoratori over 50;
·         inoccupati o disoccupati di lunga durata (disoccupati di lunga durata: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; inoccupati di lunga durata, coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani).

Il datore di lavoro che voglia attivare questo contratto dovrà farsi rilasciare dal lavoratore l’idonea documentazione che certifica lo stato di disoccupazione.
Il contratto di reimpiego è precluso nei confronti dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato, oltre a non essere applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello.

Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, previa verifica dei requisiti, il datore di lavoro potrà godere anche dell’esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014.

domenica 17 maggio 2015

Domanda per l’assegno a sostegno della natalità

Con la circolare n. 93 del 8 maggio 2015, l’Inps fornisce le prime istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda per l’assegno a sostegno della natalità previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o  adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti (che devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda):

CITTADINANZA ITALIANA, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

RESIDENZA IN ITALIA;

CONVIVENZA CON IL FIGLIO: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;

ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.


L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal  mese di nascita/ingresso in famiglia.