lunedì 28 febbraio 2011

ILCONSIGLIO PROVINCIALE DI VARESE IN VISITA AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

E’ TRUFFA TIMBRARE IL CARTELLINO ED ABBANDONARE IL POSTO DI LAVORO

Si è molto discusso se integra il reato di falso ideologico in atto pubblico o di truffa consumata la mancata timbratura, da parte del dipendente pubblico, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro.

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che i cartellini marcatempo, una volta installati, costituiscano prova della presenza sul luogo di lavoro degli intestatari, nel periodo di tempo intercorrente tra l’ora di ingresso e l’ora di uscita, con la conseguente rilevanza delle relative attestazioni, sia ai fini della funzionalità e regolarità del servizio (nel caso in cui gli interessati sia adibiti a funzioni o servizi pubblici) sia ai fini della retribuzione che a ciascuno compete.

L’omessa timbratura del cartellino, in occasione di allontanamenti intermedi del dipendente, impedisce pertanto, a sua volta, il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità dell’attività lavorativa prestata, tanto in vista di un recupero del periodo di assenza, tanto in vista di una detrazione correlativa dal compenso mensile.

Sulla questione un minoritario indirizzo giurisprudenziale fa leva, in sostanza, sulla considerazione che la timbratura del cartellino rileva “in via diretta ed immediata ai fini della retribuzione e comunque del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente e mediamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio” (Cass. Pen., Sez. V, 9 ottobre 2002, n. 38770).

Tale orientamento è stato quello accreditato da parte della Cassazione a Sezioni Unite.

Infatti, dal momento che la condotta di falsificazione ideologica del dipendente pubblico ufficiale ipotizzata dall’art 479 c.p. deve sostanziarsi in un’attività svolta “nell’esercizio delle sue funzioni“ pubblicistiche, appare necessario dover distinguere, all’interno dell’attività svolta dal dipendente pubblico, “gli atti che sono espressione della pubblica funzione e/o del pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell’ente pubblico” da quelli “strettamente attinenti alla prestazione” di lavoro, ed aventi quindi esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non anche su quello funzionale.

La falsa rappresentazione della realtà che viene documentata dall’atto pubblico nella fattispecie di falso documentale, deve essere rilevante in relazione della specifica attività del pubblico ufficiale e ciò significa che deve investire un fatto che, in relazione al concreto esercizio della funzione o attribuzione pubblica, abbia la potenzialità di produrre degli effetti giuridici.

Da qui è necessario considerare che i cartellini marcatempo sono destinati ad attestare solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra il pubblico dipendente e la pubblica amministrazione , e in ciò si esauriscono gli effetti, non coinvolgendo manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Il dipendente pubblico quindi non agisce neppure indirettamente per conto della P.A., ma opera  come mero soggetto privato. Da ciò deve essere precisato che i cartellini marcatempo dei dipendenti pubblici non sono da considerarsi come “atti pubblici”, essendo destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la P.A.

Alla luce di ciò le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41471, del 30 settembre-28 ottobre 2009, nel risolvere il contrasto registratosi sul punto, hanno avuto modo di affermare che non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo, in quanto la natura di tali documenti non può essere considerata pubblica, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica; documenti che per altro non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla Pubblica Amministrazione.
Dalla non riconducibilità della fattispecie al delitto di falso ideologico non deriva che un simile condotta non abbia carattere fraudolento: proprio in considerazione della funzione attestativa ed “autocertificativa” che la sottoscrizione del foglio presenza assume agli effetti del rispetto dell’orario di lavoro e dell’espletamento in concreto delle proprie mansioni, qualsiasi condotta  che sia manipolativa delle risultanze di tali attestazioni è di per sé idonea a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione circa la sua presenza sul luogo di lavoro.

Quanto poi all’esistenza del danno - la giurisprudenza ha affermato che la funzione dei cartellini segnatempo è quella di costituire la prova della continuativa presenza sul luogo di lavoro del dipendente pubblico tra l’ora di ingresso e l’ora di uscita - deve ritenersi che costituisca comunque una condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del dipendente che si allontani temporaneamente dal posto di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino i periodi di assenza, sempre che questi siano da considerare economicamente apprezzabili.

A riguardo, l’ingiustificato protrarsi del periodo di assenza dal posto di lavoro ha realizzato una sospensione di fatto del rapporto di impiego che ha di conseguenza realizzato un danno patrimoniale per l’ente chiamato a retribuire una frazione della prestazione giornaliera che di fatto non è stata effettuata e con l’ulteriore danno correlato alla mancata presenza del dipendente sul luogo di lavoro che ha ripercussioni in relazione alla funzionalità e regolarità del servizio.

martedì 22 febbraio 2011

LA RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO DEL RAPPORTO DI LAVORO

La risoluzione del rapporto di lavoro necessita ad substantiam della forma scritta, quale elemento fondamentale per l’estrinsecazione in modo certo e puntuale della volontà di recedere: tale volontà negoziale di risolvere il rapporto deve quindi risultare da un documento diretto al lavoratore al fine di poter tutelare il suo interesse ad una eventuale impugnazione nei termini decadenziali.

La forma scritta per la validità del licenziamento non implica che la volontà di recedere sia espressa attraverso formule particolari, ma risulta sufficiente che la stessa sia espressa anche in forma indiretta ed implicita, ma nello stesso tempo intelligibile, di modo da escludere che nel destinatario si creino dubbi o certezze in relazione alla volontà o meno del dichiarante di estinguere il rapporto.

Il datore di lavoro nel costituirsi nel giudizio di impugnazione del licenziamento intimato verbalmente, e quindi privo della forma scritta ad substantiam, nella maggior parte dei casi imposta la sua difesa sostenendo che l’interruzione del rapporto di lavoro sia in realtà scaturita dalle dimissioni del lavoratore, dal quale richiede in via riconvenzionale la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso; in altri casi il datore di lavoro deduce la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

Si pone in questo modo il problema dell’individuazione della parte su cui grava l’onere di provare le modalità di cessazione del rapporto di lavoro: secondo un’opzione interpretativa la prova gravante sul lavoratore che agisce per l’inefficacia del licenziamento intimatogli oralmente e comunque per chiedere il ripristino del rapporto interrotto in modo illegittimo dal datore di lavoro, attiene esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e cioè alla sua estromissione dal luogo di lavoro; il datore di lavoro di contro dovrà al contrario provare che la stessa interruzione sia avvenuta per dimissioni del lavoratore e quindi è tenuto a dimostrare i fatti su cui si fondano le proprie ragioni.

In ogni caso, è principio consolidato a riguardo che la manifestazione da parte del lavoratore della volontà effettiva ed incondizionata di porre termine al rapporto di lavoro deve essere oggetto di una rigorosa e rigida verifica probatoria, in considerazione della gravità, per il lavoratore stesso, delle conseguenze di un simile atto in relazione ai beni giuridici che entrano in gioco e che formano oggetto di una tutela privilegiata all’interno dell’ordinamento.

In particolare la Cassazione, con la sentenza n. 2772 dell’8 febbraio 2010, ha espressamente stabilito che nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia promosso un giudizio sostenendo di essere stato licenziato verbalmente ed il datore di lavoro abbia richiesto il rigetto della domanda eccependo le dimissioni di fatto del dipendente, il giudice viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato se dovesse qualificare in modo autonomo, in assenza di precisa eccezione, la fattispecie come risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Questo perché i fatti estintivi, impeditivi e modificativi che abbiano automaticamente prodotto i loro effetti devono essere rilevati di ufficio al giudice sempre ed esclusivamente nel caso in cui siano allegati dalla parte.

La Corte ha poi precisato che l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso va accertata con speciale rigore e, nel caso in cui non sia contenuta in un atto formale, deve risultare da un comportamento inequivoco che evidenzi il completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto di lavoro stesso.

lunedì 21 febbraio 2011

LA DOMANDA PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA CIG

Per il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni sono dovuti, da parte delle aziende interessate, un contributo “ordinario” ed un eventuale contributo “addizionale”, il cui importo si differenzia in relazione al numero dei dipendenti in forza: fino a 50 dipendenti (compresi) si ha la contribuzione ridotta ed oltre i 50 dipendenti il contributo corrente.

Si ha quindi una duplice contribuzione:
  • Ordinaria, a carico di tutte le aziende industriali ed artigiane edili e lapidee destinatarie della Cassa integrazione a prescindere dal fatto che ne facciano o meno ricorso e va calcolata sulle retribuzioni imponibili erogate ai dipendenti; tale contributo in regime di contribuzione ridotta è pari 1,90 % (anziché 2,20 %).
  • Addizionale, applicata soltanto nel caso di effettivo o meno ricorso alla Cig e viene calcolata sull’ammontare complessivo delle integrazioni salariali corrisposto al lavoratore in cassa integrazione: l’aliquota ridotta è pari al 4 % (anziché l’8 %).

Possono beneficiare delle aliquote ridotte per Cig i datori di lavoro, dei settori industriale, edile e lapideo (in questi due settori limitatamente agli impiegati e ai quadri), nonché le cooperative che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, che nell’anno precedente hanno avuto in forza un numero “medio” di dipendenti pari o inferiore a 50.

Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte dei contributi dovuti alla cassa integrazione guadagni le aziende devono presentare ogni anno una dichiarazione attestante che nell’anno precedente hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti inferiore o pari a 50: si evidenzia in particolare l’importanza dell’invio di tale dichiarazione, da parte delle aziende che non superano mediamente i 50 dipendenti, dal momento che è l’unico mezzo attraverso il quale poter beneficiare dell’aliquota ridotta CIG.

L’adempimento è molto semplice: per poter usufruire del beneficio ai soggetti interessati viene chiesto di verificare annualmente l’organico aziendale e se vi ricorrono le condizioni fissate dall’INPS di darne comunicazione allo stesso Istituto previdenziale.

Al fine di semplificare l’aspetto burocratico, l’INPS, con la circolare 89 del 20 maggio 2003, ha previsto che la presentazione della dichiarazione attestante l’organico aziendale venga effettuata soltanto
·         in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti facendo riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività: si ritiene che la presentazione possa avvenire anche in un momento successivo a quello di iscrizione, dato che l’INPS con la circolare 89, non fissa un termine perentorio per l’adempimento. Ne consegue che il datore di lavoro, al fine di determinare il numero dei dipendenti, dovrà fare riferimento agli occupati in forza alla fine del primo mese di attività;
·         oppure dopo il verificarsi di variazioni della forza lavoro precedentemente comunicata che possano influire sulla determinazione dell’aliquota applicabile; in questo caso la forza lavoro che può influenzare il contributo Cig, negli anni successivi a quello in cui ha avuto inizio l’attività, continua a essere quantificata facendo riferimento alla media dei dipendenti relativa all’anno precedente.

Il valore che scaturisce dalla predetta media può determinare o meno l’obbligo di inoltrare la dichiarazione.
In particolare possono sorgere le seguenti situazioni:

  1. se il risultato del computo medio dei dipendenti dà un valore non superiore alle 50 unità e l’azienda stava già usufruendo della riduzione dell’aliquota Cig ridotta, non dovrà inoltrare alcuna dichiarazione all’INPS e continuerà a beneficiare dell’agevolazione contributiva;
  2. se il risultato determina un valore non superiore alle 50 unità e l’azienda ha sempre versato il contributo Cig in misura piena (perché aveva un organico superiore alle 50 unità) dovrà inoltrare la dichiarazione nel caso in cui intenda applicare l’aliquota contributiva ridotta;
  3. se il risultato determina un valore superiore a 50 unità e l’azienda era autorizzata ad applicare l’aliquota Cig ridotta, dovrà presentare all’INPS la dichiarazione a seguito della quale l’Istituto provvederà a revocare l’agevolazione contributiva.

Per il calcolo del limite dimensionale, e quindi del computo dei dipendenti, sono da tenere in considerazione tutti i lavoratori che hanno prestato la loro opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda, inclusi quelli per i quali non è dovuto il contributo per il finanziamento della Cig (lavoratori a domicilio, dirigenti).

L’art. 13 Legge n. 164/1975 stabilisce poi che la consistenza numerica dei lavoratori deve essere determinata, con effetto al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del numero “medio” di dipendenti, numero che si ottiene dividendo per 12 (mesi) la somma totale del numero di dipendenti in forza alla fine di ciascuno dei 12 mesi: se lo stesso rientra nel limite dei 50 dipendenti l’azienda ha diritto all’aliquota ridotta, anche se in uno o più periodi ha superato detto limite.

Sono esclusi in particolare dal computo dei dipendenti quelli assunti con contratti di formazione e lavoro.

I lavoratori part-time sono da computare in proporzione all’orario di lavoro svolto prevedendo “l’arrotondamento per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno”.

LAVORO NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2011: TANTE PROROGHE E POCHE NOVITA’

La Legge di Stabilità per l’anno 2011 (così chiamata la tradizionale Legge Finanziaria) non prevede grosse novità in tema di lavoro: in particolare le disposizioni che sono state approvate sono molto limitate e la maggior parte di esse riguardano la prosecuzione per il 2011 di precedenti misure che altrimenti sarebbero andate a scadenza.
Si illustrano, a seguire, le novità intervenute o confermate dalla Legge di Stabilità.
·         AMMORTIZZATORI SOCIALI
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, già in cantiere tenendo conto della delega conferita al Governo con la legge n. 183/2010 per il riordino dell’organico e complessivo della materia, la legge di stabilità per il 2011 rifinanzia gli ammortizzatori sociali in deroga (art. 1 comma 30).

Nel dettaglio, come per l’anno 2010, viene nuovamente autorizzata la concessione di mobilità, cassa integrazione guadagni e disoccupazione speciale; si prevede in particolare che, sulla base di appositi accordi governativi, il Ministero del lavoro possa disporre, per periodi non superiori a 12 mesi anche senza soluzione di continuità, la concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Vengono confermate le riduzioni dei trattamenti relativi alle proroghe, per cui il loro ammontare è ridotto
1.       Del 10% nel caso di prima proroga;
2.       Del 30% nel caso di seconda proroga;
3.       Del 40% nel caso di proroghe successive.

Inoltre, i trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza da parte dei lavoratori coinvolti in specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Il comma 31, con l’obiettivo di individuare criteri d’accesso omogenei per tutte le forme d’integrazione del reddito, stabilisce che l’ammissione a questi trattamenti sarà possibile solo per coloro che avranno maturato, alla data di inizio del trattamento, alcuni requisiti minimi: in caso di cassa integrazione è richiesta un’anzianità di almeno 90 giorni presso l’impresa e, per l’attribuzione della  mobilità, la presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed un’anzianità aziendale minima di 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato.

Viene inoltre riconfermata e prorogata per il 2011 la disposizione che vede ricompreso, nel computo dell’anzianità pregressa da considerare ai fini della concessione dei benefici, anche il periodo di lavoro eventualmente svolto presso la stessa impresa sotto la forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto ed in regime di monocommittenza, con mensilità contributive accreditate presso la Gestione Separata INPS.

·         INCENTIVI ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI

Tra gli incentivi affermati ai datori di lavoro, al comma 31 vengono segnalati quelli riconosciuti per effetto di assunzione di personale proveniente da destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi per cessazione parziale o totale dell’attività o in caso di procedura concorsuale. L’incentivo in questione è pari alle mensilità non ancora percepite dal lavoratore e viene erogato dall’INPS; in alternativa ne ha diritto in unica soluzione anche il lavoratore stesso qualora intenda avviare iniziative imprenditoriali in proprio, anche sottoforma di partecipazione a cooperativa: in quest’ultimo caso il comma 33  stabilisce la possibilità di vedersi liquidato in una unica soluzione il trattamento spettante per il numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite, ma per una misura massima di 12 mesi.

Altri incentivi a favore del datore di lavoro vengono riconfermati e rifinanziati da parte del comma 33, e in particolare:
1.       L’impresa di appartenenza potrà utilizzare il proprio personale destinatario di trattamenti di integrazione al reddito per progetti di formazione e riqualificazione, vendendosi riconosciuta a proprio favore la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di sostegno al reddito;
2.       Le imprese potranno godere di un trattamento contributivo, pari a quello previsto per gli apprendisti, qualora assumano personale destinatario di disoccupazione non agricola o in stato di mobilità, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e fino alla maturazione del diritto di pensionamento
3.       Previsto per i datori di lavoro un incentivo pari all’indennità residua spettante al lavoratore, in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in disoccupazione ordinaria o disoccupazione nell’edilizia, a patto che non abbiano effettuato riduzioni di personale con la medesima qualifica nei 12 mesi precedenti o non abbiano in atto trattamenti di CIG straordinaria.

·         CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

I contratti di solidarietà cd. difensivi, finalizzati ad affrontare le situazioni di riduzione del personale in caso di crisi aziendale, comportano per i lavoratori un’integrazione salariale parziale del trattamento retributivo perduto a seguito della riduzione dell’orario e, a vantaggio del datore di lavoro, un beneficio contributivo.

Al comma 33 viene riconfermato l’incremento della misura d’integrazione salariale dal 60 all’80% del trattamento retributivo perduto, con la precisazione che i settori interessati sono quello industriale e quelli assimilati, rimanendo esclusi dal novero  le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici.

Con riferimento alla possibilità da parte delle aziende di utilizzare i contratti di solidarietà, il comma 33 proroga, anche per il 2011, tale possibilità alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15, purché tale intervento sia adottato al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

·         TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Novità della Legge di stabilità sono le disposizioni in materia di decorrenza delle pensioni.
Il comma 37 dell’art. 1, modificando l’art. 12, comma 5, della legge 122/2010, interviene in deroga ala normativa vigente, in materia di prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Nello schema della nuova finestra personalizzata, la quale prevede l’apertura di nuove finestre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi di qualsiasi gestione, non rientrano coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia anteriormente al 1°gennaio 2011.
Tra le categorie escluse da tale restrizione oltre al personale della scuola ed ai lavoratori per il quale viene meno il titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché agli esuberi del settore bancario-assicurativo, sono ricompresi anche i lavoratori in mobilità breve o lunga con accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, purché ne facciano domanda e nel limite di 10.000 unità. Con le modifiche apportate dal comma 37, e con particolare favore di coloro che non rientrano nel limite di 10.000 unità, è previsto il prolungamento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico secondo i nuovi criteri. Questo prolungamento scatta in concreto per un periodo non superiore a quello che intercorre tra la vecchia e la nuova finestra.

·         ALTRE PROROGHE

La Legge di stabilità ripropone poi altre proroghe in materie diverse. Tra cui:
1.       la possibilità per le imprese del commercio e per le agenzie di viaggio e turismo ed operatori turistici con meno di 200 dipendenti, ma con più di 50 e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, di accedere alla Cassa integrazione straordinaria e alla mobilità;
2.       per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 16 dipendenti la facoltà di iscriversi su richiesta alle liste di mobilità, senza sostegno economico, ma con la possibilità di essere favoriti nel reimpiego, rimanendo validi gli sgravi contributivi per  nuovi datori di lavoro;
3.       per i lavoratori che non possono usufruire dell’indennità di mobilità, la possibilità di ottenere un trattamento equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga e con riconoscimento di contribuzione figurativa per un periodo equivalente alla percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria (8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni, 12 mesi oltre i 50 anni).