giovedì 24 marzo 2011

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER SERVIZIO MILITARE E PER MALATTIA

La contribuzione figurativa è una contribuzione fittizia, riconosciuta ai lavoratori durante determinati periodi nei quali non hanno potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di tutela sociale.
 Tale contribuzione figurativa può essere “a copertura”, quando intervenga a sostituire la retribuzione completamente mancante, oppure “ad integrazione”, quando sia finalizzata a ricostituire l’integrità di una retribuzione decurtata a causa dell’evento considerato; nel settore agricolo poi è stata individuato un terzo tipo definito “ad incremento”.
La differenza tra i tre tipi consiste nel diverso sistema di determinazione del  valore retributivo.

1)      SERVIZIO MILITARE
Sono accreditabili i periodi di prestazione di servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle Forze armate italiane, compresa l’Arma dei carabinieri, sia in tempo di pace che di guerra, o di prestazione di servizi equiparati al servizio militare. Per quanto riguarda i periodi accreditabili, anche a seguito di congedo, sono i seguenti:
-          licenze illimitate o straordinarie in attesa di disposizioni concesse nel corso o al termine della seconda guerra mondiale , comprese quelle relative a periodi successivi all’8 settembre 1943;
-          licenze coloniali;
-          licenze straordinarie in attesa di abbreviazione di ferma;
-          licenze di convalescenza, anche se dovute ad infermità non dipendenti da causa di servizio;
-          licenze illimitate in attesa di nomina a ufficiale di completamento;
-          licenze straordinarie o speciali senza assegni  di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo, purché non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza.
L’accredito può essere effettuato solo per i periodi di effettivo servizio e, quindi, non è possibile accreditare i periodi di:
-          detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa (sono pertanto accreditabili i periodi di detenzione seguiti da sentenza assolutoria);
-          licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza;
-          diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;
-          assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia;
-          licenza concessa per motivi privati o a domanda;
-          servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria).
Sono inoltre accreditabili figurativamente, perché considerati equiparati al servizio militare, determinati periodi, quali per esempio: il servizio sostitutivo civile, il servizio militare non armato, la partecipazione alle formazioni partigiane successiva all’8 settembre 1943 in qualità di partigiano/combattente, il servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di “Vigile ausiliario”, ecc... .
L’accredito della contribuzione figurativa spetta, quindi, esclusivamente per i periodi di servizio militare effettivo e per quelli considerati tali dall’autorità militare: sono utili, a domanda dell’interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziali, i periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, e quelli ad esso equiparati. La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione.
Condizione essenziale per poter ottenere l’accredito figurativo è l’esistenza di almeno un contributo obbligatorio versato, in epoca precedente o successiva al periodo di servizio militare o equiparato; tale contributo è considerato valido anche se conseguito in base ad un rapporto di lavoro all’estero purché in Paese UE o convenzionato con l’Italia.
Non è comunque possibile  utilizzare il medesimo periodo di servizio militare per più forme di previdenza obbligatorie e in ogni caso è necessario tenere presente che il periodo di servizio militare non può coincidere temporalmente con un periodo di contribuzione obbligatoria presso una qualsiasi delle forme di previdenza.
I contributi accreditabili sono utili per determinare:
-          il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale;
-          il diritto alle prestazioni antitubercolari;
-          il diritto all’indennità di disoccupazione.

2)      MALATTIA
Sono accreditabili figurativamente i periodi di inabilità temporanea al lavoro per:
-          malattia indennizzata o tempestivamente accertata come tale;
-          malattia professionale;
-          infortunio sul lavoro;
-          malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati;
-          malattia che non da luogo ad indennizzo.
Non possono essere accreditati singoli periodi di malattia di durata inferiore a 7 giorni consecutivi, anche se l’evento determini in seguito postumi di inabilità permanente. Durante la vita lavorativa, fino al 31 dicembre 1996 è stato possibile accreditare, in tutto, un massimo di 52 settimane per malattia o infortunio; l’accredito figurativo per l’assenza di malattia dal 1° gennaio 1997 ha cominciato a salire di due mesi ogni tre anni sino a raggiungere il tetto di 22 mesi, dal 2009.
E’ possibile scegliere quali delle settimane di assenza di lavoro per malattia far valere ai fini della pensione nel caso che, in totale, esse eccedano il limite.
Condizione per l’accredito è l’esistenza di almeno un contributo settimanale obbligatorio prima del periodo di malattia; il contributo è valido anche se non è stato effettivamente versato, quando risulti dovuto e non sia caduto in prescrizione al momento della presentazione della domanda di accredito. La domanda di accredito figurativo deve essere presentata all’atto della richiesta della prestazione pensionistica.
I contributi figurativi per malattia e infortunio a copertura sono utili per il diritto e la misura della pensione, ad eccezione della pensione di anzianità nei confronti della quale sono utili solo ai fini della misura.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER SERVIZIO MILITARE E PER MALATTIA

La contribuzione figurativa è una contribuzione fittizia, riconosciuta ai lavoratori durante determinati periodi nei quali non hanno potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di tutela sociale.
 Tale contribuzione figurativa può essere “a copertura”, quando intervenga a sostituire la retribuzione completamente mancante, oppure “ad integrazione”, quando sia finalizzata a ricostituire l’integrità di una retribuzione decurtata a causa dell’evento considerato; nel settore agricolo poi è stata individuato un terzo tipo definito “ad incremento”.
La differenza tra i tre tipi consiste nel diverso sistema di determinazione del  valore retributivo.

1)      SERVIZIO MILITARE
Sono accreditabili i periodi di prestazione di servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle Forze armate italiane, compresa l’Arma dei carabinieri, sia in tempo di pace che di guerra, o di prestazione di servizi equiparati al servizio militare. Per quanto riguarda i periodi accreditabili, anche a seguito di congedo, sono i seguenti:
-          licenze illimitate o straordinarie in attesa di disposizioni concesse nel corso o al termine della seconda guerra mondiale , comprese quelle relative a periodi successivi all’8 settembre 1943;
-          licenze coloniali;
-          licenze straordinarie in attesa di abbreviazione di ferma;
-          licenze di convalescenza, anche se dovute ad infermità non dipendenti da causa di servizio;
-          licenze illimitate in attesa di nomina a ufficiale di completamento;
-          licenze straordinarie o speciali senza assegni  di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo, purché non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza.
L’accredito può essere effettuato solo per i periodi di effettivo servizio e, quindi, non è possibile accreditare i periodi di:
-          detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa (sono pertanto accreditabili i periodi di detenzione seguiti da sentenza assolutoria);
-          licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza;
-          diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;
-          assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia;
-          licenza concessa per motivi privati o a domanda;
-          servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria).
Sono inoltre accreditabili figurativamente, perché considerati equiparati al servizio militare, determinati periodi, quali per esempio: il servizio sostitutivo civile, il servizio militare non armato, la partecipazione alle formazioni partigiane successiva all’8 settembre 1943 in qualità di partigiano/combattente, il servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di “Vigile ausiliario”, ecc... .
L’accredito della contribuzione figurativa spetta, quindi, esclusivamente per i periodi di servizio militare effettivo e per quelli considerati tali dall’autorità militare: sono utili, a domanda dell’interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziali, i periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, e quelli ad esso equiparati. La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione.
Condizione essenziale per poter ottenere l’accredito figurativo è l’esistenza di almeno un contributo obbligatorio versato, in epoca precedente o successiva al periodo di servizio militare o equiparato; tale contributo è considerato valido anche se conseguito in base ad un rapporto di lavoro all’estero purché in Paese UE o convenzionato con l’Italia.
Non è comunque possibile  utilizzare il medesimo periodo di servizio militare per più forme di previdenza obbligatorie e in ogni caso è necessario tenere presente che il periodo di servizio militare non può coincidere temporalmente con un periodo di contribuzione obbligatoria presso una qualsiasi delle forme di previdenza.
I contributi accreditabili sono utili per determinare:
-          il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale;
-          il diritto alle prestazioni antitubercolari;
-          il diritto all’indennità di disoccupazione.

2)      MALATTIA
Sono accreditabili figurativamente i periodi di inabilità temporanea al lavoro per:
-          malattia indennizzata o tempestivamente accertata come tale;
-          malattia professionale;
-          infortunio sul lavoro;
-          malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati;
-          malattia che non da luogo ad indennizzo.
Non possono essere accreditati singoli periodi di malattia di durata inferiore a 7 giorni consecutivi, anche se l’evento determini in seguito postumi di inabilità permanente. Durante la vita lavorativa, fino al 31 dicembre 1996 è stato possibile accreditare, in tutto, un massimo di 52 settimane per malattia o infortunio; l’accredito figurativo per l’assenza di malattia dal 1° gennaio 1997 ha cominciato a salire di due mesi ogni tre anni sino a raggiungere il tetto di 22 mesi, dal 2009.
E’ possibile scegliere quali delle settimane di assenza di lavoro per malattia far valere ai fini della pensione nel caso che, in totale, esse eccedano il limite.
Condizione per l’accredito è l’esistenza di almeno un contributo settimanale obbligatorio prima del periodo di malattia; il contributo è valido anche se non è stato effettivamente versato, quando risulti dovuto e non sia caduto in prescrizione al momento della presentazione della domanda di accredito. La domanda di accredito figurativo deve essere presentata all’atto della richiesta della prestazione pensionistica.
I contributi figurativi per malattia e infortunio a copertura sono utili per il diritto e la misura della pensione, ad eccezione della pensione di anzianità nei confronti della quale sono utili solo ai fini della misura.

martedì 22 marzo 2011

POTERE DI CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

In tema di controlli sull’attività lavorativa del lavoratore, lo Statuto dei Lavoratori ha introdotto alcuni divieti, tra i quali quello contenuto nell’art. 4, in cui è fatto divieto al datore di lavoro di utilizzare impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, con la possibilità di una loro installazione ove questa sia richiesta da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza, con la Commissione interna; in difetto di tale accordo interviene l’Ispettorato del Lavoro dettando, ove necessario le modalità di utilizzo di tali impianti.

Tale articolo è stato oggetto di molteplici chiarimenti in merito alle sue modalità e ai limiti di applicazione: il primo richiamo importante è avvenuto ad opera del Testo Unico sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), in quanto l’utilizzo di internet e della posta elettronica aziendale rappresenta un tema legato strettamente agli asseti organizzativi e produttivi aziendali e ai limiti della normativa in tema di privacy; a tal riguardo l’Autority è più volte intervenuta allo scopo di dettare linee guida e appositi chiarimenti operativi.

Il secondo intervento importante in materia è intervenuto ad opera del Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 2, del 1° marzo 2010, con il quale il Ministero, chiamato a fornire chiarimenti in riguardo all’applicazione concreta dell’art. 4 St. Lav., ha fornito interessanti elementi per una sua corretta operatività.

In particolare era stato chiesto al Ministero del lavoro se la disciplina dell’art. 4 trovasse applicazione nell’ipotesi in cui venisse installato, al solo fine di monitorare la qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela, un sistema di controllo “in grado di effettuare registrazioni audio di chiamate in entrata e in uscita”, nonostante la presenza in tale sistema di apposite misure di tutela della privacy che non rendono possibile risalire all’individuazione né dell’operatore né dei clienti coinvolti nella conversazione registrata.
Ad avviso del Ministero del Lavoro, l’articolo 4 in questione non troverebbe applicazione dal momento che, nonostante il monitoraggio, sussistono importanti cautele che non consentono di risalire all’identità del lavoratore.

Il terzo intervento di rilievo in materia è la sentenza della Cassazione n. 4375 del 23 febbraio 2010, con la quale la Corte ha statuito sulla legittimità dei “controlli difensivi” posti in essere dal datore di lavoro riguardo all’utilizzo del pc aziendale.

La Corte ha espressamente stabilito che ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti previsto dall’art. 4 St. Lav., è necessario che il controllo riguardi, direttamente o indirettamente, l’attività lavorativa, mentre devono certamente ritenersi fuori da tale ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd. controlli difensivi). Vale a questo punto una precisazione: la sentenza a riguardo specifica la necessità di non escludere dalla fattispecie trattata dal citato art. 4 tali controlli difensivi, qualora i comportamenti illeciti dei lavoratori da controllare riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso.

In particolare l’art. 4 sancendo il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza pone la necessità che tale vigilanza, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada comunque mantenuta in una dimensione, per così dire, “umana”, dovendo escludersi un utilizzo esasperato di tali tecnologie  che possono rendere la vigilanza continua e anelastica, annullando sostanzialmente ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.

Lo stesso articolo però allo stesso tempo prevede che le esigenze organizzative, produttive, ovvero di sicurezza del lavoro possano richiedere l’eventuale installazione di impianti ed apparecchiature di controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza del lavoratore; in tal caso è prevista una garanzia procedurale a vari livelli, essendo l’installazione condizionata all’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, ovvero, in difetto, all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro: la Cassazione ha sottolineato come il legislatore ha inteso in questo modo contemperare l’esigenza di tutela del diritto del lavoratore a non essere controllati a distanza e quello del datore in relazione all’organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro.

L’art. 4 in questione disciplina, quindi, in modo diverso due ipotesi:
-          apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, assolutamente vietate,
-          apparecchiature richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro, ma tali comunque da presentare la possibilità di fornire anche il controllo a distanza del dipendente, consentite soltanto a condizione  che il datore di lavoro osservi quanto tassativamente previsto.

Altresì è stato affermato che i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l’attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento.

Pertanto la Suprema Corte  conferma e sottolinea l‘inutilizzabilità dei dati relativi a navigazioni su internet in quanto ricavabili da controlli posti in essere in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, confermando altresì, per i cd. controlli a distanza funzionali ad esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, previsti dal medesimo articolo, la necessità del previo accordo sindacale ovvero, in assenza, del provvedimento autorizzativo del servizio ispettivo, territorialmente competente, della direzione provinciale del lavoro.

Nel caso in cui tale documentazione venga utilizzata per la contestazione al lavoratore interessato della violazione dei propri obblighi di diligenza, la stessa è da ritenersi inconferente.
Va da se quindi che un licenziamento intimato sulla base di una tale motivazione è illegittimo.

LA RETRIBUZIONE A COTTIMO

L’articolo 2099 c.c. stabilisce che la retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo.
In particolare il seguente articolo 2100 c.c., in tema di obbligatorietà del cottimo stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza  dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione”.

Di conseguenza tale obbligatorietà si verifica soltanto quando sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro in economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato, superiore a quello conseguibile in ipotesi normale.

La previsione dell’obbligatorietà della retribuzione a cottimo, qualora si verificano determinate situazioni produttive e lavorative lasciano pensare che il legislatore abbia in qualche modo recepito un principio di proporzionalità della retribuzione in riferimento a queste situazioni.

Deve rilevarsi però che in concreto vi è sempre stato un ricorso al cottimo misto, basato su una paga base a tempo e una maggiorazione proporzionale all’entità della prestazione. La ragione dell’utilizzo di tali moduli retributivi sul piano normativo si rinviene nel riferimento dell’art. 2100 c.c. alle norme corporative per quanto riguarda la determinazione dei criteri per la formazione delle tariffe, e nella vigenza dell’art. 36 Cost per quanto riguarda la misura della prestazione.

L’art. 36 Cost. in particolare, nel sancire il principio di adeguatezza della retribuzione, prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro: la giurisprudenza di legittimità ha più volte osservato come tale adeguatezza debba essere effettuata con riferimento all’insieme della retribuzione, e non in relazione alle singole voci, oltre che con riferimento all’insieme delle prestazioni rese.

Tale principio risulta applicabile anche qualora la retribuzione sia corrisposta sulla base di una sua determinazione a cottimo, ma la valutazione vera e propria del criterio della proporzionalità della retribuzione risulta difficile da effettuare in tali casi dal momento che il criterio della globalità della valutazione può legittimare l’eventuale adozione di coefficienti decrescenti di valorizzazione della quantità del risultato produttivo.

In quest’ultimo senso concorre anche l’opportunità di non favorire ritmi di lavoro eccessivi che siano a detrimento della salute del lavoratore ed eventualmente anche dell’organizzazione aziendale; in questo quadro può essere anche posto un vero e proprio tetto alla rilevanza del dato quantitativo.

La retribuzione a cottimo ha però posto dei problemi in relazione ad una sua possibile equiparazione retributiva con il lavoro straordinario: in particolare, facendo riferimento espresso alla fattispecie dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato due diversi orientamenti:
-          alcune sentenze si sono espresse in senso negativo, affermando la spettanza del compenso per lavoro straordinario solo quale effetto di prestazioni svolte oltre l’orario di lavoro normale,
-          altre sentenze invece hanno ritenuto tale compatibilità: si è affermato in particolare che una volta stabilito che il lavoro a cottimo deve pagato come il lavoro straordinario, ne scaturiva come conseguenza che il parametro di riferimento doveva essere aumentato nella medesima percentuale prevista dalla disposizioni di legge per il lavoro straordinari; questo perché pretendere che il lavoro a cottimo venga svolto anche oltre l’orario normale di lavoro vuol dire nella pratica annullare qualsiasi distinzione tra lavoro a cottimo e lavoro straordinario.

Tale giurisprudenza di legittimità però condivide il primo degli indicato orientamenti sollecitando alcune puntualizzazioni sulle differenze tra lavoro straordinario e lavoro a cottimo.

Dal punto di vista oggettivo il cottimo può distinguersi.
-          in cottimo pieno, o integrale, nel quale il lavoratore viene pagato esclusivamente in base al proprio rendimento,
-          o in cottimo misto, caratterizzato da una retribuzione base alla quale si aggiunge la maggiorazione di cottimo in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, come avviene nei casi in cui ad un corrispettivo pattuito per il raggiungimento di un risultato predeterminato si aggiunge un corrispettivo correlato alla maggiore quantità di lavoro prodotto.

Da un altro punto di vista può essere sollevata un’altra osservazione: nel lavoro retribuito a tempo, la causa è data dallo scambio tra lavoro e retribuzione per un determinato periodo di tempo, a prescindere dal risultato da conseguire di modo che il rischio rispetto al risultato della prestazione risulta a carico esclusivamente dl datore di lavoro; nel contratto di lavoro a cottimo invece la causa è data dallo scambio tra lavoro e retribuzione in vista del raggiungimento di un dato risultato, con la conseguenza che in questo caso il rischio si presenta a carico del lavoratore.

Per attenuare tale rischio a carico del lavoratore interviene la contrattazione collettiva attraverso la garanzia di un utile minimo di cottimo oppure la sostituzione del cottimo collettivo al cottimo individuale.
Infine si può rilevare come il lavoratore a cottimo si impegna a fornire una prestazione più intensa di quella normale, apprezzabile in sede di laboriosità del singolo, ad esempio ai fini di una promozione; la retribuzione per lavoro straordinario è destinata, invece, a compensare l’attitudine usurante di un’attività prestata oltre il limite normale di tempo.

Questa differenza si rinviene soprattutto nella posizione della normativa laddove il cottimo viene contemplato come una forma di retribuzione, mentre il lavoro straordinario viene definito come prolungamento dell’”orario normale”.

Tale differenza viene ribadita in concreto nella normativa speciale disciplinante le competenze del personale delle Ferrovie dello Stato, la quale definisce come compenso per lavoro straordinario quello “per le prestazioni comandate ed effettivamente rese, per esigenze di servizio, oltre alla durata del lavoro ordinario”, e che attribuisce al direttore generale la possibilità a seguito di propria “autorizzazione” di adottare il sistema del lavoro a cottimo qualora la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

In sintesi la giurisprudenza maggioritaria, in relazione alla fattispecie in commento, ha stabilito che con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuito con il sistema del cottimo misto, il diritto all’adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni legislativamente disposte per il lavoro straordinario è configurabile solo nei casi in cui le prestazioni lavorative si siano svolte oltre l’orario normale.

COME SARANNO LE PENSIONI A PARTIRE DAL 2011

Circolare INPS n. 126 del 24 settembre 2010

A Circolare INPS n. 126/2010 ha dettato le nuove decorrenze riguardanti le prestazioni pensionistiche di anzianità e di vecchiaia e trattato tutte le novità introdotte in materia previdenziale da parte della Legge n. 122/ 2010, di conversione del D.L. 78/2010.

In primis la Circolare stabilisce che le nuove decorrenze troveranno applicazione solo ed esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione a partire dal 1° gennaio 2011; sono esclusi quindi dall’ambito di applicazione tutti i lavoratori che abbiano maturato i requisiti entro l 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento.

La nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dalla Legge 122/2010, si applica, a decorrere dall’anno 2011:
-          ai soggetti che maturano “il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’art. 22-ter, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito  con modificazioni con Legge 102/2009, e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego”;
-          ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’art. 1, comma 6 della L. 243/2004, con età inferiori a quelle indicate al comma 1;
-          ai soggetti che maturano il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia con le età previste dagli specifici ordinamenti.

Dall’applicazione della nuova disciplina rimangono esclusi, e quindi troveranno applicazione le vecchie regole, i soggetti che accedono alla pensione di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004 e le lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004.

In particolare le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, continuano ad applicarsi nei seguenti casi:
-          maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2010;
-          personale della scuola;
-          lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
-          lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età, in relazione ad alcuni profili professionali specifici;
-          lavoratori collocati in mobilità breve (ex artt. 4 e 24, legge n. 223/1991) nel limite di 10 mila unità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
-          lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 nel limite di 10 mila unità;
-          sempre nel limite di 10 mila unità, lavoratori che alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio 2010) risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi per banche, assicurazioni, ecc..) di cui all’art. 2, comma 28, legge n. 662/1996.

Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, questi sono differenziati a seconda che si tratti di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia.

I requisiti per la pensione di vecchiaia per il 2011 sono i seguenti:
-          65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne (61 anni di età per le donne appartenenti al settore pubblico);
-          minimo contributivo di 20 anni;
-          cessazione dell’attività lavorativa dipendente anche all’estero.

Per la pensione di anzianità invece, i requisiti sono i seguenti:
-          quota (cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva) di 96 con l’età di 60 anni per i lavoratori dipendenti e di 97 con età di 61 per i lavoratori autonomi;
-          minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica;
-          cessazione dell’attività lavorativa dipendente anche all’estero.

Dal 1° gennaio 2011, la pensione, sia essa di anzianità o di vecchiaia, decorre:
-          trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, per coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
-          trascorsi 18 mesi per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata).

E’ importante inoltre sottolineare che esiste sempre l’obbligo della cessazione del rapporto di lavoro dipendente per ottenere al diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, mentre lo stesso obbligo non vi è per i lavoratori autonomi.

Queste in sintesi le altre novità introdotte:
-          per gli autorizzati ai versamenti volontari, l’INPS ha stabilito che limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dall’art. 1, comma 8, della legge n. 243/2004 e dall’art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 247/2007 in favore dei lavoratori che, prima del 1° marzo 2004, termine poi esteso al 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria; tali lavoratori continueranno ad usufruire del previdente sistema delle decorrenze soltanto nel caso in cui la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità;
-          pensioni per totalizzazione dei periodi assicurativi: viene stabilito che ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi si applicano le stesse decorrenze fissate per le pensioni dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Ivs;
-          alle prestazioni di invalidità civile e di invalidità a carattere previdenziale viene esteso l’istituto della “rettifica”: ciò significa che nel caso in cui siano state riscosse prestazioni non dovute, non saranno recuperate le somme corrisposte, a meno che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato

martedì 1 marzo 2011

GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI LEGATI ALLA COMPETITIVITA’

La legge di stabilità (finanziaria 2011) ha provveduto a prorogare per tutto il 2011 sia la parziale detassazione degli emolumenti legati alla produttività sia lo sgravio contributivo sui premi di risultato previsti dai contratti di secondo livello, con i criteri e le modalità previste dall’art. 1, commi 67 e 68, della Legge n. 247/2007 (finanziaria 2008), nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per l’anno 2011.. In particolare la proroga ha interessato:

-          la parziale detassazione (con applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%) delle somme riconducibili a incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa;
-          lo sgravio contributivo sulle retribuzioni individuate dall’art. 53, D.L. n.78/2010 regolamentate dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

Restringendo l’ambito di discussione all’approfondimento del secondo dei benefici previsti dalla legge di stabilità, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi territoriali aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, efficienza organizzativa, innovazione e collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, beneficiano altresì di uno sgravio contributivo, sia nei confronti del datore di lavoro che del lavoratore, nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 2011 (650 milioni di euro).

Si può rilevare quindi che attraverso lo strumento della proroga, la volontà della nuova normativa è quella di voler premiare le aziende che, all’interno di accordi collettivi di secondo livello, decidano di dare importanza alla qualità, all’efficienza organizzativa e ad altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

 Analizzando più da vicino la disciplina, l’applicazione dello sgravio contributivo può essere richiesta dalle aziende interessate con gli stessi criteri e modalità previste dalla Legge 247/2007: la richiamata disciplina lascia intendere che non sono previste modifiche al tetto massimo entro cui sarà possibile accedere al beneficio, stabilito nella misura massima del 5 % della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore, e per quanto riguarda i datori di lavoro resta invariato il beneficio fissato in 25 punti percentuali, da calcolarsi sull’aliquota contributiva a proprio carico, al netto però delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per le aziende operanti in territori montani e svantaggiati.

Rimangono esclusi dall’ambito di previsione del beneficio tutti i datori di lavoro che non sono in regola con gli obblighi n materia contributiva e quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti nell’anno di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alle vigenti disposizioni contrattuali. Risultano altresì escluse le pubbliche amministrazioni, in relazione ai dipendenti pubblici la cui contrattazione collettiva nazionale sia demandata all’ARAN.

Per l’attuazione pratica di tale beneficio, in riferimento all’anno 2010, le aziende sono ancora in attesa dell’emissione delle istruzioni attraverso un decreto interministeriale Lavoro/Economia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011.

Qualora dovessero essere confermate le disposizioni sopra citate, i contratti collettivi aziendali e territoriali dovranno:
-          essere sottoscritti dal datore di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
-          prevedere delle erogazioni incerte nella corresponsione e nel loro ammontare o che siano correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Qualora fossero confermate le disposizioni citate, per aver diritto dello sgravio in questione i datori di lavoro dalla data di pubblicazione del nuovo decreto, dovranno inoltrare in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’istituto. La domanda dovrà contenere:
-          i dati identificativi dell’azienda,
-          la data della sottoscrizione del contratto di secondo livello,
-          la data dell’avvenuto depositi presso la Direzione provinciale del lavoro,
-          l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all’art. 2 , commi 1 e 2 (2,25%), della retribuzione imponibile e il numero dei lavoratori beneficiari;
-          l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
-          l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal lavoratore;
-          l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici

L’ammissione al beneficio è subordinata alla presentazione dell’apposita domanda entro il termine stabilito dall’Istituto; entro i successivi 60 giorni dalla data fissata quale termine ultimo per l’invio delle istanze allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro interessati. E’ ovvio che la concreta concessione del beneficio resta subordinata all’accertamento, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Per quanto riguarda le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso allo sgravio contributivo, troverà applicazione la contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dall’organizzazione cui essa aderisce.

Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2010 che, in attesa del provvedimento di ammissione , hanno cessato o sospeso l’attività, per fruire del relativo incentivo devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive mediante a compilazione del DM10V.

Sono, infine, confermate le agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate.