giovedì 29 settembre 2011

L'IPOTESI DI DEMANSIONAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE

Con il recente Interpello n. 39 del 21 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affrontato la questione della legittimità del patto di demansionamento avvenuto tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre al momento del suo rientro al lavoro prima del compimento dell’anno di vita del bambino.
La richiesta di Interpello è stata sollevata dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro che ha proposto il quesito circa la corretta interpretazione dell’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001 in riferimento alle modalità di esercizio del diritto della lavoratrice al rientro e alla conservazione del posto di lavoro successivamente alla fruizione del periodo di astensione per maternità e all’eventuale patto, con il datore di lavoro, avente per oggetto  l’assegnazione della lavoratrice a mansioni inferiori con eventuale decurtazione della retribuzione, in risposta all’impossibilità di adibire la stessa alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti.
La problematica si inquadra nell’ambito dell’applicazione giuridica dell’art. 2103 c.c. riguardante il concetto di “equivalenza delle mansioni” e la possibilità di mobilitare le mansioni attribuite al lavoratore, esclusivamente in orizzontale o in verticale, escludendo  così la possibilità di una mobilità verso il basso.
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario della Cassazione aveva già ammesso il patto di demansionamento con assegnazione al lavoratore di mansioni e conseguente retribuzione inferiore a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, esclusivamente per evitare un licenziamento, considerando prevalente, in tale ipotesi, l’interesse preminente del lavoratore stesso alla conservazione del posto di lavoro, e quindi come extrema ratio per la salvaguardia del posto di lavoro.
Fermo restando, quindi, il divieto di licenziamento della lavoratrice madre per tutto il periodo della maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino e la disposizione del menzionato art. 2103 c.c., si rende necessaria la definizione dei confini entro cui il datore di lavoro possa proporre legittimamente alla lavoratrice l’attribuzione di mansioni inferiori alle ultime svolte.
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, sembra quindi potersi considerare lecito il patto di demansionamento tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre rientrante in servizio prima del compimento di un anno di età del bambino a patto però che ci siano delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi che non permettono la scelta tra diverse ed altre alternative per poter garantire la conservazione del posto di lavoro.
Non appare, di contro, lecito, finché perdura il periodo di divieto di licenziamento, che dalla soluzione così prospettata, consegua anche la decurtazione della retribuzione in quanto appare sostanzialmente in contrasto con la finalità della norma   

mercoledì 28 settembre 2011

LA SOLUZIONE INVENTIVA AI PROBLEMI

VUOI OTTIMIZZARE I PROCESSI DI INNOVAZIONE DELLA TUA AZIENDA?
VUOI SVILUPPARE NUOVI PRODOTTI E SERVIZI?
VUOI EMERGERE PER LA TUA CREATIVITA’?



ALLORA NON PUOI PERDERTI L’EVENTO DEL 19 OTTOBRE 2011:
PER STARE SEMPRE UN PASSO AVANTI AGLI ALTRI!


 
 
 
La partecipazione all’evento, organizzato a cura di G11 e Bugnion, è GRATUITA e a tutti coloro che verranno sarà offerto,alla fine dell’intervento, un gustoso BUFFET, durante il quale i relatori saranno a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande.

I POSTI sono LIMITATI, quindi ISCRIVITI al più presto!

giovedì 22 settembre 2011

BONUS PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI

Con la Circolare n. 115 del 5 settembre 2011 l’INPS ha fornito le prime indicazioni per la fruizione dell’agevolazione introdotta dal Decreto del Ministero della gioventù del 19 novembre 2010 consistente nell’erogazione di un incentivo di euro 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative  che provvedano ad assumere a tempo indeterminato, anche parziale, giovani genitori.
In particolare l’agevolazione permette ai giovani di età non superiore a 35 anni e con figli minori, in cerca di un’occupazione stabile, di iscriversi in un’apposita banca dati che permetterà alle aziende che provvederanno alla loro assunzione di usufruire di un bonus di 5.000 euro. L’incentivo spetta per l’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Possono quindi iscriversi nella banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
1.       Età non superiore a 35 anni
2.       Essere genitori di figli minori ovvero affidatari minori
3.       Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
-          Lavoro subordinato a tempo determinato
-          Lavoro in somministrazione
-          Lavoro intermittente
-          Lavoro ripartito
-          Contratto di inserimento
-          Collaborazione a progetto o occasionale
-          Lavoro accessorio
-          Collaborazione coordinata e continuativa
In alternativa la domanda di iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da una dei rapporti indicati: in tal caso però è necessario l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione al Centro per l’impiego. I requisiti così elencati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati.
La procedura di iscrizione nella banca dati avviene in via telematica accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.it attraverso la compilazione dell’apposito modulo oppure può essere effettuato attraverso il sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione. Successivamente all’iscrizione alla banca dati sarà possibile procedere all’assunzione del lavoratore.
Di contro il datore di lavoro, per poter godere del beneficio, non deve aver effettuato , nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale , fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata ad acquisire nell’azienda  una professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori licenziati.
Dopo aver provveduto all’assunzione del soggetto iscritto nella banca dati il datore di lavoro deve richiedere il relativo beneficio economico in via telematica tramite il sito dell’INPS.
La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore.