venerdì 28 ottobre 2011

INPS: TELEMATIZZAZIONE DEI SERVIZI ENTRO LUGLIO 2012

Ha preso avvio al 1° gennaio di quest’anno il percorso di graduale sostituzione delle modalità tradizionali di presentazione delle istanze, con il canale telematico previsto dal D.Lgs. 78/2010.
Entro il 31 luglio 2012, quindi, tutte le istanze e le richieste di servizio da dover inviare all’INPS non potranno essere più presentate allo sportello in forma cartacea, ma dovranno essere trasmesse all’Istituto tramite due diversi canali:

1.       il sito internet www.INPS.it, accedendo con PIN ai servizi online;
2.       contattando il Contact Center dell’INPS, al numero 803164;

Il processo di telematizzazione riguarderà i principali servizi, quali:
-          le domande di assegno integrativo di mobilità;
-          le domande di congedo per maternità e paternità e congedo parentale, sia per i dipendenti che per gli autonomi;
-          le domande per assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata e autorizzazione alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare.
Il processo di digitalizzazione delle domande di prestazioni avverrà con gradualità per ciascun servizio, assicurando così un periodo transitorio durante il quale le consuete modalità di presentazione continueranno ad essere in vigore. Terminato tale periodo transitorio le domande non potranno più essere presentate in modalità cartacea.

venerdì 21 ottobre 2011

LA DEROGABILITA’ ALLA LEGGE E AL CONTRATTO COLLETTIVO: I CONTRATTI DI PROSSIMITA’

Una delle novità della Manovra di Ferragosto che ha introdotto una svolta per il diritto del lavoro e le relazioni industriali è contenuto nell’art. 8, recante la possibilità per i contratti di prossimità di derogare sia alla contrattazione collettiva nazionale che alla legge, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Il Governo ha voluto così attribuire alle parti sociali non solo la facoltà, ma anche delegare la responsabilità, di regolamentare direttamente alcuni importanti aspetti del rapporto di lavoro: viene così spostato in capo al Sindacato il compito di promuovere la produttività aziendale e, di conseguenza, la crescita economica dell’intero Paese risultando più vicino alla realtà aziendale e alle esigenze del datore e dei lavoratori intervenendo con strumenti flessibili e più adeguati.
In un contesto comunque poco chiaro dal punto di vista sindacale, subito dopo l’approvazione della Manovra, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a rivedere, quanto prima, il contenuto dell’art. 8.
In attesa delle decisioni del Governo, l’art. 8 prevede ad oggi che i contratti collettivi, sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero sottoscritti dalle rappresentanze che operano in azienda, possono realizzare specifiche intese aventi efficacia erga omnes verso tutti i lavoratori interessati.
Tali intese potranno riguardare la regolazione di materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione e finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all’emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
Rimangono escluse dall’ambito di operatività di tali accordi talune forme di recesso dal rapporto di lavoro, quali il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, nonché il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

giovedì 13 ottobre 2011

IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI IN SOPRANNUMERO AL SUD

Il Decreto Legge 70/2011, in sede di conversione in Legge 106/2011, ha subito alcune modifiche riguardanti il riconoscimento del credito d’imposta per le assunzioni in soprannumero al sud.
Il beneficio del credito d’imposta è destinato a tutti i datori di lavoro che nel periodo 14 maggio 2011 – 13 maggio 2012 effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, in soprannumero, di lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia.
Il beneficio per tali assunzioni prevede, per ogni nuovo lavoratore assunto, un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti comprendenti la retribuzione lorda, i contributi obbligatori, gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali:
  • nei 12 mesi successivi all’assunzione, nel caso di soggetti “svantaggiati
  • nei 24 mesi successivi all’assunzione, nel caso di soggetti “molto svantaggiati”.
Il credito d’imposta riconosciuto va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il Mod. F24 entro 3 anni dalla data di assunzione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a)      se manca il requisito principale, e quindi non siano state effettuate assunzioni in soprannumero e di conseguenza il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nel periodo indicato dal decreto (14.05.2011 – 13.05.2011);
b)      se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c)       nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni superiori a 5.000 €, oppure in caso di violazione alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nonché condanne per condotta antisindacale.
Nel caso a) il datore di lavoro decade solo dal beneficio, nei casi b) e c), invece, il datore di lavoro è tenuto anche alla restituzione del credito d’imposta di cui ha già usufruito.
Per l’attuazione della norma dovrà essere emanato un apposito decreto interministeriale in cui verranno esposte anche le istruzioni operative per poter richiedere il beneficio.

venerdì 7 ottobre 2011

MANOVRA DI FERRAGOSTO: LO SPOSTAMENTO DELLE FESTIVITA’

L’entrata in vigore il 17 settembre 2011 della Manovra di Ferragosto ha introdotto numerose novità in tema di amministrazione del personale, tra cui lo spostamento delle festività.
Con l’art. 1 comma 24 della Manovra di Ferragosto sono state ridotte le possibilità per i dipendenti di fruire dei “ponti lunghi” legati alle festività infrasettimanali laiche introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede (quindi le festività non religiose), nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, visto lo slittamento delle stesse al venerdì precedente ovvero al lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale domenica.
Nessuna modifica si avrà nella gestione e nel trattamento riservato alle festività religiose, ma la legge salva anche espressamente dall'applicazione della nuova disciplina le festività del:


25 aprile, Festa della Liberazione
  1° maggio, Festa dei Lavoratori
    2 giugno, Festa della Repubblica

 



Le modalità e i tempi di slittamento di tali festività saranno stabilite dal Governo con provvedimento da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, relativo all’anno successivo: quindi le festività relative al 2012 dovranno essere oggetto di disposizione entro il 30 novembre di quest’anno.
La giustificazione di una tale scelta è individuabile nella volontà del Governo di incrementare la produttività del lavoro attraverso la riduzione dell’”effetto ponte”. L’introduzione delle nuove disposizioni non sembrano avere alcun riflesso sulla gestione del personale dipendente: infatti le festività in questione non vengono abolite ma vengono infatti semplicemente “slittate” ad un altro giorno infrasettimanale. Nel solo caso in cui la celebrazione venga spostata alla domenica è prevista l’erogazione ai lavoratori dipendenti di un importo aggiuntivo di retribuzione a titolo di festività non goduta.