Si coglie l'occasione per comunicare che le pubblicazioni riprenderanno dal 07/01/2013.
venerdì 21 dicembre 2012
PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI AL 15 FEBBRAIO 2013
Il Ministero del Lavoro, con
nota n. 17699 del 12 dicembre 2012, illustra le novità in materia di
collocamento obbligatorio, dopo le modifiche apportate dalla Riforma Fornero, ponendo
particolare attenzione ai criteri di computo della quota di riserva e alle
esclusioni di settore da effettuare ai fini dell’invio del prospetto
informativo da parte dei datori di lavoro obbligati.
Per consentire ai soggetti obbligati di recepire tutte le novità ed evitare così errori nella compilazione del prospetto informativo, l’adempimento, generalmente previsto per il 31 gennaio, per il 2013 viene differito al 15 febbraio.
Per consentire ai soggetti obbligati di recepire tutte le novità ed evitare così errori nella compilazione del prospetto informativo, l’adempimento, generalmente previsto per il 31 gennaio, per il 2013 viene differito al 15 febbraio.
Per quanto riguarda i soggetti che non devono essere computati nell’organico aziendale, il Ministero precisa che:
ü per i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono esclusi, in ogni
caso, quelli titolari di contratto a termine con durata inferiore a 6 mesi;
ü l’individuazione
della figura del dirigente da non computare agli effetti della determinazione
del numero di soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base del
contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro;
ü i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore non
sono computabili dall’agenzia che li somministra e nemmeno nell’organico
dell’utilizzatore;
ü i
lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale
attività;
ü tra i
soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti, i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori assunti con contratto
di reinserimento;
ü i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono
considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione
collettiva di settore.
L’esclusione riguarda inoltre i
lavoratori di sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei
materiali.
venerdì 14 dicembre 2012
ULTIME NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE
Con circolare n. 27 del 7 novembre 2012, il
Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito alla
derogabilità, da parte della contrattazione collettiva, degli intervalli da
rispettare in una successione di contratti a termine tra le stesse parti,
aumentati dalla recente Riforma del Lavoro a 60 e 90 giorni (a seconda che il
primo contratto abbia durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi).
La materia è stata infatti oggetto di recenti
modifiche da parte del D.L. n.83/12 (Decreto Crescita), il quale ha previsto la
possibilità di ridurre gli intervalli a 20 e 30 giorni per:
ü le attività stagionali, espressamente previste dal DPR n.1525/63:
ü in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni
livello, anche aziendale e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
La norma ha richiesto un’interpretazione in chiave
sistematica, in quanto la
Riforma del Lavoro aveva già previsto una derogabilità da
parte della contrattazione collettiva, ma limitata al solo livello nazionale e prevista
solo per particolari esigenze organizzative previste dal co.3 del nuovo testo
dell’art.5 del D.Lgs. n.368/01 (come, ad esempio, l’inizio di una nuova
attività).
In sintesi, quindi, il quadro delle deroghe da parte
della contrattazione collettiva è così composto:
ü la contrattazione nazionale di categoria o a livello interconfederale (o,
in via delegata da questi ultimi, a livello decentrato) possono ridurre la
durata degli interventi per esigenze riconducibili a ragioni organizzative
qualificate: in assenza, il Ministero, sempre sulla base delle citate ragioni
organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto
per definire le ragioni organizzative che possono determinare la riduzione
degli intervalli;
ü analogamente, la contrattazione collettiva, a qualsiasi livello, può
comunque disporre ulteriori riduzioni degli intervalli (con il limite minimo di
20 e 30 giorni) e, ovviamente, non vi sarà nessun intervento sostitutivo del
Ministero.
Sempre in merito al contratto a termine, il
Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 10 ottobre 2012, che regolamenta le
modalità di comunicazione della prosecuzione dell’attività lavorativa, scaduto
il contratto a termine. Tale ipotesi è infatti prevista dal co.2 dell’art.5 del
D.Lgs. n.368/01 (come modificato dalla Riforma del Lavoro): il datore di lavoro
può continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro fino a 30/50 giorni
dalla scadenza del contratto, riconoscendo una maggiorazione retributiva del
20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Il datore di lavoro dovrà pertanto procedere
mediante la procedura UNILAV, entro la scadenza del termine del contratto
inizialmente fissato, con la compilazione del campo “Proroga”, alla
comunicazione della coda contrattuale, tenendo conto che:
ü a partire dal 25 novembre 2012, data di entrata in vigore
dell’obbligo di comunicazione (a seguito dell’entrata in vigore del D.M.) si
utilizzerà il vecchio campo proroga;
ü a partire dal 10 gennaio 2013, come comunicato dalla recente nota
del Ministero del Lavoro n.15322 del 31 ottobre 2012, sarà operativo un nuovo
modello Unilav, che prevede il nuovo campo “prosecuzione di fatto”.
Infine, il Ministero ha precisato nell’interpello
n.37/12 che, in tema di intervalli ridotti tra due contratti a tempo determinato,
possa ritenersi efficace ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva
prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative, anche per le ipotesi di
riduzione degli intervalli.
venerdì 7 dicembre 2012
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: VERSAMENTO ACCONTO CODICE TRIBUTO 1712
Entro
il 16 dicembre 2012 i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’acconto
dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei Tfr presenti in azienda o
versati al Fondo di Tesoreria Inps al 31 dicembre 2011 nella misura dell’11 per
cento.
L’intero
ammontare dell’imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione
della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve
essere versato dal sostituto d’imposta fermo restando la possibilità, per
quest’ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, con
le somme dovute all’Inps per i propri dipendenti.
L’importo
dell’imposta sostitutiva deve essere versato tramite Modello F24:
ü
in
acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano
le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712;
ü
a
saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo
1713.
Si
ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in
acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante
dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile.
Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna
“importi a credito compensati”, con
il codice tributo 1250 e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare.
venerdì 19 ottobre 2012
SICUREZZA SUL LAVORO: chiarimenti per professionisti, tirocinanti e lavoro accessorio
venerdì 12 ottobre 2012
COMUNICAZIONI INAIL ESCLUSIVAMENTE ONLINE: LE SCADENZE
Nel programma stabilito dall’Inail per il passaggio
definitivo all’invio delle comunicazioni esclusivamente tramite procedura
telematica, sono previste quattro tappe: Ottobre 2012; Dicembre 2012; Aprile
2013; Giugno 2013.
I più importanti adempimenti che verranno resi obbligatoriamente
telematici in ciascuna data sono i seguenti:
Ottobre 2012 (il giorno
esatto verrà comunicato successivamente) il passaggio all’utilizzo obbligatorio
dei servizi telematici riguarderà:
ü
Istanza riduzione contributiva per l’assicurazione
dei lavoratori agricoli;
ü
Istanza di esonero da denuncia di nuovo lavoro
temporaneo;
ü
Denuncia di iscrizione polizza speciale
facchini.
Con riferimento a tali comunicazioni, vale la pena di ricordare
la possibilità che le aziende richiedano la dispensa dall'obbligo della denuncia
dei singoli lavori, a patto che siano classificabili ad una delle lavorazioni già
denunciate. La dispensa è possibile qualora essi richiedano l'impiego di non più
di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di
lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri
casi in cui ne ravvisi l'opportunità. Tale dispensa consente di non dovere comunicare
all’Inail i lavori temporanei purchè aventi i requisiti richiesti e
contemporaneamente evita la prevista sanzione amministrativa in caso di
dimenticanza.
Dicembre 2012 diventeranno
esclusivamente on line:
ü
domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa
dopo il primo biennio di attività;
ü
presentazione ricorsi in materia di tariffe dei
premi;
ü
richiesta di DURC;
ü
domanda per la riduzione del tasso medio di
tariffa nei primi due anni di attività.
Aprile 2013 gli
adempimenti effettuabili solo telematicamente saranno molti. Elenchiamo qui di
seguito i più significativi:
ü
apertura e chiusura di nuova PAT;
ü
apertura e cessazione di un nuovo rischio;
ü
varie comunicazioni inerenti le polizze
artigiane (entrata o cessazione di un soggetto, nuova lavorazione e variazione
incidenze);
ü
le più importanti variazioni “formali”: sede
lavori, legale rappresentante, ragione sociale.
Giugno 2013
l’obbligo telematico riguarderà infine:
ü
denuncia nominativa soci, collaboratori,
coadiuvanti artigiani e non artigiani;
ü
le varie denunce riguardanti le polizze RX;
ü
le istanze di rimborso;
ü
stanze di riduzione tasso supplementare
silicosi\asbestosi;
ü
vi sarà altresì l’obbligo di inviare telematicamente
le denunce di infortunio e di malattia professionale.
venerdì 5 ottobre 2012
LE FAQ DEL MINISTERO SULLA SANATORIA
Il Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali ha
pubblicato le risposte
alle Faq giunte in
materia di sanatoria del lavoro
irregolare per i
lavoratori extracomunitari.
Ecco i responsi
di maggior interesse:
ü
il datore di lavoro domestico che regolarizza
può anche essere una comunità stabile senza fini di lucro in sostituzione delle
famiglie che ne fanno parte;
ü
può presentare la domanda di emersione anche lo
straniero con lo status di rifugiato
o quello di
protezione sussidiaria in
possesso del relativo
titolo di soggiorno;
ü
non può essere espulso lo straniero nei cui
confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione ad eccezione dei
casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di
prevenzione del terrorismo;
ü
l’esito positivo del procedimento di emersione
comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e
degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse;
ü
la comunicazione di convocazione presso lo
sportello unico verrà inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore;
ü
la
comunicazione di ospitalità
o la cessione
di fabbricato alle
autorità di pubblica sicurezza da
parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero
destinatario deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.
venerdì 28 settembre 2012
ANF anche per gli iscritti alla Gestione separata
L’INPS, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino immatricolati ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità e paternità è utile anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
L’Istituto precisa che il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità. Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale. La circolare specifica anche i principi per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare.
venerdì 14 settembre 2012
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO
La
Riforma del Lavoro (Lg. 92/12) ha apportato sostanziali modifiche alla
disciplina dell’associazione in partecipazione.
La
prima importante novità riguarda la limitazione
(massimo 3 unità) al numero degli
associati impegnati in una stessa attività, ad eccezione del caso in cui
essi siano legati all’associante da uno dei seguenti rapporti:
ü coniugale;
ü di parentela entro il
terzo grado;
ü di affinità entro il
secondo grado.
Qualora
non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra indicata,
la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con
tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e
lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Questa
disposizione è valida dal 18 luglio 2012, ad esclusione dei contratti di
associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e
certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.
La
seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo
prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto
di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato:
ü qualora instaurati o
attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli
utili dell’impresa o dell’affare;
ü qualora instaurati o
attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare
all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto
dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;
ü qualora l’apporto di
lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di
attività.
venerdì 7 settembre 2012
15 AGOSTO: IN VIGORE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
Il decreto
n.137 del 7 agosto, relativo alla riforma
degli ordinamenti professionali, è stato pubblicato sulla G.U.
n.189 in data 14 agosto. Il decreto, che entrerà in
vigore dal 15 agosto 2012, riguarda le attività
professionali regolamentate, per l’accesso alle quali è necessaria l’iscrizione
a ordini o collegi subordinatamente al possesso
di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
Il decreto
prevede:
ü
il libero accesso alle professioni
regolamentate, previa esecuzione dell’esame
di Stato. Sono
vietate limitazioni alle
iscrizioni agli albi professionali non
fondate su dati certi
inerenti al possesso
o al riconoscimento dei
titoli previsti dalla
legge per la
qualifica e l'esercizio
professionale, o alla
mancanza di condanne
penali o disciplinari irrevocabili. Non sono ammesse
limitazioni del numero di persone preposte ad esercitare la professione, con
attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del
territorio dello Stato,
attraverso previsioni deontologiche, a eccezione dell’esercizio delle funzioni
notarili;
ü
la possibilità, per i professionisti, di pubblicizzare
il proprio studio e l’attività esercitata
con ogni mezzo
per assolvere alla
funzione informativa riguardo all’attività svolta,
alle specializzazioni, ai
titoli posseduti attinenti
alla professione, alla struttura
dello studio professionale
e ai compensi
richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere
funzionale all'oggetto, attendibile e regolare;
ü
l’obbligo
per tutti i
professionisti di stipulare
una polizza assicurativa
a copertura di eventuali
danni derivanti al
cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Gli estremi
della polizza e il relativo massimale devono essere resi noti
al cliente al
momento dell’assunzione dell’incarico. Per chi non fosse già coperto da polizza assicurativa
è previsto un anno di tempo dall’entrata
in vigore del decreto per adeguarsi alla disposizione;
ü
l’obbligo
di svolgere per
18 mesi il
tirocinio professionale teorico-pratico presso un
professionista iscritto all’albo
almeno da 5
anni. Il medesimo professionista affidatario non può
assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente. I praticanti
sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei
professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. Il tirocinio può
anche consistere nella
frequenza a corsi
di formazione professionale per un periodo non superiore a sei mesi;
ü
l’obbligo di formazione continua per i
professionisti. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio
nazionale dell’ordine disciplinerà: le modalità e condizioni
per l'assolvimento dell'obbligo
di aggiornamento da
parte degli iscritti e per
la gestione e
l'organizzazione
dell'attività di aggiornamento
a cura di ordini,
collegi territoriali, associazioni
professionali e soggetti autorizzati; i requisiti minimi
nazionali dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo
professionale;
ü
norme
specifiche per gli
avvocati: l’avvocato deve
avere un domicilio professionale nell'ambito del
circondario di competenza territoriale dell'ordine presso
cui è iscritto, salva
la facoltà di
avere ulteriori sedi
di attività in
altri luoghi del territorio
nazionale. Il tirocinio
forense può essere
svolto anche presso l’Avvocatura
nazionale dello Stato, per non più di 12 mesi; bisognerà invece svolgere almeno
6 mesi presso un avvocato.
Il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione è valutato pari a un anno di tirocinio. Un decreto
del Ministero della Giustizia dovrà disciplinare l’attività di praticantato
presso gli uffici giudiziari.
venerdì 3 agosto 2012
LAVORATORI AUTONOMI - ATTIVITA' DI CANTIERE - PRESUNZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il
Ministero del Lavoro con la circolare n.16 del 4 luglio 2012 fornisce
delle indicazioni ai propri ispettori in materia di veridicità dei rapporti di
lavoro autonomo all'interno dei cantieri edili.
Il
Ministero in particolare sottolinea alcuni indici di subordinazione che
porteranno gli ispettori a convertire i rapporti di lavoro autonomo in rapporti
di lavoro subordinato, ossia:
-
assenza di dotazione strumentale consistente quali: ponteggi, apparecchi
di sollevamento, ecc. ;non bastano secchio, pale, carriole, martelli e funi;
-
monocommittenza; anche se questo non risulterà un elemento decisivo;
-
svolgimento di attività atte alla realizzazione di opere strutturali,
legate ad operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, opere in
cemento armato svolte da manovali, muratori, carpentieri e ferraioli (rimangono
esclusi dalla presunzioni i soggetti che svolgono lavori di finitura dell'opera
e dell'impiantistica).
Il Ministero chiarisce che gli ispettori procederanno
alla conversione in rapporti di lavoro subordinato dei prestatori di lavoro
autonomo iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane
dei lavoratori autonomi adibiti alle seguenti attività: manovalanza, muratura,
carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti alle
macchine edili fornite dal committente e dall'appaltatore.
L'ispettore
contesterà al soggetto utilizzatore le violazioni lavoristiche e le conseguenti
evasioni contributive e gli illeciti in materia di sicurezza, sorveglianza e
mancata formazione ed informazione dei lavoratori con relativa irrogazione
delle sanzioni.
venerdì 27 luglio 2012
AL VIA LA SANATORIA DAL 15 SETTEMBRE
Dal 15 settembre prossimo partirà il la sanatoria per la
regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio italiano. La
disposizione transitoria è stata approvata il 6 luglio dal Consiglio dei
Ministri e prevede un periodo di 30 giorni nei quali i datori di lavoro
potranno regolarizzare la posizione dello straniero occupato alle proprie
dipendenze da almeno 3 mesi in maniera irregolare.
Per la sanatoria non è previsto il clic day in quanto non c’è
alcun vincolo numerico di ammessi alla regolarizzazione.
La norma precisa che il requisito fondamentale per poter
accedere alla sanatoria è la presenza ininterrotta sul territorio italiano
almeno dal 31 dicembre 2011 che deve essere attestata da documentazione
proveniente da organismi pubblici: per esempio un certificato di pronto
soccorso, un permesso di soggiorno non rinnovato o un visto per motivi
turistici.
La procedura per la presentazione della domanda si compone
di tre fasi:
1)
Dal ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del decreto sarà possibile “prenotare” la regolarizzazione
pagando il contributo forfettario all’Inps di mille euro.
2)
Dal 15 settembre è previsto un periodo di 30
giorni per presentare la domanda telematica corredata dalle prove certe che
attestino la presenza del lavoratore sul territorio nazionale.
3)
Datore di lavoro e lavoratore verranno convocati
allo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto e la
regolarizzazione di tasse e contributi.
Il Ministro precisa altresì che a tutti coloro che
presenteranno la richiesta di sanatoria, ma non la otterranno non verrà
restituita la somma di mille euro versata come contributo forfettario.
venerdì 20 luglio 2012
DAL 18 LUGLIO QUANDO E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL LAVORO A CHIAMATA?
Sulla base della Riforma Fornero e, in seguito ai
chiarimenti riportati dalla Circolare Ministeriale n. 18/2012, si elencano le
ipotesi per le quali il lavoro intermittente sarà utilizzabile:
-
Svolgimento di prestazioni aventi carattere
discontinuo “secondo le esigenze
individuate dai contratti stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale
ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”;
-
Soggetti con oltre 55 anni di età e meno di 24,
fermo restando che, in quest’ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte
entro il venticinquesimo anno di età;
-
Attività elencate nella tabella approvata con
R.D. n. 2657/1923 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro
discontinuo.
La disciplina
transitoria prevede che i contratti di lavoro a chiamata già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, che non
siano compatibili con le suddette disposizioni e, più in generale, con quanto
previsto dalla Legge 92/2012, cesseranno di aver efficacia decorsi 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della predetta Legge.
venerdì 13 luglio 2012
ISTRUZIONE DELL'INPS PER PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI OLTRE I 1000 EURO
Con messaggio n. 10995 del 2
luglio 2012, l’Inps ha comunicato che, nel
rispetto della normativa
sul divieto di pagamento in
contanti e con assegni circolari, e nel frattempo,
per garantire una corretta
e tempestiva erogazione
delle somme spettanti
ai beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, è
stato sottoscritto un
accordo operativo con
Poste italiane S.p.a..
A questo proposito, ha fatto
presente che nella fase di avvio delle nuove modalità di pagamento delle prestazioni
a sostegno del reddito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012 bisognerà
rifarsi alle seguenti istruzioni:
-
nel caso in cui il beneficiario della prestazione è già titolare
di conto corrente postale o di
libretto postale nominativo
ordinario o INPS
Card, potrà richiedere, direttamente
allo sportello, il versamento dell’intero importo spettante sulla tipologia
di conto in proprio possesso;
-
nel caso contrario, se il beneficiario
della prestazione non è titolare
di alcun rapporto di conto corrente o di libretto postale nominativo
ordinario o INPS CARD, l’addetto allo sportello postale proporrà l’apertura di
un libretto postale nominativo ordinario e l’accreditamento sullo stesso della
somma spettante. In questo caso se
il beneficiario accetta
la proposta e
sottoscrive l’apertura del libretto e la modulistica per l’addebito
della somma spettante, l’Ufficio postale procederà contestualmente al pagamento
in suo favore; se invece il
beneficiario non aderisce
alla proposta, dovrà recarsi
presso la Sede INPS territorialmente
competente per comunicare
le coordinate IBAN
del rapporto di conto
prescelto sul quale
le somme dovranno essere accreditate.
Si precisa
che per tutte
le prestazioni temporanee,
ad eccezione del
TFR, qualora dalla lavorazione emergano pagamenti superiori a 1.000
euro, la Sede Inps deve necessariamente scegliere il canale Banca d’Italia/Poste
per evitare la mancata finalizzazione dei pagamenti a seguito di filtro
bloccante introdotto dai centri applicativi delle banche
venerdì 6 luglio 2012
CONTRIBUTI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI
L’Inps, con circolare
n. 90 del 27
giugno 2012, chiarisce le modalità per il
versamento dei contributi
dovuti dagli iscritti
alle gestioni degli
artigiani e commercianti sulla
quota di reddito
eccedente il minimale
e dai liberi professionisti iscritti alla gestione
separata.
Si ricorda che il termine per
il versamento è
stato prorogato dal
18 giugno al 9
luglio e che tale proroga
riguarda le persone fisiche e i soggetti interessati dagli studi di settore. Si
precisa che per i versamenti effettuati dal 10 luglio al 20 agosto 2012 dovrà
essere versata una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per
cento.
In materia di
reddito imponibile deve essere
preso in considerazione il totale
dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite
dei periodi d’imposta
precedenti scomputate dal
reddito dell’anno, in particolare:
-
per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni
degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto
eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita
dalla parte del
reddito d’impresa della
S.r.l. corrispondente alla quota
di partecipazione agli
utili, o alla
quota del reddito
attribuita al socio per le
società partecipate in regime di trasparenza (integrati da quelli derivanti dalla
partecipazione a società
a responsabilità limitata
denunciati con il mod. Unico SC);
-
per
i Liberi professionisti la
base imponibile sulla
quale calcolare la contribuzione dovuta
è rappresentata dal
reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini
Irpef nel quadro
RE, se l’attività
è esercitata in
forma individuale e/o nel quadro
RH, nel caso
in cui l’attività è esercitata
informa associata.
In merito alle compensazioni viene
chiarito che l’importo
eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2012
può essere portato in compensazione nel
modello di pagamento
unificato F24, tale
possibilità è applicabile anche
dai liberi professionisti.
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