venerdì 21 dicembre 2012

LO STUDIO PASERIO AUGURA UN SERENO NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO


Si coglie l'occasione per comunicare che le pubblicazioni riprenderanno dal 07/01/2013.

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI AL 15 FEBBRAIO 2013


Il Ministero del Lavoro, con nota n. 17699 del 12 dicembre 2012, illustra le novità in materia di collocamento obbligatorio, dopo le modifiche apportate dalla Riforma Fornero, ponendo particolare attenzione ai criteri di computo della quota di riserva e alle esclusioni di settore da effettuare ai fini dell’invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro obbligati.
Per consentire ai soggetti obbligati di recepire tutte le novità ed evitare così errori nella compilazione del prospetto informativo, l’adempimento, generalmente previsto per il 31 gennaio, per il 2013 viene differito al 15 febbraio.

Per quanto riguarda i soggetti che non devono essere computati nell’organico aziendale, il Ministero precisa che:

ü  per i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono esclusi, in ogni caso, quelli titolari di contratto a termine con durata inferiore a 6 mesi;

ü  l’individuazione della figura del dirigente da non computare agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro;

ü  i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore non sono computabili dall’agenzia che li somministra e nemmeno nell’organico dell’utilizzatore;

ü  i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;

ü  tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento;

ü  i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

L’esclusione riguarda inoltre i lavoratori di sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei materiali.

venerdì 14 dicembre 2012

ULTIME NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE

Con circolare n. 27 del 7 novembre 2012, il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito alla derogabilità, da parte della contrattazione collettiva, degli intervalli da rispettare in una successione di contratti a termine tra le stesse parti, aumentati dalla recente Riforma del Lavoro a 60 e 90 giorni (a seconda che il primo contratto abbia durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi).

La materia è stata infatti oggetto di recenti modifiche da parte del D.L. n.83/12 (Decreto Crescita), il quale ha previsto la possibilità di ridurre gli intervalli a 20 e 30 giorni per:

ü  le attività stagionali, espressamente previste dal DPR n.1525/63:

ü  in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello, anche aziendale e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La norma ha richiesto un’interpretazione in chiave sistematica, in quanto la Riforma del Lavoro aveva già previsto una derogabilità da parte della contrattazione collettiva, ma limitata al solo livello nazionale e prevista solo per particolari esigenze organizzative previste dal co.3 del nuovo testo dell’art.5 del D.Lgs. n.368/01 (come, ad esempio, l’inizio di una nuova attività).

In sintesi, quindi, il quadro delle deroghe da parte della contrattazione collettiva è così composto:

ü  la contrattazione nazionale di categoria o a livello interconfederale (o, in via delegata da questi ultimi, a livello decentrato) possono ridurre la durata degli interventi per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate: in assenza, il Ministero, sempre sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto per definire le ragioni organizzative che possono determinare la riduzione degli intervalli;

ü  analogamente, la contrattazione collettiva, a qualsiasi livello, può comunque disporre ulteriori riduzioni degli intervalli (con il limite minimo di 20 e 30 giorni) e, ovviamente, non vi sarà nessun intervento sostitutivo del Ministero.

Sempre in merito al contratto a termine, il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 10 ottobre 2012, che regolamenta le modalità di comunicazione della prosecuzione dell’attività lavorativa, scaduto il contratto a termine. Tale ipotesi è infatti prevista dal co.2 dell’art.5 del D.Lgs. n.368/01 (come modificato dalla Riforma del Lavoro): il datore di lavoro può continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro fino a 30/50 giorni dalla scadenza del contratto, riconoscendo una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore.

Il datore di lavoro dovrà pertanto procedere mediante la procedura UNILAV, entro la scadenza del termine del contratto inizialmente fissato, con la compilazione del campo “Proroga”, alla comunicazione della coda contrattuale, tenendo conto che:

ü  a partire dal 25 novembre 2012, data di entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione (a seguito dell’entrata in vigore del D.M.) si utilizzerà il vecchio campo proroga;

ü  a partire dal 10 gennaio 2013, come comunicato dalla recente nota del Ministero del Lavoro n.15322 del 31 ottobre 2012, sarà operativo un nuovo modello Unilav, che prevede il nuovo campo “prosecuzione di fatto”.

Infine, il Ministero ha precisato nell’interpello n.37/12 che, in tema di intervalli ridotti tra due contratti a tempo determinato, possa ritenersi efficace ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative, anche per le ipotesi di riduzione degli intervalli.

venerdì 7 dicembre 2012

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: VERSAMENTO ACCONTO CODICE TRIBUTO 1712

Entro il 16 dicembre 2012 i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei Tfr presenti in azienda o versati al Fondo di Tesoreria Inps al 31 dicembre 2011 nella misura dell’11 per cento.

L’intero ammontare dell’imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve essere versato dal sostituto d’imposta fermo restando la possibilità, per quest’ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, con le somme dovute all’Inps per i propri dipendenti.

L’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato tramite Modello F24:

ü in acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712;

ü a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo 1713.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile. Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna “importi a credito compensati”, con il codice tributo 1250 e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare.

venerdì 19 ottobre 2012

SICUREZZA SUL LAVORO: chiarimenti per professionisti, tirocinanti e lavoro accessorio


Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicando la risposta a quesiti in materia di lavoratori autonomi, imprese familiari, stage e tirocini formativi, formazione degli addetti al primo soccorso e microclima sottolineando quanto segue:
ü  i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., non sono obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, visto che tale obbligo ricade  unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro;
ü  per le ipotesi di utilizzo di lavoro occasionale di tipo accessorio, nei confronti dei lavoratori occasionali andranno adempiuti tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, compresi quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale e di sottoporlo a sorveglianza sanitaria nel casi previsti;
ü  all’impresa familiare si applicano le disposizioni specifiche di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008, ma se i componenti dell’impresa assumono la veste di lavoratori, con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dalla legge;
ü  se presso un’azienda o uno studio professionale sono presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti al D.Lgs. n. 81/2008 al fine di garantire la salute e sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta;
ü  la formazione degli addetti al primo soccorso può essere effettuata solo in parte in modalità e-learning, in quanto è necessaria anche una parte pratica di carattere operativo;
ü  il controllo sulle disposizioni in materia di microclima è affidato alle ASL competenti per territorio e, per quanto di competenza, dei Vigili del Fuoco.

venerdì 12 ottobre 2012

COMUNICAZIONI INAIL ESCLUSIVAMENTE ONLINE: LE SCADENZE

Nel programma stabilito dall’Inail per il passaggio definitivo all’invio delle comunicazioni esclusivamente tramite procedura telematica, sono previste quattro tappe: Ottobre 2012; Dicembre 2012; Aprile 2013; Giugno 2013.
I più importanti adempimenti che verranno resi obbligatoriamente telematici in ciascuna data sono i seguenti:
Ottobre 2012 (il giorno esatto verrà comunicato successivamente) il passaggio all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici riguarderà:
ü  Istanza riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli;
ü  Istanza di esonero da denuncia di nuovo lavoro temporaneo;
ü  Denuncia di iscrizione polizza speciale facchini.
Con riferimento a tali comunicazioni, vale la pena di ricordare la possibilità che le aziende richiedano la dispensa dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, a patto che siano classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate. La dispensa è possibile qualora essi richiedano l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità. Tale dispensa consente di non dovere comunicare all’Inail i lavori temporanei purchè aventi i requisiti richiesti e contemporaneamente evita la prevista sanzione amministrativa in caso di dimenticanza.
Dicembre 2012 diventeranno esclusivamente on line:
ü  domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività;
ü  presentazione ricorsi in materia di tariffe dei premi;
ü  richiesta di DURC;
ü  domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività.
Aprile 2013 gli adempimenti effettuabili solo telematicamente saranno molti. Elenchiamo qui di seguito i più significativi:
ü  apertura e chiusura di nuova PAT;
ü  apertura e cessazione di un nuovo rischio;
ü  varie comunicazioni inerenti le polizze artigiane (entrata o cessazione di un soggetto, nuova lavorazione e variazione incidenze);
ü  le più importanti variazioni “formali”: sede lavori, legale rappresentante, ragione sociale.
Giugno 2013 l’obbligo telematico riguarderà infine:
ü  denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti artigiani e non artigiani;
ü  le varie denunce riguardanti le polizze RX;
ü  le istanze di rimborso;
ü  stanze di riduzione tasso supplementare silicosi\asbestosi;
ü  vi sarà altresì l’obbligo di inviare telematicamente le denunce di infortunio e di malattia professionale.

venerdì 5 ottobre 2012

LE FAQ DEL MINISTERO SULLA SANATORIA


Il  Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  ha  pubblicato  le  risposte  alle Faq  giunte  in  materia di sanatoria  del  lavoro  irregolare  per  i  lavoratori extracomunitari. 

Ecco i responsi di maggior interesse:  

ü  il datore di lavoro domestico che regolarizza può anche essere una comunità stabile senza fini di lucro in sostituzione delle famiglie che ne fanno parte;

ü  può presentare la domanda di emersione anche lo straniero con lo status di rifugiato  o  quello  di  protezione  sussidiaria  in  possesso  del  relativo  titolo  di soggiorno;

ü  non può essere espulso lo straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo;

ü  l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse;

ü  la comunicazione di convocazione presso lo sportello unico verrà inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore;

ü  la  comunicazione  di  ospitalità  o  la  cessione  di  fabbricato  alle  autorità  di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.
 
Le risposte alle altre faq sono disponibili al seguente link http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/68532c22-52b3-4f88-9420-ae1ba097008b/0/faq_emersione_21_9_12.pdf

venerdì 28 settembre 2012

ANF anche per gli iscritti alla Gestione separata


L’INPS, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino immatricolati ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità e paternità è utile anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
L’Istituto precisa che il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità. Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale. La circolare specifica anche i principi per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare.

venerdì 14 settembre 2012

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

La Riforma del Lavoro (Lg. 92/12) ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell’associazione in partecipazione.

La prima importante novità riguarda la limitazione (massimo 3 unità) al numero degli associati impegnati in una stessa attività, ad eccezione del caso in cui essi siano legati all’associante da uno dei seguenti rapporti:

ü  coniugale;

ü  di parentela entro il terzo grado;

ü  di affinità entro il secondo grado.

Qualora non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra indicata, la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Questa disposizione è valida dal 18 luglio 2012, ad esclusione dei contratti di associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.

La seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

ü  qualora instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;

ü  qualora instaurati o attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;

ü  qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

venerdì 7 settembre 2012

15 AGOSTO: IN VIGORE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI


Il decreto n.137 del 7 agosto, relativo  alla  riforma  degli  ordinamenti  professionali, è stato pubblicato sulla G.U. n.189 in data 14 agosto.  Il  decreto, che entrerà  in  vigore  dal  15 agosto 2012, riguarda le attività professionali regolamentate, per l’accesso alle quali è necessaria l’iscrizione a ordini o collegi subordinatamente al possesso  di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Il decreto prevede:

ü  il libero accesso alle professioni regolamentate, previa esecuzione dell’esame  di  Stato.  Sono  vietate  limitazioni  alle  iscrizioni  agli  albi professionali  non  fondate  su  dati certi  inerenti  al  possesso  o  al riconoscimento  dei  titoli  previsti  dalla  legge  per  la  qualifica  e  l'esercizio  professionale,  o  alla  mancanza  di  condanne  penali  o  disciplinari irrevocabili. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone preposte ad esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte  del  territorio  dello  Stato,  attraverso  previsioni  deontologiche,  a eccezione dell’esercizio delle funzioni notarili;

ü  la possibilità, per i professionisti, di pubblicizzare il proprio studio e l’attività esercitata  con  ogni  mezzo  per  assolvere  alla  funzione  informativa  riguardo all’attività  svolta,  alle  specializzazioni,  ai  titoli  posseduti  attinenti  alla professione,  alla  struttura  dello  studio  professionale  e  ai  compensi  richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, attendibile e regolare;

ü  l’obbligo  per  tutti  i  professionisti  di  stipulare  una  polizza  assicurativa  a copertura  di  eventuali  danni  derivanti  al  cliente  dall’esercizio  dell’attività professionale. Gli estremi della polizza e il relativo massimale devono essere resi  noti  al  cliente  al  momento  dell’assunzione  dell’incarico.  Per chi non fosse già coperto da polizza assicurativa è  previsto un anno di tempo dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi alla disposizione; 

ü  l’obbligo  di  svolgere  per  18  mesi  il  tirocinio  professionale  teorico-pratico presso  un  professionista  iscritto  all’albo  almeno  da  5  anni.  Il  medesimo professionista affidatario non può assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente. I praticanti sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.  Il  tirocinio  può  anche  consistere  nella  frequenza  a  corsi  di formazione professionale per un periodo non superiore a sei mesi;

ü  l’obbligo di formazione continua per i professionisti. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio nazionale dell’ordine disciplinerà: le modalità e  condizioni  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di  aggiornamento  da  parte degli iscritti  e  per  la  gestione  e  l'organizzazione  dell'attività  di  aggiornamento  a cura  di  ordini,  collegi  territoriali,  associazioni  professionali  e  soggetti autorizzati; i requisiti minimi nazionali dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale;

ü  norme  specifiche  per  gli  avvocati:  l’avvocato  deve  avere  un  domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine  presso  cui è  iscritto,  salva  la  facoltà  di  avere  ulteriori  sedi  di  attività  in  altri luoghi  del  territorio  nazionale.  Il  tirocinio  forense  può  essere  svolto  anche presso l’Avvocatura nazionale dello Stato, per non più di 12 mesi; bisognerà invece svolgere almeno 6 mesi presso  un  avvocato.  Il  diploma conseguito presso le scuole di specializzazione è valutato pari a un anno di tirocinio. Un decreto del Ministero della Giustizia dovrà disciplinare l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.

venerdì 3 agosto 2012

LAVORATORI AUTONOMI - ATTIVITA' DI CANTIERE - PRESUNZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il Ministero del Lavoro con la circolare n.16 del 4 luglio 2012 fornisce delle indicazioni ai propri ispettori in materia di veridicità dei rapporti di lavoro autonomo all'interno dei cantieri edili.

Il Ministero in particolare sottolinea alcuni indici di subordinazione che porteranno gli ispettori a convertire i rapporti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato, ossia:

- assenza di dotazione strumentale consistente quali: ponteggi, apparecchi di sollevamento, ecc. ;non bastano secchio, pale, carriole, martelli e funi;

- monocommittenza; anche se questo non risulterà un elemento decisivo;

- svolgimento di attività atte alla realizzazione di opere strutturali, legate ad operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, opere in cemento armato svolte da manovali, muratori, carpentieri e ferraioli (rimangono esclusi dalla presunzioni i soggetti che svolgono lavori di finitura dell'opera e dell'impiantistica).

Il Ministero chiarisce che gli ispettori procederanno alla conversione in rapporti di lavoro subordinato dei prestatori di lavoro autonomo iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane dei lavoratori autonomi adibiti alle seguenti attività: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti alle macchine edili fornite dal committente e dall'appaltatore.

L'ispettore contesterà al soggetto utilizzatore le violazioni lavoristiche e le conseguenti evasioni contributive e gli illeciti in materia di sicurezza, sorveglianza e mancata formazione ed informazione dei lavoratori con relativa irrogazione delle sanzioni.

venerdì 27 luglio 2012

AL VIA LA SANATORIA DAL 15 SETTEMBRE

Dal 15 settembre prossimo partirà il la sanatoria per la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio italiano. La disposizione transitoria è stata approvata il 6 luglio dal Consiglio dei Ministri e prevede un periodo di 30 giorni nei quali i datori di lavoro potranno regolarizzare la posizione dello straniero occupato alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi in maniera irregolare.
Per la sanatoria non è previsto il clic day in quanto non c’è alcun vincolo numerico di ammessi alla regolarizzazione.
La norma precisa che il requisito fondamentale per poter accedere alla sanatoria è la presenza ininterrotta sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011 che deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici: per esempio un certificato di pronto soccorso, un permesso di soggiorno non rinnovato o un visto per motivi turistici.
La procedura per la presentazione della domanda si compone di tre fasi:
1)      Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sarà possibile “prenotare” la regolarizzazione pagando il contributo forfettario all’Inps di mille euro.

2)      Dal 15 settembre è previsto un periodo di 30 giorni per presentare la domanda telematica corredata dalle prove certe che attestino la presenza del lavoratore sul territorio nazionale.

3)      Datore di lavoro e lavoratore verranno convocati allo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto e la regolarizzazione di tasse e contributi.
Il Ministro precisa altresì che a tutti coloro che presenteranno la richiesta di sanatoria, ma non la otterranno non verrà restituita la somma di mille euro versata come contributo forfettario.

venerdì 20 luglio 2012

DAL 18 LUGLIO QUANDO E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL LAVORO A CHIAMATA?

Sulla base della Riforma Fornero e, in seguito ai chiarimenti riportati dalla Circolare Ministeriale n. 18/2012, si elencano le ipotesi per le quali il lavoro intermittente sarà utilizzabile:

-        Svolgimento di prestazioni aventi carattere discontinuo “secondo le esigenze individuate dai contratti stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”;

-        Soggetti con oltre 55 anni di età e meno di 24, fermo restando che, in quest’ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;

-        Attività elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.

La disciplina transitoria prevede che i contratti di lavoro a chiamata già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, che non siano compatibili con le suddette disposizioni e, più in generale, con quanto previsto dalla Legge 92/2012, cesseranno di aver efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della predetta Legge.

venerdì 13 luglio 2012

ISTRUZIONE DELL'INPS PER PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI OLTRE I 1000 EURO

Con messaggio n. 10995 del 2 luglio 2012, l’Inps ha comunicato che, nel  rispetto  della  normativa  sul  divieto di pagamento in contanti e con assegni circolari,  e nel frattempo, per garantire  una  corretta  e  tempestiva  erogazione  delle  somme  spettanti  ai beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito,  è  stato  sottoscritto  un  accordo  operativo  con  Poste  italiane  S.p.a..

A questo proposito, ha fatto presente che nella fase di avvio delle nuove modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012 bisognerà rifarsi alle seguenti istruzioni:

-       nel caso in cui il beneficiario della prestazione è già titolare di conto corrente postale  o  di  libretto  postale  nominativo  ordinario  o  INPS  Card,  potrà richiedere,  direttamente  allo  sportello,  il  versamento  dell’intero importo spettante sulla tipologia di conto in proprio possesso;

-       nel  caso  contrario, se il  beneficiario  della  prestazione  non  è  titolare  di alcun rapporto di conto corrente o di libretto postale nominativo ordinario o INPS CARD, l’addetto allo sportello postale proporrà l’apertura di un libretto postale nominativo ordinario e l’accreditamento sullo stesso della somma spettante. In questo caso se  il  beneficiario  accetta  la  proposta  e  sottoscrive l’apertura del libretto e la modulistica per l’addebito della somma spettante, l’Ufficio postale procederà contestualmente al pagamento in suo favore; se  invece  il  beneficiario  non  aderisce  alla  proposta, dovrà recarsi presso la Sede INPS territorialmente  competente  per  comunicare  le  coordinate  IBAN  del rapporto  di  conto  prescelto  sul  quale  le  somme  dovranno essere accreditate.
Si  precisa  che  per  tutte  le  prestazioni  temporanee,  ad  eccezione  del  TFR, qualora dalla lavorazione emergano pagamenti superiori a 1.000 euro, la Sede Inps deve necessariamente scegliere il canale Banca d’Italia/Poste per evitare la mancata finalizzazione dei pagamenti a seguito di filtro bloccante introdotto dai centri applicativi delle banche

venerdì 6 luglio 2012

CONTRIBUTI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI

L’Inps,  con  circolare  n. 90  del  27  giugno  2012,  chiarisce le modalità  per  il versamento  dei  contributi  dovuti  dagli  iscritti  alle  gestioni  degli  artigiani  e commercianti  sulla  quota  di  reddito  eccedente  il  minimale  e  dai  liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Si ricorda che il termine  per  il  versamento  è  stato  prorogato  dal  18  giugno  al  9  luglio e che  tale proroga riguarda le persone fisiche e i soggetti interessati dagli studi di settore. Si precisa che per i versamenti effettuati dal 10 luglio al 20 agosto 2012 dovrà essere versata una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

In  materia  di  reddito  imponibile deve  essere  preso  in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali  perdite  dei  periodi  d’imposta  precedenti  scomputate  dal  reddito dell’anno, in particolare:

-        per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è  costituita  dalla  parte  del  reddito  d’impresa  della  S.r.l.  corrispondente  alla quota  di  partecipazione  agli  utili,  o  alla  quota  del  reddito  attribuita  al socio per le società partecipate in regime di trasparenza (integrati da quelli derivanti  dalla  partecipazione  a  società  a  responsabilità  limitata  denunciati con il mod. Unico SC);

-        per  i  Liberi  professionisti  la  base  imponibile  sulla  quale  calcolare  la contribuzione  dovuta  è  rappresentata  dal  reddito  di  lavoro  autonomo dichiarato  ai  fini  Irpef  nel  quadro  RE,  se  l’attività  è  esercitata  in  forma individuale e/o  nel  quadro  RH,  nel  caso  in  cui  l’attività  è esercitata  informa associata.

In  merito alle compensazioni  viene  chiarito  che  l’importo  eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2012 può essere portato in  compensazione  nel  modello  di  pagamento  unificato  F24,  tale  possibilità  è applicabile anche dai liberi professionisti.