venerdì 27 gennaio 2012

ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE IN VIA TELEMATICA

Con la circolare n. 7 del 16/01/2012, l’INPS rende note le modalità di presentazione delle domande di assegno per congedo matrimoniale che dovranno avvenire esclusivamente tramite uno dei seguenti canali dal 1° aprile 2012:
·         WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di codice fiscale e PIN attraverso il portale www.inps.it al seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN o CNS – Invio online di Domande di prestazioni a sostegno del reddito – Altri pagamenti – Assegno congedo matrimoniale

·         Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

·         Contact Center – numero verde 803.164

I soggetti interessati sono gli operai di aziende industriali ed artigiane e i marittimi di bassa forza dell’armamento libero disoccupati o richiamati alle armi.

I dati richiesti per la compilazione della domanda sono i dati anagrafici del richiedente con possibilità di indicare un domicilio diverso dalla residenza per la ricezione di eventuali comunicazioni inerenti la richiesta. Sarà necessario indicare obbligatoriamente un numero di telefono (fisso o mobile) ed un indirizzo e-mail per le comunicazioni e la condizione lavorativa (occupato, disoccupato) alla data della richiesta. Bisogna dichiarare, inoltre, di aver fruito entro 30 giorni dalla data del matrimonio del congedo.

Nella sezione dati di pagamento il richiedente deve definire le modalità di pagamento e nel caso di accredito su conto corrente dovrà indicare l’IBAN relativo al conto su cui dovrà essere versato l’assegno.

Nel periodo transitorio, previsto fino al 31/03/2012, le domande potranno essere presentate con le consuete modalità o attraverso i canali telematici. Alla scadenza di tale periodo saranno ritenute valide solo le richieste pervenute in via telematica per il tramite dei canali sopra riportati.

venerdì 20 gennaio 2012

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI 2012

Il ministero del lavoro, con nota operativa del 14/12/2011, ha comunicato che i servizi telematici per l’invio del prospetto informativo disabili 2012 sono disponibili dal 15 gennaio 2012. La scadenza, solitamente fissata per il 31 gennaio, viene prorogata, solo per quest’anno, al 15 febbraio 2012.
I datori di lavoro coinvolti

I datori di lavoro pubblici e privati, che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti, hanno l’obbligo di assumere lavoratori disabili fino al rispetto delle quote obbligatorie e sono tenuti all’invio del prospetto informativo solo se sono avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

La “variazione occupazionale” si ha solo quando l’azienda, a seguito di assunzioni o cessazioni, superi i 15 dipendenti o si collochi in una differente fascia occupazionale rispetto alla precedente (15-35, 35-50, più di 50). Se, al contrario, rispetto all’ultimo prospetto inviato non vi sono variazioni, non è necessario effettuare un nuovo invio.

È opportuno precisare che, in caso di superamento della soglia o di variazioni di fascia in corso d’anno, è sufficiente, entro 60 giorni dal verificarsi della scopertura,  provvedere all’invio della richiesta di assunzione e non già del prospetto informativo.

I datori di lavoro esclusi

Godono di esenzione totale o parziale:

·         i datori di lavoro pubblici e privati del settore aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;

·         i datori di lavoro edili, limitatamente al personale di cantiere e addetti di trasporto;

·         i datori di lavoro pubblici e privati del settore degli impianti a fune, limitatamente al personale adibito direttamente alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;

·         i datori di lavoro del settore autotrasporto, solo per quanto riguarda il personale viaggiante;

·         i datori di lavoro che operano la raccolta e il trasporto dei rifiuti, iscritti nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio e operanti con mezzi propri, in quanto inquadrabili nel settore autotrasporto sempre con le limitazioni di cui al punto precedente.

L’esatta determinazione della dimensione aziendale

Al fine della determinazione della corretta dimensione dell’azienda occorre escludere dal conteggio di tutto il personale in forza le seguenti categorie di lavoratori:

·         lavoratori occupati ai sensi della L. 68/99 e delle altre norme in materia di collocamento obbligatorio;

·         soggetti appartenenti a categorie protette: orfani, superstiti nel limite dell’1% degli occupati se l’azienda ha più di 150 dipendenti;

·         soci di cooperative di produzione e lavoro;

·         dirigenti;

·         apprendisti;

·         lavoratori con contratto di formazione, inserimento o reinserimento;

·         lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata non superiore a 9 mesi;

·         lavoratori a domicilio o telelavoro;

·         lavoratori assunti con modalità ordinarie che diventano inabili in corso di servizio con riduzione della capacità lavorativa almeno pari o superiore al 60% in seguito a malattia, infortunio o causa imputabile a inadempienza del datore di lavoro sulle norme di sicurezza e igiene;

·         lavoratori socialmente utili;

·         lavoratori assunti per svolgere la propria attività all’estero.

I lavoratori part-time sono computati in proporzione alle ore settimanali di effettivo lavoro rapportate al normale orario previsto dal CCNL applicato; l’eventuale frazione superiore a 0,5 viene arrotondata per eccesso e viceversa (es: lavoratore a 24 ore settimanali: 24 : 40 = 0,6 quindi conta 1 unità – lavoratore a 15 ore settimanali: 15 : 40 = 0,375 non conta come unità).

Modalità e competenza di invio

La trasmissione del prospetto informativo dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione degli enti competenti stabiliti da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il prospetto è unico a livello nazionale ragion per cui le aziende con sedi in diverse regioni dovranno inviarlo all’ente competente per sede legale dell’azienda.
Qualora l’obbligo venga adempiuto tramite un soggetto abilitato all’invio (consulenti del lavoro o altre categorie autorizzate), il prospetto dovrà essere inviato presso il servizio competente per sede legale dell’intermediario.