venerdì 30 marzo 2012

NOVITA' SULLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il D.Lgs. n.24/12, recentemente approvato, riforma il contratto di somministrazione di lavoro ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 22 marzo 2012. In vista della piena entrata in vigore della norma prevista per il 06/04/2012, di seguito si riepilogano le novità che renderanno più esteso l’utilizzo della somministrazione.

La principale novità è rappresentata da quanto previsto dall’art.4 della Riforma: non sarà più necessario apporre una causale al contratto di somministrazione nel caso in cui sia stipulato per le seguenti condizioni:
·         si riferisca a soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;
·         riguardi soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
·         riguardi lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”. In particolare dovranno essere definiti i requisiti specifici per i soggetti individuati dal regolamento comunitario come svantaggiati o molto svantaggiati e si tratta di chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
Oltre a queste condizioni soggettive, le causali non dovranno essere applicate ogni qual volta sia escluso dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale in vigore presso l’utilizzatore.

Tra le altre novità “minori”, si segnala l’introduzione del nuovo concetto di missione, da intendersi come il periodo durante il quale, nell’ambito di un contratto di somministrazione, il lavoratore dipendente da un’agenzia di somministrazione è messo a disposizione di un azienda ed opera sotto il controllo e la direzione dello stessa.

Ulteriore modifica riguarda la definizione di condizioni di base di lavoro e d’occupazione, da riconoscersi al lavoratore in missione, cioè il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore ivi comprese quelle relative:
·         all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;
·         alla retribuzione;
·         alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione”.

venerdì 16 marzo 2012

INDENNITA' DI MALATTIA E CONGEDO PARENTALE PER I PROFESSIONISTI

L’Inps, con messaggio n.4143 del 7 marzo 2012, ha fornito delle precisazioni in merito alle modifiche  apportate  all'art. 24,  co. 26,  del  D.L.  n.  201/11 in merito al trattamento economico per congedo parentale e per indennità giornaliera di malattia dei professionisti e di tutti i soggetti iscritti a gestione separata inps.
Dal 1° gennaio 2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati l'indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale.

Per ottenere tali prestazioni i professionisti  devono: 

·         essere  iscritti  alla  Gestione  Separata  Inps; 

·         non  essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per  l’erogazione dei  benefici  l’Inps  seguirà le indicazioni rese con le circolari n.76/07 e n.137/07.

Il congedo parentale sarà concesso per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, a fronte di un effettivo versamento contributivo pari ad almeno tre mensilità.

venerdì 9 marzo 2012

730-4: OBBLIGO DELLA RICEZIONE TELEMATICA

A decorrere dall’anno 2012 tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via  telematica  i  dati  relativi  ai  modelli  730-4  dei  propri  dipendenti,  tramite  i  servizi telematici  dell’Agenzia  delle  Entrate,  ad  eccezione  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze  (personale  centrale  e  periferico  gestito  dal  Service  Personale  Tesoro)  e dell’INPS.
Infatti,  quest’anno  tutti  i  sostituti  d’imposta , ad eccezione delle categorie sopra  evidenziate,devono  provvedere  alla  compilazione  del  relativo  modello  ed  alla  sua  trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo 2012 al fine di comunicare l’indirizzo telematico al quale i CAF ed i professionisti abilitati dovranno fare pervenire i risultati contabili contenenti i conguagli dei Modelli 730/2012 elaborati.  
Diversamente dall’anno passato, i sostituti che abbiano già presentato la comunicazione non dovranno provvedere nuovamente all’invio, se non hanno la necessità di modificare i dati già trasmessi.
Per i sostituti che non abbiamo provveduto, per qualsiasi motivo, all’accreditamento entro il 31 marzo 2012, anche per quest’anno i CAF e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, dovranno inviare il Mod. 730-4.
Riguardo tale proposito l’Agenzia delle Entrate dovrebbe provvedere a mettere a disposizione dei soggetti interessati l’elenco dei sostituti d’imposta che hanno effettuato la comunicazione entro la scadenza, fornendo i dati richiesti  in modo da poter provvedere a far pervenire, con altro mezzo, il risultato del Mod. 730-4 a quei sostituti non presenti nell’elenco.

venerdì 2 marzo 2012

LIBERO ACCESSO AL LAVORO PER RUMENI E BULGARI

I Ministeri del Lavoro e dell’Interno, con la nota n.620 del 3 febbraio 2012, hanno reso noto che il regime transitorio in materia di limitazioni per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati di Romania e Bulgaria non è stato prorogato oltre la scadenza del 31 dicembre 2011. A partire dal 1° gennaio 2012, perciò, i lavoratori rumeni e bulgari possono essere assunti in tutti i settori produttivi senza restrizioni, al pari degli altri soggetti comunitari.
L’Italia, infatti, aveva optato per avvalersi del regime transitorio restrittivo che imponeva, per tali cittadini, la richiesta preventiva di nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione ai fini dell’assunzione, fatti salvi alcuni settori per i quali era già stato liberalizzato l’accesso al lavoro (agricoltura, turistico e alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edile, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, stagionale).