Con decreto n. 2640 del 28 marzo 2012, é stato attuato il punto 1.8 dell’Accordo Quadro sottoscritto il 6 dicembre 2011, il quale prevede che il datore di lavoro comunichi preventivamente alla Regione il calendario delle sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore e, in attesa dell’operatività del nuovo sistema di gestione e comunicazione all’Inps dei dati relativi ai periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa attraverso il mod. UniEmens , il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate.
Gli obbiettivi che la Regione vuole raggiungere sono i seguenti:
· assicurare la piena tracciabilità dei processi fin dall’avvio della Cigd;
· prefigurare le condizioni affinché sia possibile accertare l’effettiva applicazione delle sospensioni dei lavoratori in modo tempestivo rispetto al loro verificarsi;
· individuare i lavoratori coinvolti negli obblighi di adesione delle politiche attive per dare corso alle azioni di comunicazione relative ai rispettivi diritti e doveri;
· rendere possibile il controllo della spesa attraverso una stima attendibile del valore rendicontabile.
Le comunicazioni preventive di sospensione sono la condizione senza la quale non sarà possibile accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.
L’Accordo Quadro, infatti, prevede che:
· la mancanza delle comunicazioni di sospensione o la loro incompletezza potranno determinare il diniego dell’autorizzazione all’intervento della Cig in deroga o la revoca dell’autorizzazione concessa (punto 1.8.3);
· non è considerato ammissibile il rinnovo della domanda da parte di datori di lavoro che non abbiano compiuto i suddetti adempimenti (punto 1.7.3, All. 1);
· le richieste di integrazioni sono corredate dai termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della Cigd (punto 1.7.4., All.1).
A tale fine, il datore di lavoro dovrà inserire e costantemente aggiornare le sezioni appositamente previste nell’applicativo regionale “Finanziamenti on Line”, secondo le modalità procedurali specificate nell’Allegato A.