venerdì 27 aprile 2012

APPRENDISTATO TURISMO: firmato l'Accordo

Con accordo del 17 aprile 2012 le organizzazioni firmatarie del CCNL Turismo e le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per la definizione della disciplina contrattuale dell'apprendistato, che è entrata in vigore il 26 aprile 2012, allo scadere del periodo transitorio.
L’accordo prevede la possibilità  di assumere apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività tipiche del settore turismo, con contratti della durata fino a 36 mesi, elevabili nei casi previsti fino a 48 mesi. Gli apprendisti dipendenti da aziende alberghiere saranno iscritti al fondo di assistenza sanitaria del settore turismo.
La misura iniziale di retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: nel primo anno 80%, nel secondo anno 85%, nel terzo anno 90% e dal quarto anno 95%.

Un passaggio essenziale dell’accordo concerne la possibilità di assumere apprendisti stagionali, con contratto a termine. Queste figure potranno prestare servizio anche per periodi di breve durata durante l’intervallo tra una stagione e l’altra e avranno diritto di riassunzione per la stagione successiva.

venerdì 20 aprile 2012

DAL 16 APRILE SOSPENSIONI PREVENTIVE PER CIG IN DEROGA IN LOMBARDIA

Con decreto n. 2640 del 28 marzo 2012, é stato attuato il punto 1.8 dell’Accordo Quadro sottoscritto il 6 dicembre 2011, il quale prevede che il datore di lavoro comunichi preventivamente  alla  Regione  il  calendario  delle  sospensioni  dal  lavoro  di ciascun  lavoratore  e,  in  attesa  dell’operatività  del  nuovo  sistema  di  gestione  e comunicazione  all’Inps  dei  dati  relativi  ai  periodi  di  sospensione/riduzione  dell’attività lavorativa attraverso il mod. UniEmens , il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate. 
Gli obbiettivi che la Regione vuole raggiungere sono i seguenti:

·         assicurare la piena tracciabilità dei processi fin dall’avvio della Cigd;  

·         prefigurare  le  condizioni  affinché  sia  possibile  accertare  l’effettiva  applicazione  delle sospensioni dei lavoratori in modo tempestivo rispetto al loro verificarsi; 

·         individuare i lavoratori coinvolti negli obblighi di adesione delle politiche attive per dare corso alle azioni di comunicazione relative ai rispettivi diritti e doveri;

·          rendere  possibile  il  controllo  della  spesa  attraverso  una  stima  attendibile  del  valore rendicontabile.

Le comunicazioni preventive di sospensione sono la condizione senza la quale non sarà possibile accedere agli ammortizzatori sociali in deroga. 

L’Accordo Quadro, infatti,  prevede che:

·         la  mancanza  delle  comunicazioni  di  sospensione  o  la  loro  incompletezza  potranno determinare il diniego dell’autorizzazione all’intervento della Cig in deroga o la revoca dell’autorizzazione concessa (punto 1.8.3);

·         non è considerato ammissibile il rinnovo della domanda da parte di datori di lavoro che non abbiano compiuto i suddetti adempimenti (punto 1.7.3, All. 1);

·         le richieste di integrazioni sono corredate dai termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della Cigd (punto 1.7.4., All.1).

A  tale  fine,  il  datore  di  lavoro  dovrà  inserire  e  costantemente  aggiornare  le  sezioni appositamente  previste  nell’applicativo  regionale  “Finanziamenti  on  Line”,  secondo  le modalità procedurali specificate nell’Allegato A.

venerdì 13 aprile 2012

DECONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2010

Con la circolare n.51 del 30 marzo 2012, l’INPS fornisce chiarimenti in materia di  sgravio  contributivo  per  l’anno  2010,  sulle  erogazioni  previste  dai  contratti collettivi  di  secondo  livello,  precisando  che  la richiesta  del  beneficio  deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
La data di apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con una circolare successiva. L’Istituto ricorda che tutte le domande presentate verranno ammesse al beneficio se conformi alle condizioni di accesso e, nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure richieste dalle  aziende,  l’Istituto  provvederà  alla  riduzione  degli  importi  in percentuale  pari  al  rapporto  tra  la  quota  globalmente  eccedente  e  il  tetto  di spesa annualmente stabilito.

L’istituto  ricorda  che  lo  sgravio  può  essere  concesso  entro  il  limite  del  2,25% della retribuzione annua contrattuale di ciascun lavoratore, articolato nel modo seguente:

·         entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto  delle  riduzioni  contributive  per  assunzioni  agevolate,  delle  eventuali misure  compensative  spettanti  e,  in  agricoltura, al  netto  delle  agevolazioni per territori montani e svantaggiati;

·          totale sulla quota del lavoratore.

L’Inps,  con  messaggio  n.5880  del  3  aprile,  in  previsione  del  rilascio  sul  sito internet  dell’Istituto  della  procedura  per  l’invio  delle  domande  di  sgravio  sia tramite acquisizione on-line delle singole domande, sia tramite flussi  contenenti  molteplici  domande,  ha  fornito  la  documentazione  tecnica  a supporto  della  composizione  dei  flussi  XML.  L’Istituto  precisa  che  eventuali richieste  di chiarimento  potranno  essere  inoltrate  all’indirizzo  di  posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it

venerdì 6 aprile 2012

LO STUDIO PASERIO AUGURA A TUTTI UNA SERENA PASQUA!

FERIE 2010 NON GODUTE: SCADENZA AL 30 GIUGNO 2012

L’articolo 36 della Costituzione e il Dlgs. N. 66/2003 stabiliscono il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie del lavoratore.
Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di concedere al lavoratore almeno 2 settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno di maturazione . Le due settimane restanti devono essere concesse nei 18 mesi successivi al termine della maturazione.
Il legislatore ha quindi posto il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione come limite temporale entro il quale far fruire ai lavoratori le ferie residue.  
Pertanto il datore di lavoro ed i lavoratori  devono entro il 30 giugno 2012 completare la fruizione delle ferie del 2010. In caso contrario, scatterà l’obbligo di anticipare all’inps la contribuzione sulle ferie residue.