Il decreto
n.137 del 7 agosto, relativo alla riforma
degli ordinamenti professionali, è stato pubblicato sulla G.U.
n.189 in data 14 agosto. Il decreto, che entrerà in
vigore dal 15 agosto 2012, riguarda le attività
professionali regolamentate, per l’accesso alle quali è necessaria l’iscrizione
a ordini o collegi subordinatamente al possesso
di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
Il decreto
prevede:
ü
il libero accesso alle professioni
regolamentate, previa esecuzione dell’esame
di Stato. Sono
vietate limitazioni alle
iscrizioni agli albi professionali non
fondate su dati certi
inerenti al possesso
o al riconoscimento dei
titoli previsti dalla
legge per la
qualifica e l'esercizio
professionale, o alla
mancanza di condanne
penali o disciplinari irrevocabili. Non sono ammesse
limitazioni del numero di persone preposte ad esercitare la professione, con
attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del
territorio dello Stato,
attraverso previsioni deontologiche, a eccezione dell’esercizio delle funzioni
notarili;
ü
la possibilità, per i professionisti, di pubblicizzare
il proprio studio e l’attività esercitata
con ogni mezzo
per assolvere alla
funzione informativa riguardo all’attività svolta,
alle specializzazioni, ai
titoli posseduti attinenti
alla professione, alla struttura
dello studio professionale
e ai compensi
richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere
funzionale all'oggetto, attendibile e regolare;
ü
l’obbligo
per tutti i
professionisti di stipulare
una polizza assicurativa
a copertura di eventuali
danni derivanti al
cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Gli estremi
della polizza e il relativo massimale devono essere resi noti
al cliente al
momento dell’assunzione dell’incarico. Per chi non fosse già coperto da polizza assicurativa
è previsto un anno di tempo dall’entrata
in vigore del decreto per adeguarsi alla disposizione;
ü
l’obbligo
di svolgere per
18 mesi il
tirocinio professionale teorico-pratico presso un
professionista iscritto all’albo
almeno da 5
anni. Il medesimo professionista affidatario non può
assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente. I praticanti
sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei
professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. Il tirocinio può
anche consistere nella
frequenza a corsi
di formazione professionale per un periodo non superiore a sei mesi;
ü
l’obbligo di formazione continua per i
professionisti. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio
nazionale dell’ordine disciplinerà: le modalità e condizioni
per l'assolvimento dell'obbligo
di aggiornamento da
parte degli iscritti e per
la gestione e
l'organizzazione
dell'attività di aggiornamento
a cura di ordini,
collegi territoriali, associazioni
professionali e soggetti autorizzati; i requisiti minimi
nazionali dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo
professionale;
ü
norme
specifiche per gli
avvocati: l’avvocato deve
avere un domicilio professionale nell'ambito del
circondario di competenza territoriale dell'ordine presso
cui è iscritto, salva
la facoltà di
avere ulteriori sedi
di attività in
altri luoghi del territorio
nazionale. Il tirocinio
forense può essere
svolto anche presso l’Avvocatura
nazionale dello Stato, per non più di 12 mesi; bisognerà invece svolgere almeno
6 mesi presso un avvocato.
Il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione è valutato pari a un anno di tirocinio. Un decreto
del Ministero della Giustizia dovrà disciplinare l’attività di praticantato
presso gli uffici giudiziari.