venerdì 24 febbraio 2012

Nuovi servizi agli intermediari e al cittadino per la consultazione degli attestati di malattia

L’INPS, con circolare n. 23 del 16 febbraio 2012, ha confermato che è stata estesa agli intermediari la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio dell’attestato con PEC e il Sistema di accesso con PIN.

Nel primo caso, la richiesta di utilizzo del servizio deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata di una Struttura territoriale Inps a scelta tra quelle di competenza  delle Aziende rappresentate dall’intermediario. La richiesta, che deve essere inviata utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori, deve contenere i dati anagrafici dell’intermediario, completi di codice fiscale, e l’elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio. Nel caso di accesso tramite PIN, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante sono, invece, disponibili al portale INPS www.inps.it - servizi on-line. 

Ambedue i sistemi sono utilizzabili dagli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps e che abbiano comunicato la delega all’Istituto.

I predetti servizi sono stati estesi anche ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole, al fine di consultare gli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (OTI). Inoltre, è stato reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato. Tale servizio può essere attivato dai cittadini in possesso di PIN, tramite la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia. Per i cittadini non in possesso di PIN l’attivazione può avvenire inoltrando, tramite PEC, richiesta all’indirizzo di Posta Certificata di una struttura territoriale Inps indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e del numero telefonico

venerdì 17 febbraio 2012

INPS: GESTIONE SEPARATA

L’INPS, con circolare 16 del 3 febbraio 2012, comunica le nuove aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata da gennaio 2012:

·         Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72%

·         Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 18%

Nulla cambia per quanto concerne la ripartizione  dell’onere contributivo tra collaboratore e committente:

1/3 a carico del collaboratore

2/3 a carico del committente

Nei casi di associazione in partecipazione il 55% a carico dell’associante e il 45% a carico dell’associato.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata l’onere è, invece, totalmente a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere effettuato tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Il massimale ed il minimale di reddito su cui calcolare i contributi sono fissati, per l’anno 2012, rispettivamente in € 96.149,00 ed € 14.930,00.

Pertanto gli iscritti che versano la contribuzione con aliquota del 18% avranno l’accredito di un anno contributivo pari ad almeno € 2.687,40, mentre per quelli che versano con l’aliquota del 27,72% sarà di € 4.138,60.

Qualora alla fine dell’anno il minimale non fosse stato raggiunto, verranno riproporzionati i mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

venerdì 10 febbraio 2012

DURC non autocertificabile

Il Ministero del lavoro è intervenuto con nota del 16 gennaio 2012, in risposta alla lettera congiunta inviata dalle parti sociali dell'edilizia, per ribadire la non autocertificabilità del Durc  in quanto si tratta di un`attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realta` aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
L’Inps e l’Inail con una nota congiunta del 26 gennaio 2012 chiariscono che dal prossimo 13 febbraio la richiesta di DURC per appalto, subappalto e affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni, potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
La possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni deve, quindi, intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati, o nel caso in cui questo deve essere trasmesso all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività. In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.