Il
Ministero del’interno, con la circolare n. 3461 del 21/05/2012, ha precisato
che l’attestato di idoneità abitativa richiesto dall’art. 29 del T.U.
immigrazione in caso di ricongiungimento familiare, essendo un’attestazione di
conformità tecnica predisposta dagli Uffici comunali non assume la natura di
certificato e pertanto non può essere autocertificato ai sensi del DPR
445/2000.
L’idoneità abitativa infatti è attestata dagli uffici comunali a seguito di
accertamenti di carattere puramente tecnico finalizzati ad accertare che
l’alloggio in oggetto sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato.
Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta la
dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (dicitura
prevista dall’art.40, c.2 del DPR 445/2000), pena l’ invalidità dell’idoneità
alloggiativa.
La precisazione del Ministero dell’interno fa seguito alla circolare
interministeriale 17/04/2012 n.3, con la quale erano state fornite alcune
indicazioni in merito alla possibilità di ricorrere alle dichiarazioni
sostitutive per attestare stati, qualità personali, fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici, in particolare dopo l’entrata in
vigore del DL 5/2012 che modificando (con efficacia dal 1° gennaio 2013) il DPR
394/1999 ha soppresso la limitazione in esso contenuta riferita alle
disposizioni speciali contenute in legge e regolamenti riguardanti la
disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
In sostanza dopo l’emanazione del decreto semplificazione era apparso possibile
anche per lo straniero ricorrere all’autocertificazione per attestare qualsiasi
documenti richiesto dal T.U. immigrazione e dal su o regolamento di attuazione.
Secondo il Ministero dell’interno non è così: come già ribadito, in caso di
ricongiungimento familiare l’attestato di idoneità alloggiativa rilasciato
dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere tecnico, non
avendo natura di certificato, ma di attestazione di conformità, non può essere
sostituito da un’autocertificazione.
giovedì 31 maggio 2012
venerdì 25 maggio 2012
SCONTI FISCALI PER LE ASSUNZIONI DI SVANTAGGIATI AL SUD
Con
comunicato stampa del 10 maggio 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha reso noto che sono pronte le regole per ottenere sconti fiscali in merito
alle assunzioni di lavoratori “svantaggiati” al Sud.
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le regole sono state fissate, con un decreto attuativo, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di comune accordo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale.
Potrà essere assunto come lavoratore “svantaggiato”:
Le modalità e le procedure per la concessione del bonus saranno definite dalle singole Regioni con apposito provvedimento. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap.
Si perde il diritto al bonus quando: il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le regole sono state fissate, con un decreto attuativo, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di comune accordo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale.
Potrà essere assunto come lavoratore “svantaggiato”:
·
chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
·
chi non possiede un diploma di scuola media superiore o
professionale;
·
i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
·
chi vive solo con una o più persone a carico;
·
i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da
un tasso di disparità uomo-donna;
·
chi è membro di una minoranza nazionale;
·
i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno
24 mesi.
Il
credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei
dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e
nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto
svantaggiato”. Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza
tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e
quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi
precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro
a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a
quelle previste dal contratto nazionale.Le modalità e le procedure per la concessione del bonus saranno definite dalle singole Regioni con apposito provvedimento. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap.
Si perde il diritto al bonus quando: il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.
venerdì 18 maggio 2012
AGENZIA DELLE ENTRATE: INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA
L’Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, ha fornito le linee guida per la fruizione
dei benefici destinati ai cittadini comunitari che, dopo aver maturato
esperienze culturali e professionali all’estero, decidono di tornare in Italia.
AI fini del riconoscimento dei benefici il soggetto interessato deve essere in grado di dimostrare che ha effettivamente svolto attività di lavoro o di studio all’estero.
Fermo restando che il beneficio decorre dal 28.01.2011 e compete fino al 31.12.2015, l’Agenzia precisa che, in seguito alle modifiche introdotte dal DL 216/201, possono accedere al beneficio:
AI fini del riconoscimento dei benefici il soggetto interessato deve essere in grado di dimostrare che ha effettivamente svolto attività di lavoro o di studio all’estero.
Fermo restando che il beneficio decorre dal 28.01.2011 e compete fino al 31.12.2015, l’Agenzia precisa che, in seguito alle modifiche introdotte dal DL 216/201, possono accedere al beneficio:
·
i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 in
possesso dei requisiti al 20.1.2009
·
i cittadini che li maturano successivamente a tale data e, comunque,
prima di essere assunti o di avviare l’attività in Italia.
I benefici fiscali consistono
nell’abbattimento della base imponibile ai fini Irpef in misura pari al 70% per
gli uomini e all’80% per le donne.
Ai fini di consentirne al sostituto d’imposta l’applicazione e di darne evidenza nel mod. 770 e nel Cud, la richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dall’assunzione, tranne che per il periodo d’imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29.07.2011 (che definisce le modalità di fruizione del beneficio). I benefici, quindi, saranno riconosciuti, dal datore di lavoro, dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione.
Tuttavia, le istruzioni contenute nel provvedimento di cui sopra sono state, in parte, superate dalle modifiche normative intervenute nel 2012 e dai relativi effetti sul periodo d’imposta 2011. In deroga a quanto sopra, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i sostituti d’imposta procedono entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo Cud per l’anno d’imposta 2011 ai lavoratori interessati che, avendone i requisiti, presentino richiesta di applicazione dei benefici per il periodo d’imposta 2011. Per coloro che presenta no la dichiarazione dei redditi, i dati esposti nel nuovo Cud rilasciato dal sostituto d’imposta potranno essere riportati nel modello 730/2012, da presentare al proprio sostituto entro il 16.5.2012, oppure a un Caf o a un professionista abilitato entro il 20.6.2012 (detti dati possono essere indicati anche nel mod. Unico PF 2012, secondo le ordinarie modalità di compilazione).
Il soggetto interessato può, altresì, presentare, in alternativa a quanto sopra, istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973, presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal periodo di imposta 2012, il lavoratore, può, comunque, presentare la richiesta al proprio datore di lavoro anche oltre il termine di 3 mesi dall’assunzione. In questo caso, il datore può scegliere di riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta ovvero dal primo peri odo ci paga dell’anno seguente.
Ai fini di consentirne al sostituto d’imposta l’applicazione e di darne evidenza nel mod. 770 e nel Cud, la richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dall’assunzione, tranne che per il periodo d’imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29.07.2011 (che definisce le modalità di fruizione del beneficio). I benefici, quindi, saranno riconosciuti, dal datore di lavoro, dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione.
Tuttavia, le istruzioni contenute nel provvedimento di cui sopra sono state, in parte, superate dalle modifiche normative intervenute nel 2012 e dai relativi effetti sul periodo d’imposta 2011. In deroga a quanto sopra, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i sostituti d’imposta procedono entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo Cud per l’anno d’imposta 2011 ai lavoratori interessati che, avendone i requisiti, presentino richiesta di applicazione dei benefici per il periodo d’imposta 2011. Per coloro che presenta no la dichiarazione dei redditi, i dati esposti nel nuovo Cud rilasciato dal sostituto d’imposta potranno essere riportati nel modello 730/2012, da presentare al proprio sostituto entro il 16.5.2012, oppure a un Caf o a un professionista abilitato entro il 20.6.2012 (detti dati possono essere indicati anche nel mod. Unico PF 2012, secondo le ordinarie modalità di compilazione).
Il soggetto interessato può, altresì, presentare, in alternativa a quanto sopra, istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973, presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal periodo di imposta 2012, il lavoratore, può, comunque, presentare la richiesta al proprio datore di lavoro anche oltre il termine di 3 mesi dall’assunzione. In questo caso, il datore può scegliere di riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta ovvero dal primo peri odo ci paga dell’anno seguente.
venerdì 11 maggio 2012
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: IL NUOVO APPRENDISTATO E IL PORTALE SINTESI
I datori di lavoro che utilizzano Sintesi per effettuare le
comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego relative ad assunzioni di
apprendisti dovranno compilare anche il campo “data fine rapporto”. In caso di
apprendistato svolto in attività stagionali, tale campo coinciderà con il
termine di cessazione del contratto di lavoro.
Con l’entrata in vigore del DLgs 167/2011, il contratto di apprendistato è diventato per legge un rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, con la conseguenza che non vi potrà essere un termine per il rapporto di lavoro.
Lo stesso Decreto, all’art. 4 comma 5, ha però previsto che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possano prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Pertanto il sopraccitato campo “data fine rapporto” coinciderà con la data di cessazione del contratto di apprendistato soltanto in caso di attività stagionali. Negli altri casi invece la data di fine rapporto coinciderà con il termine del periodo formativo.
Si segnala inoltre che nel campo “qualifica professionale” si deve inserire la qualifica che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di formazione.
Per concludere, nel campo “tipologia di formazione” il datore di lavoro potrà optare per una delle seguenti soluzioni:
Con l’entrata in vigore del DLgs 167/2011, il contratto di apprendistato è diventato per legge un rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, con la conseguenza che non vi potrà essere un termine per il rapporto di lavoro.
Lo stesso Decreto, all’art. 4 comma 5, ha però previsto che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possano prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Pertanto il sopraccitato campo “data fine rapporto” coinciderà con la data di cessazione del contratto di apprendistato soltanto in caso di attività stagionali. Negli altri casi invece la data di fine rapporto coinciderà con il termine del periodo formativo.
Si segnala inoltre che nel campo “qualifica professionale” si deve inserire la qualifica che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di formazione.
Per concludere, nel campo “tipologia di formazione” il datore di lavoro potrà optare per una delle seguenti soluzioni:
·
esterna, nel caso in cui l’impresa non possieda la capacità
formativa;
·
integrata, se l’impresa, pur possedendo la capacità formativa
interna, ritenga necessario integrarla con percorsi formativi esterni;
·
interna, nel caso in cui l’impresa abbia la capacità formativa
interna, individuata sulla base dei requisiti ed i criteri fissati dalla
contrattazione collettiva.
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