giovedì 28 giugno 2012

DURC: CHIRIMENTI DEL MINISTERO

Con la circolare n.12/12 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in tema di DURC che sintetizziamo qui di seguito.
Durc per lavori edili pubblici e privati e acquisizione d’ufficio
-        Nell’ambito dei lavori pubblici (così come per tutti gli altri contratti pubblici) le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc;
-        le Amministrazioni Pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc anche nei lavori privati dell’edilizia e quello relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati;
-        nell’ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Durc ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del Durc con un’autocertificazione
Il Durc, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può essere sostituito da autocertificazione, ma le imprese possono presentare una dichiarazione al posto del Durc in specifiche ipotesi previste dalle norme; le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare controlli periodici sulla veridicità delle stesse.

Validità del Durc
-        Anche nell’ambito pubblico il Durc ha una validità trimestrale;
-        nell’ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un Durc per ogni procedura e lo stesso attesta la regolarità alla data del rilascio e ha validità trimestrale rispetto alla procedura per la quale è stato richiesto; ha validità trimestrale anche il Durc emesso per la verifica delle autocertificazioni. Entrambi possono essere utilizzati, all’interno della stessa procedura, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto purché ancora in corso di validità;
-        per le fasi di stato avanzamento lavori (SAL) o di stato finale/regolare esecuzione, deve essere richiesto un nuovo Durc per ciascun SAL o stato finale di ogni singolo contratto e lo stesso ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito. Anche in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
-        il Durc deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia e ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto. Nell’ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali sia consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, invece, il Durc ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto. 

Dematerializzazione e consultazione del Durc
-        Per superare l’acquisizione del Durc attraverso i canali della posta cartacea, gli Istituti e le P.A. sono state invitate ad attivare le iniziative utili a un progressivo utilizzo della Pec per la consegna del Durc, fermo restando che dal 1° luglio 2013 tale sistema diverrà esclusivo
-        gli Istituti potranno adottare misure tecniche che consentano l’accesso alle informazioni riguardanti le richieste e i contenuti dei Durc già rilasciati via web a chiunque abbia un interesse qualificato.

Durc e Casse edili abilitate
-        Gli organismi operanti solo a livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE, non possono definirsi "Casse edili" e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
-        le certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, anche se accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, non possono sostituirsi al Durc, anche se queste Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

venerdì 22 giugno 2012

AVVISI BONARI AI DATORI DI LAVORO DOMESTICI


L’INPS, con il messaggio 8/06/2012 n.9775, ha precisato che tutti i datori di lavoro domestico per i quali risulta un rapporto di lavoro ancora attivo, pur in assenza di qualunque versamento contributivo a partire da una determinata data riceveranno gli avvisi bonari.
L’Istituto di previdenza in precedenza, con il messaggio 21381/2011,  aveva invitato, tramite apposite lettere, i predetti datori di lavoro domestico a provvedere a regolarizzare la loro posizione attraverso:
-     la comunicazione dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro, se questo in effetti non è più in essere;
-    l’invio al Contact Center della ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata ma non registrata dall’INPS;
-     la comunicazione dell’avvenuto pagamento dei trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi di sospensione dell’obbligo contributivo.
Poiché ad oggi, dopo diversi mesi, risulta che alcuni datori di lavoro non hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione con nessuna delle suddette modalità, l’INPS ha deciso di procedere all’emissione degli avvisi bonari con procedura centralizzata a decorrere dal 20 giugno u.s..
L’INPS,infine anticipa che dal mese di settembre p.v. l’invio centralizzato dell’avviso bonario riguarderà anche i datori di lavoro domestico per i quali l’estratto conto presenta situazioni d’irregolarità diverse da quelle sopra descritte.


venerdì 15 giugno 2012

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO: ONLINE I NUOVI SERVIZI

Con il messaggio n. 9399 del 1° giugno 2012, l’INPS ha informato che l’applicazione presente sul portale WEB dell’Istituto “Richiesta Visita Medica di Controllo”, per l’invio da parte dei datori di lavoro delle richieste delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, è stata integrata con le funzioni “Invio Richieste Multiple” e “Verifica Invio Richieste Multiple”.
La funzione “Invio Richieste Multiple” consente al datore di lavoro di inviare con un’unica operazione più richieste di visite mediche di controllo (fino a 50 richieste), alle varie Strutture territoriali INPS competenti per territorio. Tale funzione deve essere utilizzata in alternativa a quella  tradizionale di “Richiesta Visita”. Tramite la nuova funzione “Verifica Invio Richieste Multiple” è inoltre possibile consultare il risultato dei controlli e conoscere, per ogni singola richiesta, la correttezza della stessa o l’eventuale errore riscontrato. Alle Strutture territoriali INPS saranno inviate esclusivamente le richieste acquisite senza errori.


venerdì 8 giugno 2012

PUBBLICATO IL G.U. IL DPCM PER LA DETASSAZIONE PER L'ANNO 2012


Sulla G.U. n. 125 del 30 maggio 2012 è stato pubblicato il DPCM 23 marzo 2012 che consente di rendere operativa la detassazione per l’anno 2012 che sarà applicabile al lavoratore subordinato che nell’anno 2011 abbia percepito un reddito di lavoro dipendente, comprensivo delle somme agevolate per lo stesso anno, non superiore ad € 30.000,00.

L’importo massimo detassabile per l’anno 2012 è pari ad € 2.500,00 lordi.

Il datore di lavoro applicherà in automatico la detassazione per i lavoratori dipendenti a cui  ha  rilasciato  la  certificazione  Cud2012  con  l’indicazione  dei  redditi  di  lavoro dipendente di tutto l’anno 2011 (365 gg.) non superiore a quanto precedentemente indicato.

Il  dipendente,  in  presenza  di  altro  reddito  di  lavoro  dipendente  prodotto  presso  altro datore di lavoro nell’anno 2011, dovrà opportunamente comunicare al sostituto d’imposta (datore  di  lavoro  principale)  l’eventuale  inapplicabilità  della  detassazione  (es.  il dipendente  pur  in  forza  per  tutto  l’anno  2011  presso  il  datore  di  lavoro  potrebbe  aver svolto  altra attività  di  lavoro  dipendente  - esempio  lavoro  a  chiamata    superando  la soglia di € 30.000,00 permessa per l’applicazione della detassazione nell’anno 2012).

In caso di assunto nell’anno 2011, senza conguaglio complessivo dei redditi, il dipendente per l’applicazione della detassazione dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito dagli altri datori di lavoro nell’anno 2011.

In  caso  di  nuovo  assunto  nell’anno  2012,  il  datore  di  lavoro  non  applicherà  in automatico  la detassazione  non  essendo  a  conoscenza  del  reddito  di  lavoro dipendente  prodotto  nell’anno  2011; tuttavia  il  dipendente  per  l’applicazione  della detassazione  potrà  attestare  per  iscritto  l’importo  del  reddito  di  lavoro  dipendente percepito nell’anno 2011.

Il  datore  di  lavoro,  qualora  verificasse più  vantaggiosa  l’applicazione  della  tassazione ordinaria anziché della detassazione, applicherà la tassazione più favorevole.

Per l’anno 2012 la detassazione sarà consentita se le somme collegate ad incrementi di  produttività,  qualità,  redditività,  innovazione,  efficienza  organizzativa,  collegate  ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività siano previste da:

-        accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale (art.26, co. 1 D.L. n.98/11);

-        contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a  livello  aziendale  o  territoriale  da  associazioni dei  lavoratori  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale  o  territoriale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti (anche ex intese/contratti di prossimità ai sensi dell’art.8 D.L. n.138/11 (art.22, co. 6 L. n.183/11).

L’applicazione della detassazione dal mese di giugno consente in presenza di accordi già sottoscritti di recuperare la detassazione anche sugli importi agevolabili erogati da gennaio 2012.