venerdì 27 luglio 2012

AL VIA LA SANATORIA DAL 15 SETTEMBRE

Dal 15 settembre prossimo partirà il la sanatoria per la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio italiano. La disposizione transitoria è stata approvata il 6 luglio dal Consiglio dei Ministri e prevede un periodo di 30 giorni nei quali i datori di lavoro potranno regolarizzare la posizione dello straniero occupato alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi in maniera irregolare.
Per la sanatoria non è previsto il clic day in quanto non c’è alcun vincolo numerico di ammessi alla regolarizzazione.
La norma precisa che il requisito fondamentale per poter accedere alla sanatoria è la presenza ininterrotta sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011 che deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici: per esempio un certificato di pronto soccorso, un permesso di soggiorno non rinnovato o un visto per motivi turistici.
La procedura per la presentazione della domanda si compone di tre fasi:
1)      Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sarà possibile “prenotare” la regolarizzazione pagando il contributo forfettario all’Inps di mille euro.

2)      Dal 15 settembre è previsto un periodo di 30 giorni per presentare la domanda telematica corredata dalle prove certe che attestino la presenza del lavoratore sul territorio nazionale.

3)      Datore di lavoro e lavoratore verranno convocati allo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto e la regolarizzazione di tasse e contributi.
Il Ministro precisa altresì che a tutti coloro che presenteranno la richiesta di sanatoria, ma non la otterranno non verrà restituita la somma di mille euro versata come contributo forfettario.

venerdì 20 luglio 2012

DAL 18 LUGLIO QUANDO E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL LAVORO A CHIAMATA?

Sulla base della Riforma Fornero e, in seguito ai chiarimenti riportati dalla Circolare Ministeriale n. 18/2012, si elencano le ipotesi per le quali il lavoro intermittente sarà utilizzabile:

-        Svolgimento di prestazioni aventi carattere discontinuo “secondo le esigenze individuate dai contratti stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”;

-        Soggetti con oltre 55 anni di età e meno di 24, fermo restando che, in quest’ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;

-        Attività elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.

La disciplina transitoria prevede che i contratti di lavoro a chiamata già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, che non siano compatibili con le suddette disposizioni e, più in generale, con quanto previsto dalla Legge 92/2012, cesseranno di aver efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della predetta Legge.

venerdì 13 luglio 2012

ISTRUZIONE DELL'INPS PER PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI OLTRE I 1000 EURO

Con messaggio n. 10995 del 2 luglio 2012, l’Inps ha comunicato che, nel  rispetto  della  normativa  sul  divieto di pagamento in contanti e con assegni circolari,  e nel frattempo, per garantire  una  corretta  e  tempestiva  erogazione  delle  somme  spettanti  ai beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito,  è  stato  sottoscritto  un  accordo  operativo  con  Poste  italiane  S.p.a..

A questo proposito, ha fatto presente che nella fase di avvio delle nuove modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012 bisognerà rifarsi alle seguenti istruzioni:

-       nel caso in cui il beneficiario della prestazione è già titolare di conto corrente postale  o  di  libretto  postale  nominativo  ordinario  o  INPS  Card,  potrà richiedere,  direttamente  allo  sportello,  il  versamento  dell’intero importo spettante sulla tipologia di conto in proprio possesso;

-       nel  caso  contrario, se il  beneficiario  della  prestazione  non  è  titolare  di alcun rapporto di conto corrente o di libretto postale nominativo ordinario o INPS CARD, l’addetto allo sportello postale proporrà l’apertura di un libretto postale nominativo ordinario e l’accreditamento sullo stesso della somma spettante. In questo caso se  il  beneficiario  accetta  la  proposta  e  sottoscrive l’apertura del libretto e la modulistica per l’addebito della somma spettante, l’Ufficio postale procederà contestualmente al pagamento in suo favore; se  invece  il  beneficiario  non  aderisce  alla  proposta, dovrà recarsi presso la Sede INPS territorialmente  competente  per  comunicare  le  coordinate  IBAN  del rapporto  di  conto  prescelto  sul  quale  le  somme  dovranno essere accreditate.
Si  precisa  che  per  tutte  le  prestazioni  temporanee,  ad  eccezione  del  TFR, qualora dalla lavorazione emergano pagamenti superiori a 1.000 euro, la Sede Inps deve necessariamente scegliere il canale Banca d’Italia/Poste per evitare la mancata finalizzazione dei pagamenti a seguito di filtro bloccante introdotto dai centri applicativi delle banche

venerdì 6 luglio 2012

CONTRIBUTI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI

L’Inps,  con  circolare  n. 90  del  27  giugno  2012,  chiarisce le modalità  per  il versamento  dei  contributi  dovuti  dagli  iscritti  alle  gestioni  degli  artigiani  e commercianti  sulla  quota  di  reddito  eccedente  il  minimale  e  dai  liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Si ricorda che il termine  per  il  versamento  è  stato  prorogato  dal  18  giugno  al  9  luglio e che  tale proroga riguarda le persone fisiche e i soggetti interessati dagli studi di settore. Si precisa che per i versamenti effettuati dal 10 luglio al 20 agosto 2012 dovrà essere versata una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

In  materia  di  reddito  imponibile deve  essere  preso  in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali  perdite  dei  periodi  d’imposta  precedenti  scomputate  dal  reddito dell’anno, in particolare:

-        per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è  costituita  dalla  parte  del  reddito  d’impresa  della  S.r.l.  corrispondente  alla quota  di  partecipazione  agli  utili,  o  alla  quota  del  reddito  attribuita  al socio per le società partecipate in regime di trasparenza (integrati da quelli derivanti  dalla  partecipazione  a  società  a  responsabilità  limitata  denunciati con il mod. Unico SC);

-        per  i  Liberi  professionisti  la  base  imponibile  sulla  quale  calcolare  la contribuzione  dovuta  è  rappresentata  dal  reddito  di  lavoro  autonomo dichiarato  ai  fini  Irpef  nel  quadro  RE,  se  l’attività  è  esercitata  in  forma individuale e/o  nel  quadro  RH,  nel  caso  in  cui  l’attività  è esercitata  informa associata.

In  merito alle compensazioni  viene  chiarito  che  l’importo  eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2012 può essere portato in  compensazione  nel  modello  di  pagamento  unificato  F24,  tale  possibilità  è applicabile anche dai liberi professionisti.