venerdì 3 agosto 2012

LAVORATORI AUTONOMI - ATTIVITA' DI CANTIERE - PRESUNZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il Ministero del Lavoro con la circolare n.16 del 4 luglio 2012 fornisce delle indicazioni ai propri ispettori in materia di veridicità dei rapporti di lavoro autonomo all'interno dei cantieri edili.

Il Ministero in particolare sottolinea alcuni indici di subordinazione che porteranno gli ispettori a convertire i rapporti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato, ossia:

- assenza di dotazione strumentale consistente quali: ponteggi, apparecchi di sollevamento, ecc. ;non bastano secchio, pale, carriole, martelli e funi;

- monocommittenza; anche se questo non risulterà un elemento decisivo;

- svolgimento di attività atte alla realizzazione di opere strutturali, legate ad operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, opere in cemento armato svolte da manovali, muratori, carpentieri e ferraioli (rimangono esclusi dalla presunzioni i soggetti che svolgono lavori di finitura dell'opera e dell'impiantistica).

Il Ministero chiarisce che gli ispettori procederanno alla conversione in rapporti di lavoro subordinato dei prestatori di lavoro autonomo iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane dei lavoratori autonomi adibiti alle seguenti attività: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti alle macchine edili fornite dal committente e dall'appaltatore.

L'ispettore contesterà al soggetto utilizzatore le violazioni lavoristiche e le conseguenti evasioni contributive e gli illeciti in materia di sicurezza, sorveglianza e mancata formazione ed informazione dei lavoratori con relativa irrogazione delle sanzioni.