venerdì 28 settembre 2012

ANF anche per gli iscritti alla Gestione separata


L’INPS, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino immatricolati ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità e paternità è utile anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
L’Istituto precisa che il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità. Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale. La circolare specifica anche i principi per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare.

venerdì 14 settembre 2012

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

La Riforma del Lavoro (Lg. 92/12) ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell’associazione in partecipazione.

La prima importante novità riguarda la limitazione (massimo 3 unità) al numero degli associati impegnati in una stessa attività, ad eccezione del caso in cui essi siano legati all’associante da uno dei seguenti rapporti:

ü  coniugale;

ü  di parentela entro il terzo grado;

ü  di affinità entro il secondo grado.

Qualora non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra indicata, la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Questa disposizione è valida dal 18 luglio 2012, ad esclusione dei contratti di associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.

La seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

ü  qualora instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;

ü  qualora instaurati o attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;

ü  qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

venerdì 7 settembre 2012

15 AGOSTO: IN VIGORE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI


Il decreto n.137 del 7 agosto, relativo  alla  riforma  degli  ordinamenti  professionali, è stato pubblicato sulla G.U. n.189 in data 14 agosto.  Il  decreto, che entrerà  in  vigore  dal  15 agosto 2012, riguarda le attività professionali regolamentate, per l’accesso alle quali è necessaria l’iscrizione a ordini o collegi subordinatamente al possesso  di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Il decreto prevede:

ü  il libero accesso alle professioni regolamentate, previa esecuzione dell’esame  di  Stato.  Sono  vietate  limitazioni  alle  iscrizioni  agli  albi professionali  non  fondate  su  dati certi  inerenti  al  possesso  o  al riconoscimento  dei  titoli  previsti  dalla  legge  per  la  qualifica  e  l'esercizio  professionale,  o  alla  mancanza  di  condanne  penali  o  disciplinari irrevocabili. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone preposte ad esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte  del  territorio  dello  Stato,  attraverso  previsioni  deontologiche,  a eccezione dell’esercizio delle funzioni notarili;

ü  la possibilità, per i professionisti, di pubblicizzare il proprio studio e l’attività esercitata  con  ogni  mezzo  per  assolvere  alla  funzione  informativa  riguardo all’attività  svolta,  alle  specializzazioni,  ai  titoli  posseduti  attinenti  alla professione,  alla  struttura  dello  studio  professionale  e  ai  compensi  richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, attendibile e regolare;

ü  l’obbligo  per  tutti  i  professionisti  di  stipulare  una  polizza  assicurativa  a copertura  di  eventuali  danni  derivanti  al  cliente  dall’esercizio  dell’attività professionale. Gli estremi della polizza e il relativo massimale devono essere resi  noti  al  cliente  al  momento  dell’assunzione  dell’incarico.  Per chi non fosse già coperto da polizza assicurativa è  previsto un anno di tempo dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi alla disposizione; 

ü  l’obbligo  di  svolgere  per  18  mesi  il  tirocinio  professionale  teorico-pratico presso  un  professionista  iscritto  all’albo  almeno  da  5  anni.  Il  medesimo professionista affidatario non può assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente. I praticanti sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.  Il  tirocinio  può  anche  consistere  nella  frequenza  a  corsi  di formazione professionale per un periodo non superiore a sei mesi;

ü  l’obbligo di formazione continua per i professionisti. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio nazionale dell’ordine disciplinerà: le modalità e  condizioni  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di  aggiornamento  da  parte degli iscritti  e  per  la  gestione  e  l'organizzazione  dell'attività  di  aggiornamento  a cura  di  ordini,  collegi  territoriali,  associazioni  professionali  e  soggetti autorizzati; i requisiti minimi nazionali dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale;

ü  norme  specifiche  per  gli  avvocati:  l’avvocato  deve  avere  un  domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine  presso  cui è  iscritto,  salva  la  facoltà  di  avere  ulteriori  sedi  di  attività  in  altri luoghi  del  territorio  nazionale.  Il  tirocinio  forense  può  essere  svolto  anche presso l’Avvocatura nazionale dello Stato, per non più di 12 mesi; bisognerà invece svolgere almeno 6 mesi presso  un  avvocato.  Il  diploma conseguito presso le scuole di specializzazione è valutato pari a un anno di tirocinio. Un decreto del Ministero della Giustizia dovrà disciplinare l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.