venerdì 19 ottobre 2012

SICUREZZA SUL LAVORO: chiarimenti per professionisti, tirocinanti e lavoro accessorio


Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicando la risposta a quesiti in materia di lavoratori autonomi, imprese familiari, stage e tirocini formativi, formazione degli addetti al primo soccorso e microclima sottolineando quanto segue:
ü  i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., non sono obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, visto che tale obbligo ricade  unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro;
ü  per le ipotesi di utilizzo di lavoro occasionale di tipo accessorio, nei confronti dei lavoratori occasionali andranno adempiuti tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, compresi quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale e di sottoporlo a sorveglianza sanitaria nel casi previsti;
ü  all’impresa familiare si applicano le disposizioni specifiche di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008, ma se i componenti dell’impresa assumono la veste di lavoratori, con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dalla legge;
ü  se presso un’azienda o uno studio professionale sono presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti al D.Lgs. n. 81/2008 al fine di garantire la salute e sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta;
ü  la formazione degli addetti al primo soccorso può essere effettuata solo in parte in modalità e-learning, in quanto è necessaria anche una parte pratica di carattere operativo;
ü  il controllo sulle disposizioni in materia di microclima è affidato alle ASL competenti per territorio e, per quanto di competenza, dei Vigili del Fuoco.

venerdì 12 ottobre 2012

COMUNICAZIONI INAIL ESCLUSIVAMENTE ONLINE: LE SCADENZE

Nel programma stabilito dall’Inail per il passaggio definitivo all’invio delle comunicazioni esclusivamente tramite procedura telematica, sono previste quattro tappe: Ottobre 2012; Dicembre 2012; Aprile 2013; Giugno 2013.
I più importanti adempimenti che verranno resi obbligatoriamente telematici in ciascuna data sono i seguenti:
Ottobre 2012 (il giorno esatto verrà comunicato successivamente) il passaggio all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici riguarderà:
ü  Istanza riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli;
ü  Istanza di esonero da denuncia di nuovo lavoro temporaneo;
ü  Denuncia di iscrizione polizza speciale facchini.
Con riferimento a tali comunicazioni, vale la pena di ricordare la possibilità che le aziende richiedano la dispensa dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, a patto che siano classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate. La dispensa è possibile qualora essi richiedano l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità. Tale dispensa consente di non dovere comunicare all’Inail i lavori temporanei purchè aventi i requisiti richiesti e contemporaneamente evita la prevista sanzione amministrativa in caso di dimenticanza.
Dicembre 2012 diventeranno esclusivamente on line:
ü  domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività;
ü  presentazione ricorsi in materia di tariffe dei premi;
ü  richiesta di DURC;
ü  domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività.
Aprile 2013 gli adempimenti effettuabili solo telematicamente saranno molti. Elenchiamo qui di seguito i più significativi:
ü  apertura e chiusura di nuova PAT;
ü  apertura e cessazione di un nuovo rischio;
ü  varie comunicazioni inerenti le polizze artigiane (entrata o cessazione di un soggetto, nuova lavorazione e variazione incidenze);
ü  le più importanti variazioni “formali”: sede lavori, legale rappresentante, ragione sociale.
Giugno 2013 l’obbligo telematico riguarderà infine:
ü  denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti artigiani e non artigiani;
ü  le varie denunce riguardanti le polizze RX;
ü  le istanze di rimborso;
ü  stanze di riduzione tasso supplementare silicosi\asbestosi;
ü  vi sarà altresì l’obbligo di inviare telematicamente le denunce di infortunio e di malattia professionale.

venerdì 5 ottobre 2012

LE FAQ DEL MINISTERO SULLA SANATORIA


Il  Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  ha  pubblicato  le  risposte  alle Faq  giunte  in  materia di sanatoria  del  lavoro  irregolare  per  i  lavoratori extracomunitari. 

Ecco i responsi di maggior interesse:  

ü  il datore di lavoro domestico che regolarizza può anche essere una comunità stabile senza fini di lucro in sostituzione delle famiglie che ne fanno parte;

ü  può presentare la domanda di emersione anche lo straniero con lo status di rifugiato  o  quello  di  protezione  sussidiaria  in  possesso  del  relativo  titolo  di soggiorno;

ü  non può essere espulso lo straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo;

ü  l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse;

ü  la comunicazione di convocazione presso lo sportello unico verrà inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore;

ü  la  comunicazione  di  ospitalità  o  la  cessione  di  fabbricato  alle  autorità  di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.
 
Le risposte alle altre faq sono disponibili al seguente link http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/68532c22-52b3-4f88-9420-ae1ba097008b/0/faq_emersione_21_9_12.pdf