Si coglie l'occasione per comunicare che le pubblicazioni riprenderanno dal 07/01/2013.
venerdì 21 dicembre 2012
PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI AL 15 FEBBRAIO 2013
Il Ministero del Lavoro, con
nota n. 17699 del 12 dicembre 2012, illustra le novità in materia di
collocamento obbligatorio, dopo le modifiche apportate dalla Riforma Fornero, ponendo
particolare attenzione ai criteri di computo della quota di riserva e alle
esclusioni di settore da effettuare ai fini dell’invio del prospetto
informativo da parte dei datori di lavoro obbligati.
Per consentire ai soggetti obbligati di recepire tutte le novità ed evitare così errori nella compilazione del prospetto informativo, l’adempimento, generalmente previsto per il 31 gennaio, per il 2013 viene differito al 15 febbraio.
Per consentire ai soggetti obbligati di recepire tutte le novità ed evitare così errori nella compilazione del prospetto informativo, l’adempimento, generalmente previsto per il 31 gennaio, per il 2013 viene differito al 15 febbraio.
Per quanto riguarda i soggetti che non devono essere computati nell’organico aziendale, il Ministero precisa che:
ü per i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono esclusi, in ogni
caso, quelli titolari di contratto a termine con durata inferiore a 6 mesi;
ü l’individuazione
della figura del dirigente da non computare agli effetti della determinazione
del numero di soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base del
contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro;
ü i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore non
sono computabili dall’agenzia che li somministra e nemmeno nell’organico
dell’utilizzatore;
ü i
lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale
attività;
ü tra i
soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti, i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori assunti con contratto
di reinserimento;
ü i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono
considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione
collettiva di settore.
L’esclusione riguarda inoltre i
lavoratori di sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei
materiali.
venerdì 14 dicembre 2012
ULTIME NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE
Con circolare n. 27 del 7 novembre 2012, il
Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito alla
derogabilità, da parte della contrattazione collettiva, degli intervalli da
rispettare in una successione di contratti a termine tra le stesse parti,
aumentati dalla recente Riforma del Lavoro a 60 e 90 giorni (a seconda che il
primo contratto abbia durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi).
La materia è stata infatti oggetto di recenti
modifiche da parte del D.L. n.83/12 (Decreto Crescita), il quale ha previsto la
possibilità di ridurre gli intervalli a 20 e 30 giorni per:
ü le attività stagionali, espressamente previste dal DPR n.1525/63:
ü in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni
livello, anche aziendale e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
La norma ha richiesto un’interpretazione in chiave
sistematica, in quanto la
Riforma del Lavoro aveva già previsto una derogabilità da
parte della contrattazione collettiva, ma limitata al solo livello nazionale e prevista
solo per particolari esigenze organizzative previste dal co.3 del nuovo testo
dell’art.5 del D.Lgs. n.368/01 (come, ad esempio, l’inizio di una nuova
attività).
In sintesi, quindi, il quadro delle deroghe da parte
della contrattazione collettiva è così composto:
ü la contrattazione nazionale di categoria o a livello interconfederale (o,
in via delegata da questi ultimi, a livello decentrato) possono ridurre la
durata degli interventi per esigenze riconducibili a ragioni organizzative
qualificate: in assenza, il Ministero, sempre sulla base delle citate ragioni
organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto
per definire le ragioni organizzative che possono determinare la riduzione
degli intervalli;
ü analogamente, la contrattazione collettiva, a qualsiasi livello, può
comunque disporre ulteriori riduzioni degli intervalli (con il limite minimo di
20 e 30 giorni) e, ovviamente, non vi sarà nessun intervento sostitutivo del
Ministero.
Sempre in merito al contratto a termine, il
Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 10 ottobre 2012, che regolamenta le
modalità di comunicazione della prosecuzione dell’attività lavorativa, scaduto
il contratto a termine. Tale ipotesi è infatti prevista dal co.2 dell’art.5 del
D.Lgs. n.368/01 (come modificato dalla Riforma del Lavoro): il datore di lavoro
può continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro fino a 30/50 giorni
dalla scadenza del contratto, riconoscendo una maggiorazione retributiva del
20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Il datore di lavoro dovrà pertanto procedere
mediante la procedura UNILAV, entro la scadenza del termine del contratto
inizialmente fissato, con la compilazione del campo “Proroga”, alla
comunicazione della coda contrattuale, tenendo conto che:
ü a partire dal 25 novembre 2012, data di entrata in vigore
dell’obbligo di comunicazione (a seguito dell’entrata in vigore del D.M.) si
utilizzerà il vecchio campo proroga;
ü a partire dal 10 gennaio 2013, come comunicato dalla recente nota
del Ministero del Lavoro n.15322 del 31 ottobre 2012, sarà operativo un nuovo
modello Unilav, che prevede il nuovo campo “prosecuzione di fatto”.
Infine, il Ministero ha precisato nell’interpello
n.37/12 che, in tema di intervalli ridotti tra due contratti a tempo determinato,
possa ritenersi efficace ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva
prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative, anche per le ipotesi di
riduzione degli intervalli.
venerdì 7 dicembre 2012
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: VERSAMENTO ACCONTO CODICE TRIBUTO 1712
Entro
il 16 dicembre 2012 i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’acconto
dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei Tfr presenti in azienda o
versati al Fondo di Tesoreria Inps al 31 dicembre 2011 nella misura dell’11 per
cento.
L’intero
ammontare dell’imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione
della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve
essere versato dal sostituto d’imposta fermo restando la possibilità, per
quest’ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, con
le somme dovute all’Inps per i propri dipendenti.
L’importo
dell’imposta sostitutiva deve essere versato tramite Modello F24:
ü
in
acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano
le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712;
ü
a
saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo
1713.
Si
ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in
acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante
dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile.
Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna
“importi a credito compensati”, con
il codice tributo 1250 e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare.
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