Il Ministero del Lavoro, con la circolare 18 gennaio
2013, n.4, ha fornito importanti chiarimenti in merito al lavoro accessorio,
recentemente modificato dalla Riforma Fornero (L. n.92/12).
A seguito delle modifiche effettuate all’art.70 del
D.Lgs. n.276/03, il lavoro accessorio può essere utilizzato tenendo conto
esclusivamente di un limite di carattere economico: il compenso massimo che il
lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare,
indipendentemente dal numero dei committenti è pari ad € 5.000.
Nei confronti dei committenti imprenditori
commerciali (qualunque soggetto, sia persona fisica che giuridica, indipendentemente
dal settore dell’attività) o professionisti, le attività lavorative possono
essere svolte a favore di ogni committente per compensi non superiori a € 2.000,00,
rivalutati annualmente.
Per
il settore agricolo vi sono dei limiti specifici, fermo restando il limite di €
5.000,00 per il lavoratore accessorio, ma senza il limite di € 2.000,00 per il
committente.
In particolare nel settore agricolo il lavoro
accessorio si applica:
·
alle attività lavorative di natura occasionale prestate
nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a
un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
·
alle attività agricole svolte a favore dei
produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in
caso di inizio attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non
superiore a € 7.000,00, costituito per almeno due terzi da cessione di
prodotti.
Il lavoro accessorio può essere usato solo in via
diretta e non per prestazioni svolte presso terzi (appalto). Il compenso può
essere utile anche per il rinnovo del permesso di soggiorno: generalmente la
soglia minima è pari a € 439,00 mensili per lo straniero senza familiari.
Ogni voucher
ha un valore di € 10,00 ed è relativo a un’ora di lavoro (resta inteso che un’ora
può essere retribuita con più voucher, ma un voucher non può coprire più ore di
lavoro). Il voucher dovrà essere
utilizzato entro 30 giorni dall’acquisto.
Nel caso in cui il voucher sia usato in un periodo diverso da quello consentito il
rapporto viene trasformato a tempo indeterminato. La stessa conseguenza
sanzionatoria è applicabile nel caso in cui si verifichi il superamento della
soglia. Per evitare che il superamento della soglia possa trasformare il
rapporto accessorio in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, il
committente può opportunamente farsi rilasciare una dichiarazione da parte del
lavoratore.
Il Ministero, riguardo al periodo transitorio,
ricorda che i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere
spesi entro il 31 maggio 2013, rispettando la precedente disciplina anche e
soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio.
Tali buoni non saranno conteggiati ai fini del
raggiungimento dei nuovi limiti di € 5.000,00 e € 2.000,00 e rispetto ad essi
non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria.