venerdì 19 aprile 2013

CONTRIBUTI VOLONTARI INPS 2013

L’Inps, con circolare n.56 del 10 aprile 2013, ha comunicato i contributi volontari per i lavoratori dei settori non agricolo, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata.
In merito agli agricoli e agli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato la circolare stabilisce che:
-          la retribuzione minima settimanale è pari a € 198,17;
-          la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art.3, L. n.438/92) è di € 45.530,00;
-          il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 99.034,00.
Per quanto riguarda artigiani e commercianti, l’importo dei contributi volontari per l’anno 2013 dovrà essere calcolato con le aliquote:
-          artigiani: titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: 21,75%; collaboratori di età non superiore ai 21 anni: 18,75%;
-          commercianti: titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: 21,84%; collaboratori di età non superiore ai 21 anni: 18,84%.
Sulla base delle aliquote indicate e dei valori reddituali aggiornati, l'Inps ha predisposto le tabelle di contribuzione, consultabili nella circolare in commento.
Relativamente alla determinazione del contributo volontario per gli iscritti alla Gestione Separata deve essere presa in considerazione l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2013, al 27,00%. Il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze: 1° luglio 2013; 30 settembre 2013; 31 dicembre 2013; 31 marzo 2014.
La circolare è corredata di tabelle contenenti i valori relativi alla contribuzione.

venerdì 12 aprile 2013

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA CHIAMATA PER IL LAVORO INTERMITTENTE: SOTTOSCRITTO IL DECRETO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica che il decreto  del  27  marzo  2013, che  disciplina  tutte  le  modalità  per  effettuare  la comunicazione  della  chiamata  del  lavoro  intermittente, è in attesa di approvazione degli organi di controllo e di pubblicazione sulla G.U.

 Il  decreto  introduce  il modello  di  comunicazione  UNI-intermittente  come  strumento  per l’adempimento  della  comunicazione,  tale  modulo  dovrà  contenere  i  dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata  si  riferisce.  Le  modalità  di  utilizzo  del  modello  dovranno  essere  le seguenti:

-          via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata;

-          attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro;

La  modalità  SMS  è  ammessa  esclusivamente  in  caso  di  prestazione  da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione e dovrà contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.

Per  quanto  riguarda  l’invio  del  fax  alla  DTL  competente,  tale  modalità  di comunicazione  potrà  essere  utilizzata  solo  in  caso  di  malfunzionamento  dei sistemi sopracitati.

venerdì 5 aprile 2013

CHIARIMENTI INPS SU VOUCHER PER BABY-SITTING E CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

L’Inps, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, comunica le istruzioni operative per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla L. n.92 del 28 giugno 2012 nell’ambito degli interventi mirati a favorire l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità.
In particolare la L. n.92/12 prevedeva la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o un contributo per fare fronte alle spese della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
I benefici verranno erogati:
-         per l’utilizzo degli asili nido: con pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza a € 300 mensili;
-         per pagamento dei servizi di baby-sitting: con erogazione di voucher (per € 300,00).