venerdì 29 marzo 2013

DOTE INSERIMENTO E REINSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI IN LOMBARDIA


La Regione Lombardia eroga incentivi occupazionali alle imprese per sostenere e accrescere l’occupazione attraverso l’inserimento e/o il reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e per rafforzare le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici a seguito di inserimento o reinserimento lavorativo. In particolare sono previste due tipologie di intervento:

incentivo economico per le imprese che assumano le persone con i requisiti previsti con contratto di lavoro subordinato, sia full time che part time, non inferiore ai 12 mesi fino al 30 settembre 2013;

-  voucher per servizi di formazione dei lavoratori assunti, per percorsi di qualificazione e riqualificazione, a seguito di richiesta facoltativa dell’impresa.

Informazioni possono essere richieste al Call Center dote: 800.318.318 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00), per e-mail: dotesvantaggiati@regione.lombardia.it e sul sito della Regione dove sono presenti le documentazioni utili.

Il bando è stato pubblicato il 9 gennaio scorso e si chiuderà il prossimo 30 settembre.
 

venerdì 22 marzo 2013

ANCHE LA POSTA ORDINARIA PER RICHIEDERE I CUD ALL'INPS

L’Inps, con il messaggio n. 4428 del 13 marzo 2013, ha comunicato che, in seguito all’attivazione di nuovi strumenti telematici, i cittadini possono trasmettere la richiesta del proprio CUD, indirizzandola a richiestaCUD@postacert.inps.gov.it, utilizzando anche la posta elettronica ordinaria.
All’e-mail di richiesta dovranno essere allegate l’istanza (debitamente firmata e digitalizzata) e la copia (digitalizzata fronte/retro) di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
Ricevuta la richiesta nella modalità sopra descritta, il CUD verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.
L’Istituto ricorda, inoltre, che, per ottenere la certificazione CUD, il cittadino interessato ha facoltà di avvalersi, oltre che di un Centro di assistenza fiscale, di uno degli altri soggetti (professionisti) compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale che abbia stipulato con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli RED, in corso di validità.

venerdì 15 marzo 2013

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI LICENZIATI DA PICCOLE IMPRESE


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un decreto che prevede specifici premi per l’assunzione di lavoratori licenziati per Giustificato Motivo Oggettivo (GMO) provenienti da aziende che non hanno aperto la procedura di mobilità. In particolare, il decreto dispone l’attribuzione di un incentivo, stabilito in cifra fissa mensile e riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale, per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
L’importo dell’incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
L’ammissione al beneficio è gestita dall’Inps con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro.
Con il provvedimento i lavoratori destinatari dell’incentivo non rischiano più di essere discriminati rispetto ai lavoratori che possono essere iscritti nelle liste di mobilità, perché licenziati con procedimento collettivo, da imprese con più di quindici dipendenti.

venerdì 8 marzo 2013

CONTRIBUTO UNA TANTUM DI LICENZIAMENTO


Nell’attesa che l’Inps comunichi le istruzioni necessarie per il versamento del contributo una tantum di licenziamento, si ricordano i nuovi obblighi cui sono chiamati i datori di lavoro in seguito alle previsioni introdotte dalla Riforma del Lavoro in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

La L. n.92/12 ha introdotto, infatti, un’ulteriore forma di finanziamento dell’indennità ASpI (assicurazione sociale per l’impiego) e della mini-ASpI, cioè il versamento di un contributo, pari al 41% del massimale mensile ASpI (per il 2013 tale somma è di € 472,69) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

In sostanza se un lavoratore dipendente ha un’anzianità aziendale di 36 mesi il contributo totale da versare sarà pari a 472,69 x 3= 1418,07€, se di 24 mesi 472,69 x 2= 945,38 €.

Tenendo in considerazione il contenuto letterale della disposizione normativa (“per ogni dodici mesi”) si ritiene che non sia possibile frazionare in quote mensili la somma. Ciò significa che, in caso di anzianità di 25 mesi, l’importo da versare sarà pari a € 472,69.

In particolare, in assenza di specifiche istruzioni, si ritiene che occorrerà versare il contributo unitamente ai contributi dovuti all’Inps, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, daranno diritto all’ASpI ossia:

-       licenziamento (qualsiasi tipologia);

-       risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dall’art.7, L. n.604/66 (conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per motivo oggettivo in aziende che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.18, L. n.300/70);

-       recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nei rapporti di apprendistato.

Il contributo non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo previsto per la procedura di mobilità. Inoltre non occorrerà, per il periodo 2013-2015, versare il contributo in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali si siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In merito all’eventuale versamento del contributo sopraindicato anche per i collaboratori domestici, l’Inps è intervenuto con circolare n.25/13 stabilendone l’esclusione.