Nell’attesa
che l’Inps comunichi le istruzioni necessarie per il versamento del contributo una
tantum di licenziamento, si ricordano i nuovi obblighi cui sono chiamati i
datori di lavoro in seguito alle previsioni introdotte dalla Riforma del Lavoro
in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa
diversa dalle dimissioni.
La L.
n.92/12 ha introdotto, infatti, un’ulteriore forma di finanziamento
dell’indennità ASpI (assicurazione sociale per l’impiego) e della mini-ASpI, cioè
il versamento di un contributo, pari al 41% del massimale mensile ASpI (per il
2013 tale somma è di € 472,69) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale
negli ultimi tre anni.
In
sostanza se un lavoratore dipendente ha un’anzianità aziendale di 36 mesi il
contributo totale da versare sarà pari a 472,69 x 3= 1418,07€, se di 24 mesi
472,69 x 2= 945,38 €.
Tenendo
in considerazione il contenuto letterale della disposizione normativa (“per ogni dodici mesi”) si ritiene che
non sia possibile frazionare in quote mensili la somma. Ciò significa che, in
caso di anzianità di 25 mesi, l’importo da versare sarà pari a € 472,69.
In
particolare, in assenza di specifiche istruzioni, si ritiene che occorrerà
versare il contributo unitamente ai contributi dovuti all’Inps, per le causali
che, indipendentemente dal requisito contributivo, daranno diritto all’ASpI ossia:
-
licenziamento
(qualsiasi tipologia);
-
risoluzione
consensuale nell’ambito della procedura prevista dall’art.7, L. n.604/66
(conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per motivo oggettivo in
aziende che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.18, L. n.300/70);
-
recesso
del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nei rapporti di
apprendistato.
Il
contributo non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto
il contributo previsto per la procedura di mobilità. Inoltre non occorrerà, per
il periodo 2013-2015, versare il contributo in caso di licenziamenti effettuati
in conseguenza di cambi di appalto, ai quali si siano succedute assunzioni
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che
garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
in caso di interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel
settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura
del cantiere.
In
merito all’eventuale versamento del contributo sopraindicato anche per i
collaboratori domestici, l’Inps è intervenuto con circolare n.25/13 stabilendone
l’esclusione.