Il Ministero del Lavoro, con la nota 12 luglio 2013
prot. n.37/0012695, ha fornito importanti delucidazioni riguardo alle ipotesi
in cui è applicabile la maxi sanzione per il lavoro nero nei confronti degli
utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio (voucher o buoni lavoro).
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.38/10,
aveva già ritenuto comminabile la maxi sanzione, nel caso in cui l’utilizzatore
non abbia fatto la comunicazione preventiva Inps/Inail connessa all’attivazione
delle prestazioni (per questo tipo di prestazioni non è prevista la
comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego).
Viene precisato che la mancata retribuzione delle
prestazioni non può dare luogo all’applicazione della maxi sanzione, a
condizione che sia stata effettuata la comunicazione preventiva agli istituti,
ma potrà però implicare la trasformazione del rapporto in uno di natura
subordinata a tempo indeterminato, esclusivamente in relazione a quelle
prestazioni rese nei confronti di un’impresa o di un lavoratore autonomo
secondo i parametri della subordinazione. A tal proposito si ricorda che la Riforma Fornero ha
stabilito che il valore minimo di un’ora di lavoro è pari a un voucher.