sabato 20 dicembre 2014

LO STUDIO PASERIO AUGURA UN BUON NATALE E UN SERENO 2015



Sandra, Paola, Francesca, Stefania, Francesco, Valentina, Giulia, Sara

RIMBORSO DELLE QUOTE DI TFR NEL CASO DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con interpello n. 33 del 17 dicembre 2014 ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n. 291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art 5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa.
Il quesito afferisce, inoltre, alla problematica riguardante la maturazione o meno del TFR ex art. 2120 c.c. dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D. n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il Ministero, in risposta alla prima parte del quesito, richiama quanto chiarito dall’INPS con circ. n. 141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali il diritto al rimborso delle quote di TFR matura in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro.
Qualora le imprese di cui sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste.
Con riferimento ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il Ministero ricorda che, anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS.
Infine, per quanto concerne la terza questione, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto.

Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della CIGS pertanto che continuano a maturare le quote di TFR con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.

sabato 13 dicembre 2014

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE E RENDITE VITALIZIE: VERSAMENTO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015

Con il messaggio n. 9616 del 12 dicembre 2014, a causa delle difficoltà insorte nel contesto dell’operazione di modifica delle deleghe RID e visto il perdurare di difficoltà riconducibili alla suddetta operazione è stato disposto che tutte le rate non pagate per i mesi da dicembre 2013 a novembre 2014 possano essere versate entro e non oltre il 28 febbraio 2015, le rate versate in ritardo nel suddetto intervallo temporale saranno quindi da considerare come tempestivamente e regolarmente versate.
Al fine di fornire ogni utile informazione all’utente che debba attivare (o riattivare) presso il proprio istituto di credito la delega RID con la sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato (tale clausola è obbligatoria in quanto INPS non ha aderito al servizio di addebito diretto europeo SEPA SDD mantenendo l’attuale iter di incasso RID a importo fisso predefinito non stornabile, per il quale non sussiste per il debitore la facoltà di esercizio del diritto di rimborso entro le 8 settimane ), l’Istituto ha reso disponibile il fac-simile di

modulo RID (già allegato al messaggio 4786 del 20.5.2014) contenente le indicazioni per la sua corretta compilazione.

sabato 6 dicembre 2014

PENSIONI: AL VIA IL REGIME “OPZIONE DONNA”

Con il Messaggio n. 9304 del 02 dicembre 2014, l’Inps informa che le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna), ai sensi dell’art. 1 c. 9 della L. n. 243/2004, in quanto l’art. 24 c. 14 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Già con il messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 erano stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell’opzione in oggetto, nell’attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Inps, con il medesimo messaggio, ha precisato che le lavoratrici intenzionate a fruire della cosiddetta “opzione donna” per andare in pensione, con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le autonome) e 35 anni di contributi, possono presentare la relativa domanda all’atto del pensionamento e non più entro il mese in cui maturano i requisiti.
La pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge, ovvero cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della cd. finestra, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.


sabato 29 novembre 2014

GESTIONE DEL DURC INTERNO: CHIARIMENTI INPS

Con il messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la nuova gestione del DURC interno cui è subordinata la spettanza dei benefici contributivi.
Con riferimento al computo del termine per regolarizzare, l’Inps precisa che il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate entro 15 giorni dalla notifica e che per quanto concerne la modalità di computo dei termini, qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo; inoltre il giorno di notifica non si computa.
Per quanto riguarda il mancato pagamento delle sanzioni, si richiama il principio in base al quale ai fini della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti contributivi si rende necessario siano versati anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni. Pertanto, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso anche l’importo delle sanzioni, affinché  possa essere formato il DURC interno positivo e possano essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.
Al fine di consentire l’adeguamento a tale principio, l’Istituto ha disposto che i datori di lavoro, i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.
Inoltre, i suddetti, avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale e selezionando l’oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)”, dovranno informare la Sede competente dell’avvenuto versamento delle sanzioni e chiedere l’annullamento del DURC interno negativo.
La Sede potrà annullare il DURC negativo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, abbia inoltrato istanza di rateazione, sempre che riguardi solo  importi dovuti a titolo di sanzioni.
La “rimessione in termini” qui descritta si applica ai preavvisi notificati prima della pubblicazione del presente messaggio.

Infine, è stato precisato che, in considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell’anno, sia da parte delle strutture dell’Istituto che dei contribuenti, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.

domenica 23 novembre 2014

IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN ARRIVO: LEGGE DI STABILITA’ 2015 VS LEGGE 407/90

Con riferimento alla natura della riduzione del costo, l’articolo 12 del disegno della Legge di Stabilità 2015 è ambiguo: mentre da un lato, pare attribuisca la natura di “agevolazione contributiva” alla riduzione del costo del lavoro per tre anni, dall’altro la norma definisce la riduzione un “esonero” contributivo facendo quindi presumere che non si tratti di un’agevolazione contributiva ma piuttosto di una riduzione strutturale del costo del lavoro seppure temporanea.
La differenza è tutt’altro che priva di effetti: infatti se l’intervento dell’articolo 12 fosse qualificato come agevolazione contributiva, scatterebbero in automatico una serie di norme che fissano condizioni tassative e stringenti per la relativa fruizione. Si ricorda infatti che la riduzione spetterebbe esclusivamente nel caso in cui fossero effettivamente rispettati i seguenti requisiti:
1. alla regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi;
2. all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3. al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
4. l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della
contrattazione collettiva;
5. al fatto che l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
6. qualora in azienda ci siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
l’assunzione deve riguardare una professionalità “sostanzialmente” diversa rispetto a quella dei lavoratori
sospesi;
7. alla circostanza che il datore di lavoro deve realizzare il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione (cosiddetto calcolo ULA);
8. al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dai Regolamenti comunitari.
Discutendo, invece, della convenienza rispetto ad altre agevolazioni attualmente vigenti, il disegno di legge di stabilità per il 2015, nell’introdurre lo sgravio triennale totale dei contributi, sopprime una delle agevolazioni storicamente più utilizzate nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, ovvero quella prevista dalla L. n. 407/90. Analizziamo dunque la convenienza delle due previsioni normative:
L. n. 407/1990:  prevede che, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Inoltre, nell’ ipotesi che tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del
Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro.

-          Entità dello sgravio: 50% altri e 100% mezzogiorno e artigiani
-          Durata: 3 anni
-          Arco temporale di applicazione: senza limiti
-          Importo max fruibile: senza limiti
-          Requisito lavoratore: disoccupazione almeno 24 mesi
-          Ripetibile per il singolo lavoratore: sì

Gli sgravi contributivi dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2015 sono concessi per le assunzioni decorrenti da 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, mentre la soppressione dei benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 è definitiva. Dunque, a partire dal 1 gennaio 2016, non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato.
Per la generalità dei datori di lavoro che operano nelle zone del mezzogiorno e per gli artigiani operanti su tutto il territorio nazionale, la soppressione della legge n. 407/1990 risulta più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutele crescenti.
-          Entità dello sgravio: 100%, sono però dovuti i contributi INAIL
-          Durata: 3 anni
-          Arco temporale di applicazione: solo 2015
-          Importo max fruibile: max € 8060 annui
-          Requisito lavoratore: assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi

-          Ripetibile per il singolo lavoratore: no

domenica 16 novembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 26 del 7 novembre 2014, con la quale fornisce precisazioni ed indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà ex artt. 5 e 8, del DL n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e successive modifiche e integrazioni.
PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ACCORDO SINDACALE
Il contratto di solidarietà, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e/o con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), può riguardare tutta l'organizzazione produttiva dell'impresa o le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell'orario di lavoro.
Dopo l'utilizzo continuativo della solidarietà per 24 mesi, l'interruzione necessaria non dovrà essere inferiore ad un mese.
Dopo l'utilizzo della solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l'intero periodo di utilizzo) e dopo l'interruzione di cui sopra, l'eventuale prosecuzione di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità. Per tutte sarà comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale, che contempli anche la necessità dell'esubero.
In relazione alla duplice esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene congrua una percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo pieno su base annua.
Occorre precisare che i contratti di solidarietà, stipulati tra le parti in pendenza di procedure di mobilità avviate ai sensi della L. n. 223/1991, possono essere stipulati sia nel corso della c.d. "fase sindacale" della procedura, sia nel corso della successiva fase amministrativa e pertanto dinanzi all'organo amministrativo preposto.
Il contratto di solidarietà può prevedere la variazione dell'individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsto. È necessario, tuttavia, in tale caso, stipulare un successivo accordo sindacale integrativo, senza riattivare, ove prevista, la procedura ex lege n. 223/1991, che deve contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell'orario di lavoro. L'accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ed alla D.T.L. competente.
LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELL'IMPRESA
L'istanza dell'impresa richiedente il contributo di solidarietà, in duplice copia, di cui una in bollo, deve essere presentata alla D.T.L. competente. Le istanze vengono vagliate seguendo l'ordine cronologico di presentazione presso la D.T.L., dato, quindi, dal protocollo di entrata presso le stesse.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI L. DA PARTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
La D.T.L. competente deve effettuare non solo l'accertamento, con cadenza trimestrale, sull'effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati, con riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale che a quelli operanti presso le diverse unità produttive decentrate, ma anche la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata dall'azienda in sede di proposizione dell'istanza nonché la verifica, tenendo conto degli indicatori economico-finanziari, delle cause del manifestarsi dell'eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ammissione al contributo di solidarietà viene disposta dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione nel limite delle disponibilità finanziarie per tale ammortizzatore sociale.
CONTROLLI DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.
Le D.T.L., qualora in fase di verifica accertino la cessazione dell'attività da parte dell'impresa in corso di solidarietà, per qualunque causa come - a titolo esemplificativo - fallimento, liquidazione volontaria, coatta ecc., devono individuare unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione tale avvenuta cessazione. In tal caso la D.T.L. deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie (codici IBAN) dei medesimi lavoratori
In tali casi, la scrivente Direzione Generale trasmette i dati suddetti all'INPS - sede provinciale competente - e, ai fini dell'erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante da parte dell'Istituto, con mandato diretto trasferisce alla medesima sede provinciale dell'Istituto l'esatto importo totale da erogare ai lavoratori.
Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda, le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire all'impresa.
LICENZIAMENTI
Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l'azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà, ancorché anticipata agli stessi.
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO IN COSTANZA DI REGIME DI SOLIDARIETÀ
In costanza di contratto di solidarietà, si ritiene possibile procedere alla conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto a seguito della conversione la forza lavoro impiegata e la riduzione di orario applicata non si modificano.
Analogamente, nel caso in cui il periodo di formazione dell'apprendista venga a concludersi in costanza di solidarietà, si ritiene possibile la prosecuzione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

In caso di trasferimento di ramo d'azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell'azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell'ambito della procedura di cui all'art. 2112 del codice civile e dell'art. 47 L. n. 428/1990, e che presenti autonoma istanza alla D.T.L. competente.

domenica 9 novembre 2014

INPS: ISTRUZIONI PER BENEFICIARE DELL’INCENTIVO LEGATO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

Con la circolare n. 137 del 5 novembre 2014, l’Inps fornisce le istruzioni per fruire dell’incentivo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli.
Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DL n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, è prevista l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricoli (si veda art. 2135 c.c.) che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni ( ovvero 34 anni e 364 giorni).
I giovani lavoratori assunti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
·         essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
·         essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti: durata almeno triennale, garanzia per il lavoratore di un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue e redazione in forma scritta. Il beneficio viene riconosciuto in caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. Si ricorda però che l’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità: 6 mensilità dopo il primo anno di assunzione, 6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione e, infine, 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati, unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.
Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei consueti requisiti previsti per la generalità dei benefici contributivi.
È però opportuno rammentare che un altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, le quali devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.

Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps un’stanza, la quale potrà essere presentata a partire dal giorno 10 novembre 2014 esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”. Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione A3 .

sabato 1 novembre 2014

L’ONERE DELLA PROVA NEL LICENZIAMENTO INTIMATO VERBALMENTE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22542 del 23 ottobre 2014 ha precisato che l’onere di provare l’avvenuta estromissione orale dal posto di lavoro grava sul lavoratore.
Secondo la giurisprudenza della stessa Corte, infatti, "qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o l’invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente (lavoratore) ai sensi dell'art. 2697, secondo comma del codice civile" pone a carico del lavoratore l'onere della dimostrazione della sua estromissione.

Quindi, la Suprema Corte, nell'affermare che vi è solo la prova dell'allontanamento volontario della lavoratrice ricorrente, ritiene che difetta la prova della estromissione, né la dimostrazione di tale circostanza può essere deducibile, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dalla mancata presentazione della società alla convocazione per il tentativo di conciliazione avanti alla DPL e dalla messa a disposizione, in tale sede, delle energie lavorative della stessa.

domenica 26 ottobre 2014

VEICOLI AZIENDALI: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DAL 3 NOVEMBRE P.V.

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con la circolare n. 15513/14 ricorda che a partire dal 3 novembre 2014 saranno operative alcune nuove regole riguardanti specifiche situazioni di utilizzo di veicoli aziendali.
La nuova normativa, che modifica il testo del Codice della Strada, prevede che un uso temporaneo di un mezzo aziendale da parte di una terza persona non intestataria, che si prolunghi per più di 30 giorni, debba essere comunicato ai fini della variazione sulla carta di circolazione e dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei Veicoli.
Le casistiche richiamate riguardano l’ipotesi di comodato, custodia giudiziale e locazione senza conducente.
Si ricorda che la novella normativa va ad incidere anche sui veicoli intestati ad aziende, individuali o società.
Nel  caso del comodato viene previsto uno specifico obbligo di comunicazione, al fine unico di far annotare la situazione di temporaneo uso del mezzo da parte del non intestatario, sul Registro Nazionale dei Veicoli.
Tale comunicazione dovrà essere operata dall’intestatario del mezzo, quale comodante o locatore, utilizzando l’apposita modulistica allegata alla citata circolare.
Saranno da annotare gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 in poi, mentre saranno facoltativamente annotabili quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di vigore della normativa, poi prorogata) e il 2 novembre 2014.

La comunicazione sarà effettuata dal dante causa, ovvero dall’azienda comodante o locatrice, e a fronte di essa sarà rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione sul già citato Registro. Viene specificato, dal Ministero, come ai fini di una regolare circolazione dei mezzi non sia necessario avere a bordo l’attestazione ricevuta.

sabato 18 ottobre 2014

LAVORO OCCASIONALE: LA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO NON SI APPLICA IN PRESENZA DI VALIDA DOCUMENTAZIONE

Con la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicabilità della maxisanzione per lavoro nero di cui all’art. 4 della L. 138/2010 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Il Ministero precisa che la citata sanzione non si applica in presenza di una valida documentazione, intesa come documentazione fiscale obbligatoria quale versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su modello 770 prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.
Con riferimento al suddetto contesto si ricorda che già la circolare n. 38/2010 della Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro precisava che "il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto...". Tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all'accertamento.
Si rammenta anche che il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si caratterizza per l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ed impone, pertanto, di considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista laddove la soglia supera di 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri
elementi significativi al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA.

In merito, la menzionata circolare n. 38/2010, ha già specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di "valida documentazione fiscale" laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo.

venerdì 10 ottobre 2014

INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA: UN EXCURSUS SULLE RECENTI PRONUNCE

INTERPELLO N. 16/2014: riguardante nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, nello specifico, se detta nomina è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.
Le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia continuerà ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività per evitare che, per ritardi nella contrattazione i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto i RLS il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.

INTERPELLO N. 17/2014: riguardante la possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza l’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda e che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del gruppo individuato.

INTERPELLO N. 18/2014: riguardo l’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego e in particolare che la predetta visita possa essere svolta anche al di fuori orario di lavoro e che il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita deve essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

INTERPELLO N. 19/2014: riguardo l’aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore e per il quale sono previste delle percentuali minime di frequenza.

INTERPELLO N. 20/2014: riguardo l’obbligo per le imprese con più di 15 lavoratori dell’elezione o della designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e che l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle RSA solo nel caso in cui non sia presente una rappresentanza sindacale costituita a norma dell’articolo 19 della L. n. 300/1970.

INTERPELLO N. 21/2014: riguardante i 6 criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute  e sicurezza sul lavoro volti a garantire un’adeguata combinazione tra competenza, esperienza e capacità didattica del docente.

INTERPELLO N. 22/2014: riguardante la dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all’azienda.


INTERPELLO N. 23/2014: riguardante le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 con particolare riferimento alla formazione aggiuntiva prevista dal predetto D.P.R. impartita al fine di assicurare che tutti coloro i quali accedono ad ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti in tali ambienti.

domenica 5 ottobre 2014

BONUS OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI (PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI): PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative riguardanti il bonus occupazionale connesso all’assunzione dei giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani”, così come disciplinato dal decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1.       DATORI DI LAVORO: l’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che senza esservi tenuti assumano un lavoratore con le caratteristiche di seguito descritte;
2.       LAVORATORI: giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it., di età compresa tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni) cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione.
I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione. Inoltre l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto;
3.       RAPPORTI INCENTIVATI: l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta:
-        per le assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi (spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi);
-        per le assunzioni (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato;
-        per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD);
-        per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’INCENTIVO NON SPETTA PER I RAPPORTI DI APPRENDISTATO, DI LAVORO DOMESTICO, INTERMITTENTE, RIPARTITO E ACCESSORIO.
Per i rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
4.       AMBITO TERRITORIALE E AMMISSIBILITA’: l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della  provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di  accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane. Ai fini della normativa in commento è necessario fare riferimento alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere;
5.       IMPORTO DELL’INCENTIVO: Importo dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al programma:

A) assunzione a tempo determinato(anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi: incentivo pari ad 1.500€ per profilazione alta e pari a 2.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;
B) assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi: incentivo pari a 3.000€ per profilazione alta e pari a 4.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;

C) assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione): incentivo pari a 1.500 € per profilazione bassa, 3.000€ per profilazione media, 4.500€ per profilazione alta e 6.000€ per profilazione molto alta; 

6.     CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO: L’incentivo è subordinato ai seguenti requisiti: regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente  l’adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

7.       PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE: il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
-        il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
-        la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, previe opportune verifiche in ordine al rispetto dei requisiti e alla disponibilità dei fondi, comunica esclusivamente in modalità telematica che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare: la comunicazione dell’Inps è consultabile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro per accedere all’incentivo deve,  se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”
È possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza (questa particolarità non vale perla provincia autonoma di Trento).
L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio.


domenica 28 settembre 2014

BANDO FIPIT: CONTRIBUTI INAIL PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando Inail Fipit finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese del settore edile, agricolo e lapideo che investono in progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le domande di ammissione al bando Fipit potranno essere inviate a partire dal 3 novembre fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito www.inail.it, previa registrazione sul portale. La domanda presentata telematicamente deve essere successivamente confermata tramite PEC agli indirizzi individuati nei singoli bandi locali.
Il contributo in conto capitale è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi, al netto dell’Iva, sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile a ciascun impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non potrà superare l’importo di € 50.000,00; il contributo minimo ammissibile è pari a € 1.000,00.
I soggetti beneficiari sono le piccole e micro imprese iscritte alla Camera di Commercio e operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei classificate nei seguenti gruppi e identificate dai codici Ateco 2007 indicati:
Agricoltura:
01. coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
02. silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.
Edilizia:
41.2 costruzioni di edifici residenziali e non residenziali;
42.1 costruzioni di strade e ferrovie;
42.2 costruzioni di opere di pubblica utilità;
42.9 costruzione di altre opere di ingegneria civile;
43.1 demolizione e preparazione del cantiere edile;
43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione;
43.3 completamento e finiture di edifici;
43.9 altri lavori specializzati di costruzione.
Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei:
05 estrazione di carbone (esclusa la torba);
07 estrazione di minerali metalliferi;
08 altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere;
23.7 taglio, modellatura e finitura di pietre.

Le spese ammesse a finanziamento devono riguardare i seguenti interventi, diversificati per settore di appartenenza:
SETTORE AGRICOLTURA: interventi di miglioramento delle seguenti condizioni di sicurezza di un trattore agricolo o forestale di proprietà del soggetto richiedente:
-        protezioni in caso di capovolgimento;
-        punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza del sedile del conducente e  del passeggero;
-        avviamento del motore in modo sicuro;
-        protezioni che impediscano l’accesso alle zone pericolose;
-        installazione di gradini, scalette, maniglie e corrimani per l’accesso al posto di guida;
-        protezioni di parti calde;
-        zavorre collocate negli appositi punti di attacco;
-        segnalatore acustico;
-        silenziatore del sistema di scarico gas;
-        dispositivi di illuminazione o segnalazione luminosa e dispositivo retrovisore.
SETTORE EDILIZIA: acquisto di macchine che consentano di ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili. Le macchine ammesse al finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:
-        marcate CE ai sensi del D.Lgs. n.17/10;
-        avere funzioni finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone e cose;
-        essere destinate all’utilizzo nei cantieri temporanei o mobili definiti dall’art.89, D.Lgs. n.81/08.
Sono ammesse al finanziamento anche eventuali attrezzature intercambiabili, purché previste dal fabbricante a corredo delle macchine ammesse e finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi, compreso il sollevamento di materiali e/o di persone.
Sono escluse dal finanziamento le seguenti macchine:
-        macchine per la miscelazione, il trasporto , la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta;
-        macchine di movimento terra non compatte;
-        macchine su veicolo o su rimorchio.
La domanda può essere presentata per il finanziamento di un progetto contenente massimo 3 interventi.
SETTORE ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI: interventi che comportano miglioramenti delle condizioni di lavoro nelle attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, con particolare riferimento ai rischi connessi all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale di carichi, tra i quali:
-        acquisto di macchine fisse o mobili per l’aspirazione di polveri o per bagnatura/umidificazione;
-        acquisto di accessori di sollevamento a ventosa alimentati elettricamente o ad aria compressa;

-        acquisto di macchine per l’estrazione di materiali lapidei o per la lavorazione di blocchi, lastre o inerti, con contestuale rottamazione di analoghe macchine non marcate CE.

domenica 21 settembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. SECONDA PARTE: MOBILITA’ IN DEROGA

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.

MOBILITA’ IN DEROGA
L'articolo 3 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di mobilità in deroga prevedendo che le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti possano concedere con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI: possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga, anche per l'anno 2014, i lavoratori che abbiano i requisiti di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La concessione degli stessi è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
In particolare si precisa che qualora al lavoratore sia liquidato il trattamento di Mini ASpI, è da escludersi l'accesso ai trattamenti di mobilità in deroga.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL TRATTAMENTO:
a) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi:
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco del periodo
5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere erogato
Periodo di riferimento
Dal 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato
I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

b) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
7 mesi nell'arco del periodo
7 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
6 mesi nell'arco del periodo
6 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
Dai 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: le istanze di mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori interessati all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate.
Si precisa che è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alle indennità ASpI e MiniASpi, alle Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.


domenica 14 settembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. PRIMA PARTE: LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.
Alla luce di ciò è stato emanato il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 agosto 2014, le cui disposizioni si applicano agli accordi stipulati, in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo.
Il decreto affida il compito di individuare le priorità d'intervento in sede territoriale agli accordi quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, al fine di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di competenza territoriale, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo.
Il decreto disciplina, inoltre, i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di criteri:
- termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;
- causali di concessione;
- limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
- tipologie di datori di lavoro;
- lavoratori beneficiari.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
REQUISITI SOGGETTIVI: per quanto riguarda i requisiti soggettivi e con riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento.
Con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, le prestazioni possano essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.
Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile.

CAUSALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO: il trattamento può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. Con riferimento alla sussistenza delle causali si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

LA PROCEDURA: la domanda, corredata dell'accordo, deve essere presentata dall'azienda in via telematica all'Inps e alla Regione entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso del termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l'accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, e trasmesso telematicamente unitamente alla domanda dall'azienda all'INPS.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL TRATTAMENTO:
a) Imprese non soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno
b) Imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno

Al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

lunedì 18 agosto 2014

PAUSA ESTIVA 2014



PAUSA ESTIVA 2014 - LE PUBBLICAZIONI RIPRENDERANNO LUNEDI' 8 SETTEMBRE 





LO STUDIO PASERIO AUGURA A TUTTI I LETTORI BUONE VACANZE!