venerdì 31 gennaio 2014

CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

L'INPS, con circolare n. 16 del 30 gennaio 2014, informa della possibilità che il DURC possa essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

A seguito della disciplina, ad opera del  Decreto 13 marzo 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle modalità di attuazione del compendio normativo costituito dall’art. 13 bis c. 5 del D.L. n. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 94/2012 e  come modificato dall’articolo 31 c. 1 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, il quale dispone che “Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9 c. 3-bis del D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009 che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Con D.M., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, saranno stabilite le modalità di attuazione, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Attualmente, considerando il sistema vigente in materia di DURC, il documento rilasciato “ai sensi dell’art. 13 bis c. 5 D.L. n. 52/2012”, viene a costituire una tipologia specifica di rilascio del documento unico di certificazione contributiva, delineando un meccanismo che vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità, in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Con tale procedimento, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 prot. 37/0018125, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva già provveduto a fornire le prime precisazioni sulla materia.

Pertanto, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).
In merito alla modalità di certificazione dei crediti,il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” ha predisposto un’apposita funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC” attraverso la quale verrà operata la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti riportati nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis,c. 5 D.L. n. 52/2012 conv. L. n. 94/2012”.


Il Ministero del Lavoro ha comunque precisato che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

venerdì 24 gennaio 2014

APPROVATO IL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO AD USO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO

Il Ministro del Lavoro ha firmato, in data 15 gennaio 2014, il decreto di approvazione del nuovo Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro.
Tale documento definisce e focalizza l’attenzione su regole di condotta, deontologiche e procedimentali riferite all’attività di vigilanza e al personale in essa impiegato, opportunamente aggiornate con le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.
In particolare il documento codifica la programmazione e la preparazione dell'attività ispettiva, le modalità di accesso e di accertamento nonché il principio di collaborazione che, a sua volta, si accompagna alla corretta informazione sulla normativa lavoristica il tutto votato alla realizzazione di obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all’evasione contributiva, utilizzando a tal fine l’autonomia riconosciuta all’Amministrazione, curando il proprio aggiornamento professionale.

Il documento si apre ribadendo i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta già contenuti nel Codice di comportamento previsto per i lavoratori del pubblico impiego di cui al D.P.R. n. 62/2013 e definendo poi i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni.
Con l’art. 19, infatti, viene definito un vero e proprio profilo deontologico a garanzia dell’interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro enfatizzando valori fondamentali quali l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza attenendosi, ovviamente, a norme di onestà e integrità, astenendosi tra l’altro da qualsivoglia azione arbitraria e trattamento preferenziale garantendo, dunque, la parità di trattamento.
Inoltre, i rapporti tra il personale ispettivo e i soggetti ispezionati devono essere improntati a principi di collaborazione e rispetto, pertanto ferme restando le finalità e le esigenze dell’accertamento, lo stesso deve essere condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.

Inoltre, il personale ispettivo deve astenersi dal  partecipare  all'adozione  di decisioni o ad attività che possano  coinvolgere  interessi  propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di frequentazione abituale a norma dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, trasmettendo all’ufficio di appartenenza apposita dichiarazione di incompatibilità.

Passando all’analisi dei profili più operativi definiti dal Codice in commento, si desume quanto segue:
-         Il personale ispettivo, a norma dell’art. 4, osserva un programma di lavoro redatto secondo le istruzioni impartite dall’Amministrazione, nel quale sono contenute delle indicazioni da considerarsi quale ordine di lavoro suscettibile di modifica solo previa autorizzazione;
-         L’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente al soggetto da sottoporre a controllo e avvalendosi, a tale scopo, delle banche dati, acquisendo ogni informazione circa l’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva e assicurativa, mediante consultazione dei dati presenti ad esempio su Registro delle Imprese, sistema Comunicazioni Obbligatorie Online e Cassetto Previdenziale;
-         Il personale ispettivo deve obbligatoriamente qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo;
-         Il soggetto ispezionato ha la facoltà di farsi assistere nel corso dell’accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 L. n. 12/1979 (Consulente del Lavoro) e l’assenza di tale professionista non è comunque ritenuta ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva né ne inficia la validità. Inoltre, in tale sede, il personale ispettivo verifica che il professionista in questione sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione all’albo e, in caso constati un esercizio abusivo della professione di cui al succitato art. 1, provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tale caso, il personale ispettivo non consente al soggetto non abilitato di assistere all’ispezione in corso;
-         L’art. 9, disciplinante le regole in materia di procedura ispettiva, sancisce che la stessa debba concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo però conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo, inoltre, in caso di accesso breve (cioè l’accesso ispettivo finalizzato in via esclusiva all’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”), la verifica ispettiva può essere definita sulla base della corrispondenza tra la situazione aziendale accertata e quella risultante dalla consultazione delle sopracitate banche dati ove non sia ravvisabile alcun elemento indiziario di irregolarità.


Oltre a quanto sopra esposto, sono state disciplinate anche l’acquisizione e l’esame di documenti non suscettibili di verifica d’ufficio, l’acquisizione delle dichiarazioni di lavoratori e rappresentanti a vario titolo degli stessi e la verbalizzazione del rapporto, il tutto uniformato al principio di sostanzialità del comportamento piuttosto che al mero adempimento formalistico, il quale, non è sempre espressione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

giovedì 16 gennaio 2014

LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRATTUALE​ DELLE IMPRESE, UN PASSO VERSO LA SEMPLIFICAZIONE

Al fine di diffondere la cultura della legalità e semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15 gennaio 2014, ha stipulato un Protocollo d'Intesa biennale con l'Ordine dei Consulenti del lavoro per l'asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e di retribuzione.
L’accordo si inserisce nel più ampio progetto ministeriale di realizzazione di un sistema volto a garantire maggiore efficienza del mercato del lavoro attraverso un’azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, il tutto a corollario della riforma dell’attività ispettiva nell’ambito della quale assume un particolare rilievo l’attività di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale anche attraverso soggetti pubblici qualificati che operano nel mercato del lavoro.
In aggiunta a quanto previsto dall’art. 30 c. 5 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) che assegna ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro la facoltà di costituire le commissioni si certificazione dei contratti nonché di conciliazione e arbitrato dei rapporti di lavoro, con l’accordo appena siglato è prevista la possibilità di attivare un processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad evidenziare la conformità dei comportamenti delle stesse alle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Dunque, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite della sua Fondazione Studi,  potrà certificare la regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione.
La nuova asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, denominata ASSE.CO, consentirà di certificare la regolarità rispetto a lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento della retribuzione relativi al lavoro subordinato e parasubordinato.
Si tratta di un’ottima possibilità di risparmio per tutti: per le aziende regolari, che utilizzeranno meno risorse umane nei controlli, per il ministero, che razionalizzerà le proprie attività, per il sistema, che verrà snellito.

L'ASSE.CO. è rilasciata esclusivamente su istanza volontaria del datore di lavoro che intenda ottenere l’asseverazione; l’istanza è presentata al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro anche a mezzo di Consulente del lavoro appositamente delegato.
Costituiscono elementi essenziali dell’istanza:
-         La dichiarazione di responsabilità rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto delegato alla gestione del personale in ordine alla non commissione di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro”nero”, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti collettivi, regolarità contributiva, corresponsione della retribuzione riferita all’anno precedente l’istanza;
-         La dichiarazione di responsabilità del Consulente del Lavoro che ha ricevuto l’incarico dal datore di lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc e al rispetto della contrattazione collettiva (tale dichiarazione è rilasciata in base alle evidenze documentali in possesso del datore di lavoro e/o del Consulente del lavoro);
-         L’assenso, da parte del datore di lavoro, circa la pubblicazione dei propri dati in un elenco pubblico in cui sono inseriti tutti i datori di lavoro che hanno ottenuto l’ASSE.CO.

L’ASSE.CO è rilasciata entro 30 giorni decorrenti dalla data dell’istanza esclusivamente attraverso procedura telematica e previa verifica del rispetto dei presupposti.
Avrà validità annuale e prevede idonee verifiche quadrimestrali rivolte a constatare il permanere delle condizioni di regolarità ad opera del Consulente del lavoro che ha rilasciato la suddetta dichiarazione di responsabilità.

La convenzione prevede l'applicazione del regime sanzionatorio penale nel caso di falsa attestazione sia da parte del datore di lavoro che del consulente, il quale sarà anche soggetto ai relativi provvedimenti disciplinari.

L'elenco dei datori di lavoro che otterranno l'ASSE.CO. sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

mercoledì 8 gennaio 2014

BUONI LAVORO (VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO): MODIFICA ALLE PROCEDURE

L’Inps, con circolare n. 176 del 18 dicembre 2013 e facendo seguito alle prime indicazioni fornite con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, ha illustrato le modifiche introdotte nelle procedure automatizzate relative al lavoro accessorio, in particolare per quanto concerne il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio connesso alla definizione di natura “meramente occasionale”.
Inoltre, con la circolare n. 177 del 19 dicembre 2013 l’Istituto ha illustrato le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività.

INTERVENTI PROCEDURALI RELATIVI AI LIMITI ECONOMICI
Si ricorda che la nuova normativa sui buoni lavoro, introdotta dal D.L. n. 76/2013 conv. in L. n. 99/2013, ha modificato sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite che rappresenta un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni.
Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore nel corso di un anno solare (nella predetta circolare viene precisato che con l’accezione “anno solare” viene inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) non possa essere superiore:

-         a 5.000,00 euro con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a € 6.666,00 lordi;
-         a 2.000,00 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a € 2.666,00 lordi;
-         a 3.000,00 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a € 4.000,00 lordi. (Attenzione: non risulta, al momento, prorogata la possibilità per i titolari di indennità di sostegno del reddito di poter fornire la propria attività nel 2014 attraverso il lavoro accessorio, nei limiti dei 3.000 euro netti interamente cumulabili con il trattamento integrativo).

Il rispetto dei limiti economici costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni “accessorie” così come indicato dal MLPS con circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, in considerazione delle conseguenze di tipo sanzionatorio derivanti da un superamento degli importi massimi previsti.
Alla luce di questo, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma, sviluppando specifiche funzionalità che consentono di visualizzare i compensi in capo sia al committente sia al lavoratore.
In considerazione del periodo transitorio di validità della precedente disciplina con riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente e/o in quella attuale.
Gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all’Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Inoltre, i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità, pertanto, nel frattempo, il relativo compenso può non essere presente nell’estratto conto del prestatore.
Rimane comunque fermo l’obbligo di dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell’anno solare.

NUOVE FUNZIONALITÀ E COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI INIZIO ATTIVITÀ
Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell’elenco di tutti i Servizi Online, nella sezione Lavoro Accessorio, all’interno del sito www.inps.it.

-         Committenti: accedendo alla sezione per Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN), sarà disponibile il nuovo Estratto Conto Prestatore, dove un committente potrà visionare i compensi lordi totali percepiti dal prestatore in riferimento a tutti i committenti, specificando l’anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore.
-         Delegati: sono disponibili tutte le funzionalità descritte per i committenti, nella sezione Consulenti, associazioni e delegati (accesso con PIN).
-         Prestatori: la nuova funzionalità di Estratto Conto Committenti consentirà al lavoratore, specificando l’anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi. Per accedere all’area dedicata nella sezione Prestatori basterà il proprio codice fiscale ed un codice identificativo di un voucher.

Sarà visualizzabile anche l’elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell’Inps.

Come ribadito nella circolare Inps n. 177 del 19 dicembre 2013, le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono quale unico ma obbligatorio adempimento, che i committenti, prima dell’inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione ed il periodo presunto di attività.
Fino ad ora, per i voucher cartacei distribuiti dall’Inps, tale comunicazione era inviata all’Inail per fax o tramite il sito, mentre per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai, banche, poste, procedura telematica) la stessa era trasmessa direttamente all’Inps tramite contact center o il sito.
A partire dal 15 gennaio 2014 anche le comunicazioni relative a voucher cartacei distribuiti dall’Inps dovranno essere effettuate con i canali già attivi per le altre tipologie di buoni:

-         procedura informatica del sito Inps, accessibile o con PIN o con codice fiscale e codice di controllo del voucher;
-         contact center al numero 803164 da fisso o 06164164 da cellulare;
-         sede Inps.

Quindi, dalla data evidenziata, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’Inps ed esclusivamente con modalità telematica.

Dalla stessa data non saranno più operativi il fax e la sezione del sito Inail dedicati, che saranno disattivati.