L'INPS,
con circolare n. 16 del 30 gennaio 2014, informa della possibilità che il DURC possa
essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed
esigibili, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
A
seguito della disciplina, ad opera del Decreto 13 marzo 2013 del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, delle modalità di attuazione del compendio normativo
costituito dall’art. 13 bis c. 5 del D.L. n. 52/2012 convertito, con
modificazioni, dalla L. 94/2012 e come
modificato dall’articolo 31 c. 1 del D.L. n. 69/2013 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 98/2013, il quale dispone che “Il documento unico di
regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione,
rilasciata ai sensi dell'art. 9 c. 3-bis del D.L. n. 185/2008 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 2/2009 che attesti la sussistenza e l'importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non
ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Con
D.M., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del citato decreto, saranno stabilite le modalità di
attuazione, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza
pubblica.
Attualmente,
considerando il sistema vigente in materia di DURC, il documento rilasciato “ai
sensi dell’art. 13 bis c. 5 D.L. n. 52/2012”, viene a costituire una tipologia
specifica di rilascio del documento unico di certificazione contributiva,
delineando un meccanismo che vuole evidentemente superare quelle problematiche
che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità,
in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, sebbene
fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Con
tale procedimento, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione
di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in
presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Con
la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 prot. 37/0018125, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali aveva già provveduto a fornire le prime
precisazioni sulla materia.
Pertanto,
gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC
alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei
confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del
D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).
In
merito alla modalità di certificazione dei crediti,il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei
Crediti” ha predisposto un’apposita funzione “Verifica la capienza per
l’emissione del DURC” attraverso la quale verrà operata la verifica della
sussistenza e dell’importo dei crediti riportati nella “Richiesta del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis,c. 5 D.L. n. 52/2012
conv. L. n. 94/2012”.
Il
Ministero del Lavoro ha comunque precisato che, data la sostanziale permanenza
della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili,
gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di
riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.