venerdì 28 marzo 2014

RIDUZIONE DEI PREMI INAIL

In attesa dell’adozione dell’apposito decreto interministeriale che dà attuazione alla riduzione dei premi Inail di cui alla L. 147/2013, l’Inail ha precisato che tale riduzione è stata fissata nella misura del 14,17% ed è cumulabile con il bonus oscillazione tassi.
L’Istituto ha, inoltre, fornito precisazioni in merito all’oggetto della riduzione e alle modalità applicative della stessa.

PREMI E CONTRIBUTI OGGETTO DELLA RIDUZIONE: la riduzione percentuale prevista si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l’assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura. La riduzione si applica altresì ai premi relativi all’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Sono esclusi dalla riduzione le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147.

MODALITÀ APPLICATIVE DELLA RIDUZIONE

1.       SOGGETTI CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO
I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’Inail ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti.
I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.

2.       SOGGETTI CHE ASSOLVONO ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO TRAMITE PREMI SPECIALI UNITARI (imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio)
I soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari ex art. 42 del Testo Unico, le imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell’anno di riferimento della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’Inail e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.

3.       SOGGETTI CHE ABBIANO INIZIATO L’ATTIVITÀ DA NON OLTRE UN BIENNIO
La riduzione per i premi e contributi si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche a favore dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.), di cui al Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del beneficio.

4.        MODALITÀ OPERATIVE DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE
La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell’Istituto.
La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.
La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento.

5.       MODIFICA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI
La individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione, valgono, nelle more della revisione tariffaria, per il triennio 2014-2016.

6.       MISURA DELLA RIDUZIONE
La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, per l’anno 2014 è pari al 14,17 %.

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2014

La percentuale di riduzione dei premi e contributi è aggiornata sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva approvazione.

venerdì 21 marzo 2014

MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE: LE NOVITÀ DELLA L. N. 9/2014

Con la Circolare 4 marzo 2014, n. 5 protocollo n. 31/0001261, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riprende i contenuti della L. n. 9/2014, entrata in vigore il 22 febbraio scorso,la quale ha convertito il D.L. n. 145/2013 che, all'art. 14, ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l'occupazione di lavoratori "in nero", la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
In sede di conversione l'art. 14 ha subito alcune modifiche che rendono in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori da applicare in relazione al tempo di consumazione dell'illecito.
  • MAXISANZIONE PER IL LAVORO "NERO": il Legislatore ha previsto che l'importo delle sanzioni amministrative sia aumentato del 30 per cento e che restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ciò significa che:

a) in relazione alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 145/2013, cioè prima del 24 dicembre 2013, si applicherà evidentemente la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l'applicazione della diffida;
b) in relazione alle violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore del citato D.L. e sino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 9/2014 (cioè dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014 compreso), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
c) in relazione alle violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore della L. n. 9/2014 (ossia a far data dal 22 febbraio 2014), si applicheranno le sanzioni amministrative aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile ma non la procedura di diffida.

Quanto alla individuazione del momento di consumazione dell'illecito si ricorda che tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta e pertanto, a titolo esemplificativo, in relazione ad un rapporto di lavoro "in nero" iniziato prima del 24 dicembre 2013 ma cessato il 10 gennaio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lett. b) così come, in relazione ad un rapporto di lavoro "in nero" iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lett. c).

  • REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE: il Legislatore è intervenuto stabilendo che le "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca dello stesso provvedimento (sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL.) sono aumentate del 30%. Anche in tal caso la legge di conversione ha inteso mantenere l'aumento del 30% già previsto dal D.L. n. 145/2013 e pertanto i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

  • IMPORTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI LAVORO: diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L. n. 145/2013, la legge di conversione ha previsto una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali. Inoltre, in sede di conversione, il Legislatore ha altresì stabilito che tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall'entrata in vigore del citato D.L. n. 145/2013 (cioè dal 24 dicembre 2013).

Né deriva che le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.

venerdì 14 marzo 2014

BONUS 190 EURO PER ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI PER GMO: PRONTE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Con il D.D. n. 264 del 19 aprile 2013 modificato dal D.D. n. 390 del 3 giugno 2013 il Ministero del Lavoro ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della L. n. 223/1991, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli artt. 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

Con i citati decreti è stata prevista, nel limite complessivo di 20.000.000 di euro, la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
 Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, c. 7, della L. n. 604/1966.
 I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.
 Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato  di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.
 Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato, effettuata nel 2013, di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta  “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l'art.  4 c. 1 del D.L. 148/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 236/1993; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4 c. 12 lett. a), L. n. 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione  a tempo indeterminato del lavoratore.
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se alla data della seconda o successiva assunzione, non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento.

Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.
 In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.

In considerazione della circostanza che il beneficio, come  indicato nel preambolo del decreto, è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali in passato era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.

Ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. n. 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della L. n. 92/2012.
Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
 I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006.

In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.
 In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori  iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta  “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione.
 Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi  di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato.
 Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati.
 In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi di aumento  della percentuale oraria di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus.

Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
 Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7 c. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque  iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo  4 c. 1 del D.L. n. 148/1993  convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 si precisa che a prescindere dalla circostanza  se, a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato, d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013, si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla L. n. 223/1991.
Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.

Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.

La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del  Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it.
In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.
 Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.
Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione in caso di accoglimento dell’istanza, dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile.
 In caso di insufficienza delle risorse,  l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

sabato 8 marzo 2014

IL TIROCINIO IN AMBITO SPORTIVO

Le Linee guida varate dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni del 24 gennaio 13 non assorbono tutte le forme di tirocinio esistenti nel nostro ordinamento e, in diversi settori, come quello sportivo, le forme di tirocinio “atipiche” sono di gran lunga più utilizzate rispetto a quelle finalizzate alla formazione e all’orientamento.

Il tirocinio, inteso quale momento di acquisizione di competenze e conoscenze del mondo del lavoro, ha trovato una regolamentazione organica dapprima con l’art. 18 della L. n. 196/1997 e successivamente, come accennato, l’emanazione ad opera della Conferenza Permanente Stato-Regioni delle Linee guida in materia alle quali le Regioni, nell’esercizio del loro potere legislativo, sono tenute ad uniformarsi.
In osservanza alle suddette linee guida, tutte le normative locali hanno recepito il principio secondo cui il tirocinio non costituisce una forma di lavoro, bensì una metodologia formativa o, in alternativa, uno strumento di politica attiva finalizzato all’orientamento, all’occupabilità e all’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.
Inoltre, è stata confermata la distinzione tra tirocini curriculari e non curriculari.

Proiettando quanto sopra descritto al mondo dello sport, si osserva uno scarso utilizzo dei tirocini extra curriculari nel settore in commento.
La nuova disciplina dei tirocini s’inserisce all’interno di un sistema regionale delle qualifiche che non è sempre in grado di aderire perfettamente al mondo dello sport.
Infatti, bisogna considerare che le Linee guida sopra citate richiedono un progetto formativo indicante “ove possibile, le figure professionali di riferimento del Repertorio nazionale di cui all’art. 4 c. 67 L. n.92/2012” e che “nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla Regione ”.
Di conseguenza se si prende a riferimento, il sistema regionale delle qualifiche, si rileva una lacuna nel riconoscimento dei profili professionali tipici del mondo dello sport, come ad esempio quelli propri degli allenatori, istruttori, preparatori atletici, addetti ai campi e maestri.

Tuttavia è anche opportuno considerare che l’oggetto del percorso formativo non è il conseguimento di una determinata qualifica professionale, ma solo l’acquisizione di competenze e conoscenze di una certa figura professionale, quindi potrebbe essere ritenuto sufficiente che il tirocinante, oltre a quelle relative alla qualifica di natura sportiva, venga adibito ad attività che gli consentano di acquisire delle competenze proprie di una delle qualifiche previste dal sistema regionale e che in qualche modo siano coerenti con il percorso formativo complessivo.
Infatti, la circostanza che si possa prescindere dall’indicazione di una delle qualifiche del Repertorio, parrebbe suffragata dall’inciso “ove possibile”, stante ad indicare la non esaustività dello stesso nella classificazione delle varie figure professionali.
Per lo stesso motivo, non sussistono particolari preclusioni per quei profili professionali incentrati su competenze amministrativo/gestionali, dove si rileva una completa copertura da parte dei vari Repertori regionali.

Un’altra criticità è costituita dall’assenza di un sistema di certificazione delle competenze (sia a livello regionale che nazionale) la quale provoca una perdita di attrattiva nei confronti di tale istituto.
Tale circostanza, cui si aggiunge una sintomatica autoreferenzialità all’interno del mondo dello sport, ha fatto sì che le forme di tirocinio più comuni nel settore siano:

• l’alternanza scuola/lavoro (tirocini curriculari), promossi, in favore degli studenti, dalle varie facoltà universitarie di scienze motorie o dai licei con indirizzo sportivo;
• finalizzati al completamento di corsi abilitativi per la pratica di determinate discipline sportive (ad esempio corsi per istruttori di determinate discipline che, organizzati dalle singole federazioni, si concludano con un tirocinio presso vari enti di promozione sportiva).

Con riferimento a queste ultime tipologie di tirocinio è opportuno considerare che sebbene fuoriescano dall’applicazione delle Linee guida e dalle singole normative regionali, è bene che anche tali forme contengano i requisiti fondamentali per essere considerati tali, soprattutto in ordine alla convenzione quadro tra il soggetto promotore e quello ospitante nonché la nomina di un tutor che segua il percorso formativo del tirocinante.
Ancor più rilevante è il rispetto della convenzione che regola il rapporto.
Si rileva che spesso i regolamenti che disciplinano i corsi abilitanti prevedono che il tirocinante svolga un'attività di mero osservatore e non di parte attiva nell’erogazione dei servizi che l’associazione/società sportiva deve garantire ai propri soci e clienti, da cui deriva la mancata integrazione del tirocinante in chiave nell’organico, nel ciclo produttivo dell’associazione/società sportiva ospitante.
È poi fondamentale sottolineare che tali rapporti debbano inevitabilmente essere improntati alla gratuità della prestazione resa dal tirocinante anche se un minimo rimborso può essere ritenuto compatibile (è necessario ricordare che la funzione economico/sociale di questi contratti esclude la causa di scambio tipica dei rapporti ex art.2094 c.c.).

Il rispetto delle citate condizioni potrebbe rivelarsi determinante ai fini della qualificazione del rapporto, in particolar modo se si considera che in tali fattispecie non opera la presunzione di estraneità al lavoro subordinato come per i tirocini extra curriculari.

Infine è opportuno ricordare come anche per queste tipologie di tirocinio valgono le regole prevenzionistiche di cui al D.Lgs. n. 81/2008.