In attesa dell’adozione dell’apposito decreto
interministeriale che dà attuazione alla riduzione dei premi Inail di cui alla
L. 147/2013, l’Inail ha precisato che tale riduzione è stata fissata nella
misura del 14,17% ed è cumulabile con il bonus oscillazione tassi.
L’Istituto ha, inoltre, fornito precisazioni in merito
all’oggetto della riduzione e alle modalità applicative della stessa.
PREMI E CONTRIBUTI OGGETTO DELLA RIDUZIONE: la riduzione
percentuale prevista si applica a tutte le tipologie di premi e contributi
previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: premi dovuti per
la Gestione Industria, ivi compresa l’assicurazione per i marittimi e
contributi dovuti per la Gestione Agricoltura. La riduzione si applica altresì
ai premi relativi all’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate
dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Sono esclusi dalla
riduzione le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo
periodo, comma 128, dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147.
MODALITÀ APPLICATIVE DELLA RIDUZIONE
1. SOGGETTI
CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO
I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio beneficiano
della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento
l’Inail ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari
rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti.
I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare
per la silicosi e l’asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio
supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario
connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto
premio ordinario.
2. SOGGETTI
CHE ASSOLVONO ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO TRAMITE PREMI SPECIALI UNITARI (imprese
del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati
nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive,
con lavorazioni iniziate da oltre un biennio)
I soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite
premi speciali unitari ex art. 42 del Testo Unico, le imprese del Settore
Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura, nonché i soggetti
assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze
radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano
nell’anno di riferimento della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di
Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’Inail e reso disponibile
agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM)
della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di
riferimento.
3. SOGGETTI
CHE ABBIANO INIZIATO L’ATTIVITÀ DA NON OLTRE UN BIENNIO
La riduzione per i premi e contributi si applica, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 anche a favore dei soggetti tenuti all’obbligo
assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che
dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di
istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni
contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle
tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.), di cui al Decreto
ministeriale 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del
beneficio.
4. MODALITÀ OPERATIVE DELL’APPLICAZIONE DELLA
RIDUZIONE
La riduzione si applica in uguale misura a tutte le
fattispecie di premi e contributi di competenza dell’Istituto.
La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di
tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si
cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa
vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo
determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali
stabilite dalle vigenti disposizioni.
La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si
applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa
regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento.
5. MODIFICA
DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI E
CONTRIBUTI ASSICURATIVI
La individuazione dei criteri e delle modalità di
applicazione della riduzione, valgono, nelle more della revisione tariffaria,
per il triennio 2014-2016.
6. MISURA
DELLA RIDUZIONE
La misura della riduzione percentuale dell’importo dei
premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e
contributi oggetto di riduzione, per l’anno 2014 è pari al 14,17 %.
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE PER GLI
ANNI SUCCESSIVI AL 2014
La percentuale di riduzione dei premi e contributi è
aggiornata sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale
dell’Istituto, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina
del Presidente dell’Inail comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva
approvazione.