domenica 28 settembre 2014

BANDO FIPIT: CONTRIBUTI INAIL PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando Inail Fipit finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese del settore edile, agricolo e lapideo che investono in progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le domande di ammissione al bando Fipit potranno essere inviate a partire dal 3 novembre fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito www.inail.it, previa registrazione sul portale. La domanda presentata telematicamente deve essere successivamente confermata tramite PEC agli indirizzi individuati nei singoli bandi locali.
Il contributo in conto capitale è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi, al netto dell’Iva, sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile a ciascun impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non potrà superare l’importo di € 50.000,00; il contributo minimo ammissibile è pari a € 1.000,00.
I soggetti beneficiari sono le piccole e micro imprese iscritte alla Camera di Commercio e operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei classificate nei seguenti gruppi e identificate dai codici Ateco 2007 indicati:
Agricoltura:
01. coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
02. silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.
Edilizia:
41.2 costruzioni di edifici residenziali e non residenziali;
42.1 costruzioni di strade e ferrovie;
42.2 costruzioni di opere di pubblica utilità;
42.9 costruzione di altre opere di ingegneria civile;
43.1 demolizione e preparazione del cantiere edile;
43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione;
43.3 completamento e finiture di edifici;
43.9 altri lavori specializzati di costruzione.
Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei:
05 estrazione di carbone (esclusa la torba);
07 estrazione di minerali metalliferi;
08 altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere;
23.7 taglio, modellatura e finitura di pietre.

Le spese ammesse a finanziamento devono riguardare i seguenti interventi, diversificati per settore di appartenenza:
SETTORE AGRICOLTURA: interventi di miglioramento delle seguenti condizioni di sicurezza di un trattore agricolo o forestale di proprietà del soggetto richiedente:
-        protezioni in caso di capovolgimento;
-        punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza del sedile del conducente e  del passeggero;
-        avviamento del motore in modo sicuro;
-        protezioni che impediscano l’accesso alle zone pericolose;
-        installazione di gradini, scalette, maniglie e corrimani per l’accesso al posto di guida;
-        protezioni di parti calde;
-        zavorre collocate negli appositi punti di attacco;
-        segnalatore acustico;
-        silenziatore del sistema di scarico gas;
-        dispositivi di illuminazione o segnalazione luminosa e dispositivo retrovisore.
SETTORE EDILIZIA: acquisto di macchine che consentano di ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili. Le macchine ammesse al finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:
-        marcate CE ai sensi del D.Lgs. n.17/10;
-        avere funzioni finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone e cose;
-        essere destinate all’utilizzo nei cantieri temporanei o mobili definiti dall’art.89, D.Lgs. n.81/08.
Sono ammesse al finanziamento anche eventuali attrezzature intercambiabili, purché previste dal fabbricante a corredo delle macchine ammesse e finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi, compreso il sollevamento di materiali e/o di persone.
Sono escluse dal finanziamento le seguenti macchine:
-        macchine per la miscelazione, il trasporto , la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta;
-        macchine di movimento terra non compatte;
-        macchine su veicolo o su rimorchio.
La domanda può essere presentata per il finanziamento di un progetto contenente massimo 3 interventi.
SETTORE ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI: interventi che comportano miglioramenti delle condizioni di lavoro nelle attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, con particolare riferimento ai rischi connessi all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale di carichi, tra i quali:
-        acquisto di macchine fisse o mobili per l’aspirazione di polveri o per bagnatura/umidificazione;
-        acquisto di accessori di sollevamento a ventosa alimentati elettricamente o ad aria compressa;

-        acquisto di macchine per l’estrazione di materiali lapidei o per la lavorazione di blocchi, lastre o inerti, con contestuale rottamazione di analoghe macchine non marcate CE.

domenica 21 settembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. SECONDA PARTE: MOBILITA’ IN DEROGA

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.

MOBILITA’ IN DEROGA
L'articolo 3 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di mobilità in deroga prevedendo che le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti possano concedere con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI: possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga, anche per l'anno 2014, i lavoratori che abbiano i requisiti di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La concessione degli stessi è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
In particolare si precisa che qualora al lavoratore sia liquidato il trattamento di Mini ASpI, è da escludersi l'accesso ai trattamenti di mobilità in deroga.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL TRATTAMENTO:
a) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi:
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco del periodo
5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere erogato
Periodo di riferimento
Dal 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato
I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

b) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
7 mesi nell'arco del periodo
7 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
6 mesi nell'arco del periodo
6 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
Dai 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: le istanze di mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori interessati all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate.
Si precisa che è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alle indennità ASpI e MiniASpi, alle Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.


domenica 14 settembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. PRIMA PARTE: LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.
Alla luce di ciò è stato emanato il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 agosto 2014, le cui disposizioni si applicano agli accordi stipulati, in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo.
Il decreto affida il compito di individuare le priorità d'intervento in sede territoriale agli accordi quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, al fine di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di competenza territoriale, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo.
Il decreto disciplina, inoltre, i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di criteri:
- termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;
- causali di concessione;
- limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
- tipologie di datori di lavoro;
- lavoratori beneficiari.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
REQUISITI SOGGETTIVI: per quanto riguarda i requisiti soggettivi e con riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento.
Con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, le prestazioni possano essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.
Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile.

CAUSALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO: il trattamento può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. Con riferimento alla sussistenza delle causali si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

LA PROCEDURA: la domanda, corredata dell'accordo, deve essere presentata dall'azienda in via telematica all'Inps e alla Regione entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso del termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l'accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, e trasmesso telematicamente unitamente alla domanda dall'azienda all'INPS.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL TRATTAMENTO:
a) Imprese non soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno
b) Imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno

Al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.