sabato 29 novembre 2014

GESTIONE DEL DURC INTERNO: CHIARIMENTI INPS

Con il messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la nuova gestione del DURC interno cui è subordinata la spettanza dei benefici contributivi.
Con riferimento al computo del termine per regolarizzare, l’Inps precisa che il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate entro 15 giorni dalla notifica e che per quanto concerne la modalità di computo dei termini, qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo; inoltre il giorno di notifica non si computa.
Per quanto riguarda il mancato pagamento delle sanzioni, si richiama il principio in base al quale ai fini della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti contributivi si rende necessario siano versati anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni. Pertanto, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso anche l’importo delle sanzioni, affinché  possa essere formato il DURC interno positivo e possano essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.
Al fine di consentire l’adeguamento a tale principio, l’Istituto ha disposto che i datori di lavoro, i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.
Inoltre, i suddetti, avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale e selezionando l’oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)”, dovranno informare la Sede competente dell’avvenuto versamento delle sanzioni e chiedere l’annullamento del DURC interno negativo.
La Sede potrà annullare il DURC negativo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, abbia inoltrato istanza di rateazione, sempre che riguardi solo  importi dovuti a titolo di sanzioni.
La “rimessione in termini” qui descritta si applica ai preavvisi notificati prima della pubblicazione del presente messaggio.

Infine, è stato precisato che, in considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell’anno, sia da parte delle strutture dell’Istituto che dei contribuenti, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.

domenica 23 novembre 2014

IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN ARRIVO: LEGGE DI STABILITA’ 2015 VS LEGGE 407/90

Con riferimento alla natura della riduzione del costo, l’articolo 12 del disegno della Legge di Stabilità 2015 è ambiguo: mentre da un lato, pare attribuisca la natura di “agevolazione contributiva” alla riduzione del costo del lavoro per tre anni, dall’altro la norma definisce la riduzione un “esonero” contributivo facendo quindi presumere che non si tratti di un’agevolazione contributiva ma piuttosto di una riduzione strutturale del costo del lavoro seppure temporanea.
La differenza è tutt’altro che priva di effetti: infatti se l’intervento dell’articolo 12 fosse qualificato come agevolazione contributiva, scatterebbero in automatico una serie di norme che fissano condizioni tassative e stringenti per la relativa fruizione. Si ricorda infatti che la riduzione spetterebbe esclusivamente nel caso in cui fossero effettivamente rispettati i seguenti requisiti:
1. alla regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi;
2. all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3. al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
4. l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della
contrattazione collettiva;
5. al fatto che l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
6. qualora in azienda ci siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
l’assunzione deve riguardare una professionalità “sostanzialmente” diversa rispetto a quella dei lavoratori
sospesi;
7. alla circostanza che il datore di lavoro deve realizzare il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione (cosiddetto calcolo ULA);
8. al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dai Regolamenti comunitari.
Discutendo, invece, della convenienza rispetto ad altre agevolazioni attualmente vigenti, il disegno di legge di stabilità per il 2015, nell’introdurre lo sgravio triennale totale dei contributi, sopprime una delle agevolazioni storicamente più utilizzate nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, ovvero quella prevista dalla L. n. 407/90. Analizziamo dunque la convenienza delle due previsioni normative:
L. n. 407/1990:  prevede che, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Inoltre, nell’ ipotesi che tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del
Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro.

-          Entità dello sgravio: 50% altri e 100% mezzogiorno e artigiani
-          Durata: 3 anni
-          Arco temporale di applicazione: senza limiti
-          Importo max fruibile: senza limiti
-          Requisito lavoratore: disoccupazione almeno 24 mesi
-          Ripetibile per il singolo lavoratore: sì

Gli sgravi contributivi dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2015 sono concessi per le assunzioni decorrenti da 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, mentre la soppressione dei benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 è definitiva. Dunque, a partire dal 1 gennaio 2016, non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato.
Per la generalità dei datori di lavoro che operano nelle zone del mezzogiorno e per gli artigiani operanti su tutto il territorio nazionale, la soppressione della legge n. 407/1990 risulta più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutele crescenti.
-          Entità dello sgravio: 100%, sono però dovuti i contributi INAIL
-          Durata: 3 anni
-          Arco temporale di applicazione: solo 2015
-          Importo max fruibile: max € 8060 annui
-          Requisito lavoratore: assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi

-          Ripetibile per il singolo lavoratore: no

domenica 16 novembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 26 del 7 novembre 2014, con la quale fornisce precisazioni ed indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà ex artt. 5 e 8, del DL n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e successive modifiche e integrazioni.
PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ACCORDO SINDACALE
Il contratto di solidarietà, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e/o con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), può riguardare tutta l'organizzazione produttiva dell'impresa o le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell'orario di lavoro.
Dopo l'utilizzo continuativo della solidarietà per 24 mesi, l'interruzione necessaria non dovrà essere inferiore ad un mese.
Dopo l'utilizzo della solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l'intero periodo di utilizzo) e dopo l'interruzione di cui sopra, l'eventuale prosecuzione di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità. Per tutte sarà comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale, che contempli anche la necessità dell'esubero.
In relazione alla duplice esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene congrua una percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo pieno su base annua.
Occorre precisare che i contratti di solidarietà, stipulati tra le parti in pendenza di procedure di mobilità avviate ai sensi della L. n. 223/1991, possono essere stipulati sia nel corso della c.d. "fase sindacale" della procedura, sia nel corso della successiva fase amministrativa e pertanto dinanzi all'organo amministrativo preposto.
Il contratto di solidarietà può prevedere la variazione dell'individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsto. È necessario, tuttavia, in tale caso, stipulare un successivo accordo sindacale integrativo, senza riattivare, ove prevista, la procedura ex lege n. 223/1991, che deve contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell'orario di lavoro. L'accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ed alla D.T.L. competente.
LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELL'IMPRESA
L'istanza dell'impresa richiedente il contributo di solidarietà, in duplice copia, di cui una in bollo, deve essere presentata alla D.T.L. competente. Le istanze vengono vagliate seguendo l'ordine cronologico di presentazione presso la D.T.L., dato, quindi, dal protocollo di entrata presso le stesse.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI L. DA PARTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
La D.T.L. competente deve effettuare non solo l'accertamento, con cadenza trimestrale, sull'effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati, con riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale che a quelli operanti presso le diverse unità produttive decentrate, ma anche la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata dall'azienda in sede di proposizione dell'istanza nonché la verifica, tenendo conto degli indicatori economico-finanziari, delle cause del manifestarsi dell'eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ammissione al contributo di solidarietà viene disposta dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione nel limite delle disponibilità finanziarie per tale ammortizzatore sociale.
CONTROLLI DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.
Le D.T.L., qualora in fase di verifica accertino la cessazione dell'attività da parte dell'impresa in corso di solidarietà, per qualunque causa come - a titolo esemplificativo - fallimento, liquidazione volontaria, coatta ecc., devono individuare unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione tale avvenuta cessazione. In tal caso la D.T.L. deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie (codici IBAN) dei medesimi lavoratori
In tali casi, la scrivente Direzione Generale trasmette i dati suddetti all'INPS - sede provinciale competente - e, ai fini dell'erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante da parte dell'Istituto, con mandato diretto trasferisce alla medesima sede provinciale dell'Istituto l'esatto importo totale da erogare ai lavoratori.
Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda, le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire all'impresa.
LICENZIAMENTI
Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l'azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà, ancorché anticipata agli stessi.
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO IN COSTANZA DI REGIME DI SOLIDARIETÀ
In costanza di contratto di solidarietà, si ritiene possibile procedere alla conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto a seguito della conversione la forza lavoro impiegata e la riduzione di orario applicata non si modificano.
Analogamente, nel caso in cui il periodo di formazione dell'apprendista venga a concludersi in costanza di solidarietà, si ritiene possibile la prosecuzione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

In caso di trasferimento di ramo d'azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell'azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell'ambito della procedura di cui all'art. 2112 del codice civile e dell'art. 47 L. n. 428/1990, e che presenti autonoma istanza alla D.T.L. competente.

domenica 9 novembre 2014

INPS: ISTRUZIONI PER BENEFICIARE DELL’INCENTIVO LEGATO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

Con la circolare n. 137 del 5 novembre 2014, l’Inps fornisce le istruzioni per fruire dell’incentivo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli.
Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DL n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, è prevista l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricoli (si veda art. 2135 c.c.) che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni ( ovvero 34 anni e 364 giorni).
I giovani lavoratori assunti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
·         essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
·         essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti: durata almeno triennale, garanzia per il lavoratore di un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue e redazione in forma scritta. Il beneficio viene riconosciuto in caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. Si ricorda però che l’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità: 6 mensilità dopo il primo anno di assunzione, 6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione e, infine, 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati, unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.
Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei consueti requisiti previsti per la generalità dei benefici contributivi.
È però opportuno rammentare che un altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, le quali devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.

Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps un’stanza, la quale potrà essere presentata a partire dal giorno 10 novembre 2014 esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”. Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione A3 .

sabato 1 novembre 2014

L’ONERE DELLA PROVA NEL LICENZIAMENTO INTIMATO VERBALMENTE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22542 del 23 ottobre 2014 ha precisato che l’onere di provare l’avvenuta estromissione orale dal posto di lavoro grava sul lavoratore.
Secondo la giurisprudenza della stessa Corte, infatti, "qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o l’invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente (lavoratore) ai sensi dell'art. 2697, secondo comma del codice civile" pone a carico del lavoratore l'onere della dimostrazione della sua estromissione.

Quindi, la Suprema Corte, nell'affermare che vi è solo la prova dell'allontanamento volontario della lavoratrice ricorrente, ritiene che difetta la prova della estromissione, né la dimostrazione di tale circostanza può essere deducibile, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dalla mancata presentazione della società alla convocazione per il tentativo di conciliazione avanti alla DPL e dalla messa a disposizione, in tale sede, delle energie lavorative della stessa.