Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 26 del 7 novembre 2014, con
la quale fornisce precisazioni ed indicazioni operative sulla procedura di
concessione ed erogazione del contributo di solidarietà ex artt. 5 e 8, del DL
n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e successive
modifiche e integrazioni.
PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ACCORDO SINDACALE
Il contratto di solidarietà,
stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ai sensi
dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e/o con le rappresentanze sindacali
unitarie (RSU), può riguardare tutta l'organizzazione produttiva dell'impresa o
le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o
soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che
rientrino nell'ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica
approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell'orario di
lavoro.
Dopo l'utilizzo continuativo
della solidarietà per 24 mesi, l'interruzione necessaria non dovrà essere
inferiore ad un mese.
Dopo l'utilizzo della
solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l'intero
periodo di utilizzo) e dopo l'interruzione di cui sopra, l'eventuale prosecuzione
di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese
con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità. Per
tutte sarà comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo
verbale di accordo sindacale, che contempli anche la necessità dell'esubero.
In relazione alla duplice
esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la
reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore
al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene congrua una
percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti,
non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo
pieno su base annua.
Occorre precisare che i
contratti di solidarietà, stipulati tra le parti in pendenza di procedure di
mobilità avviate ai sensi della L. n. 223/1991, possono essere stipulati sia
nel corso della c.d. "fase sindacale" della procedura, sia nel corso
della successiva fase amministrativa e pertanto dinanzi all'organo
amministrativo preposto.
Il contratto di solidarietà
può prevedere la variazione dell'individuazione dei singoli lavoratori ai quali
si applica la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il
tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsto. È necessario,
tuttavia, in tale caso, stipulare un successivo accordo sindacale integrativo,
senza riattivare, ove prevista, la procedura ex lege n. 223/1991, che deve
contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione
dell'orario di lavoro. L'accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ed alla D.T.L.
competente.
LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
DA PARTE DELL'IMPRESA
L'istanza dell'impresa
richiedente il contributo di solidarietà, in duplice copia, di cui una in
bollo, deve essere presentata alla D.T.L. competente. Le istanze vengono
vagliate seguendo l'ordine cronologico di presentazione presso la D.T.L., dato,
quindi, dal protocollo di entrata presso le stesse.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI
DI L. DA PARTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
La D.T.L. competente deve
effettuare non solo l'accertamento, con cadenza trimestrale, sull'effettiva
riduzione dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati, con
riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale che a quelli operanti
presso le diverse unità produttive decentrate, ma anche la verifica iniziale di
legittimità della documentazione presentata dall'azienda in sede di
proposizione dell'istanza nonché la verifica, tenendo conto degli indicatori
economico-finanziari, delle cause del manifestarsi dell'eccedenza di personale,
presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETÀ
L'ammissione al contributo di
solidarietà viene disposta dalla Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e degli incentivi all'occupazione nel limite delle disponibilità
finanziarie per tale ammortizzatore sociale.
CONTROLLI DELLA DIREZIONE
TERRITORIALE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.
Le D.T.L., qualora in fase di
verifica accertino la cessazione dell'attività da parte dell'impresa in corso
di solidarietà, per qualunque causa come - a titolo esemplificativo -
fallimento, liquidazione volontaria, coatta ecc., devono individuare unicamente
l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori
interessati e segnalare alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e
degli incentivi all'occupazione tale avvenuta cessazione. In tal caso la D.T.L.
deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie (codici
IBAN) dei medesimi lavoratori
In tali casi, la scrivente
Direzione Generale trasmette i dati suddetti all'INPS - sede provinciale
competente - e, ai fini dell'erogazione diretta ai singoli lavoratori della
quota di contributo loro spettante da parte dell'Istituto, con mandato diretto
trasferisce alla medesima sede provinciale dell'Istituto l'esatto importo
totale da erogare ai lavoratori.
Solo nel caso in cui l'impresa
abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la
propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte
dell'azienda, le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire
all'impresa.
LICENZIAMENTI
Durante il regime di
solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per
giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti
dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga,
l'azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione a tutti i
dipendenti in solidarietà, ancorché anticipata agli stessi.
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO
DI LAVORO IN COSTANZA DI REGIME DI SOLIDARIETÀ
In costanza di contratto di
solidarietà, si ritiene possibile procedere alla conversione di un contratto di
lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in
quanto a seguito della conversione la forza lavoro impiegata e la riduzione di
orario applicata non si modificano.
Analogamente, nel caso in cui
il periodo di formazione dell'apprendista venga a concludersi in costanza di
solidarietà, si ritiene possibile la prosecuzione del rapporto, che si
trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E
CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA
In caso di trasferimento di
ramo d'azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è
possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale
conclusione da parte dell'azienda cessionaria, a condizione che questa
sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell'ambito
della procedura di cui all'art. 2112 del codice civile e dell'art. 47 L. n.
428/1990, e che presenti autonoma istanza alla D.T.L. competente.