Sandra, Paola, Francesca, Stefania, Francesco, Valentina, Giulia, Sara
sabato 20 dicembre 2014
RIMBORSO DELLE QUOTE DI TFR NEL CASO DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI
La Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con interpello n. 33 del 17
dicembre 2014 ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità di
richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate
durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società
sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n.
291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art
5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del
flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa.
Il quesito afferisce, inoltre,
alla problematica riguardante la maturazione o meno del TFR ex art. 2120 c.c.
dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D.
n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di
integrazione salariale.
Il Ministero, in risposta alla
prima parte del quesito, richiama quanto chiarito dall’INPS con circ. n.
141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a
procedure concorsuali il diritto al rimborso delle quote di TFR matura in
considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei
rapporti di lavoro.
Qualora le imprese di cui
sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati,
resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante
il periodo di concessione tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra
citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste.
Con riferimento ai periodi di
eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il Ministero
ricorda che, anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure
concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento
interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere
le quote di TFR a carico della CIGS.
Infine, per quanto concerne la
terza questione, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non
necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha
luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte,
la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra
dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto.
Diversamente, nel caso di
richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, sussiste la
continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita
fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di
fruizione della CIGS pertanto che continuano a maturare le quote di TFR con
riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.
sabato 13 dicembre 2014
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE E RENDITE VITALIZIE: VERSAMENTO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015
Con il messaggio n. 9616 del
12 dicembre 2014, a causa delle difficoltà insorte nel contesto dell’operazione
di modifica delle deleghe RID e visto il perdurare di difficoltà riconducibili
alla suddetta operazione è stato disposto che tutte le rate non pagate per i
mesi da dicembre 2013 a novembre 2014 possano essere versate entro e non oltre
il 28 febbraio 2015, le rate versate in ritardo nel suddetto intervallo
temporale saranno quindi da considerare come tempestivamente e regolarmente
versate.
Al fine di fornire ogni utile
informazione all’utente che debba attivare (o riattivare) presso il proprio
istituto di credito la delega RID con la sottoscrizione della clausola dell’importo
fisso predeterminato (tale clausola è obbligatoria in quanto INPS non ha aderito
al servizio di addebito diretto europeo SEPA SDD mantenendo l’attuale iter di
incasso RID a importo fisso predefinito non stornabile, per il quale non
sussiste per il debitore la facoltà di esercizio del diritto di rimborso entro
le 8 settimane ), l’Istituto ha reso disponibile il fac-simile di
modulo RID (già allegato al
messaggio 4786 del 20.5.2014) contenente le indicazioni per la sua corretta
compilazione.
sabato 6 dicembre 2014
PENSIONI: AL VIA IL REGIME “OPZIONE DONNA”
Con il Messaggio n. 9304 del
02 dicembre 2014, l’Inps informa che le lavoratrici possono optare in via
sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti
requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento
pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
(c. d. regime sperimentale donna), ai sensi dell’art. 1 c. 9 della L. n. 243/2004,
in quanto l’art. 24 c. 14 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Già con il messaggio n. 9231
del 28 novembre 2014 erano stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle
modalità di esercizio dell’opzione in oggetto, nell’attesa di chiarimenti da
parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Inps, con il medesimo
messaggio, ha precisato che le lavoratrici intenzionate a fruire della
cosiddetta “opzione donna” per andare in pensione, con 57 anni e 3 mesi di età
(58 anni e 3 mesi per le autonome) e 35 anni di contributi, possono presentare
la relativa domanda all’atto del pensionamento e non più entro il mese in cui maturano
i requisiti.
La pensione di anzianità, in
presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni
previste dalla legge, ovvero cessazione dell’attività di lavoro subordinato e
apertura della cd. finestra, decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda. Pertanto, le lavoratrici che
perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della
pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono
presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle
disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la
cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del
relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla
pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione
della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di
perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
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