sabato 20 dicembre 2014

LO STUDIO PASERIO AUGURA UN BUON NATALE E UN SERENO 2015



Sandra, Paola, Francesca, Stefania, Francesco, Valentina, Giulia, Sara

RIMBORSO DELLE QUOTE DI TFR NEL CASO DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con interpello n. 33 del 17 dicembre 2014 ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n. 291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art 5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa.
Il quesito afferisce, inoltre, alla problematica riguardante la maturazione o meno del TFR ex art. 2120 c.c. dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D. n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il Ministero, in risposta alla prima parte del quesito, richiama quanto chiarito dall’INPS con circ. n. 141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali il diritto al rimborso delle quote di TFR matura in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro.
Qualora le imprese di cui sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste.
Con riferimento ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il Ministero ricorda che, anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS.
Infine, per quanto concerne la terza questione, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto.

Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della CIGS pertanto che continuano a maturare le quote di TFR con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.

sabato 13 dicembre 2014

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE E RENDITE VITALIZIE: VERSAMENTO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015

Con il messaggio n. 9616 del 12 dicembre 2014, a causa delle difficoltà insorte nel contesto dell’operazione di modifica delle deleghe RID e visto il perdurare di difficoltà riconducibili alla suddetta operazione è stato disposto che tutte le rate non pagate per i mesi da dicembre 2013 a novembre 2014 possano essere versate entro e non oltre il 28 febbraio 2015, le rate versate in ritardo nel suddetto intervallo temporale saranno quindi da considerare come tempestivamente e regolarmente versate.
Al fine di fornire ogni utile informazione all’utente che debba attivare (o riattivare) presso il proprio istituto di credito la delega RID con la sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato (tale clausola è obbligatoria in quanto INPS non ha aderito al servizio di addebito diretto europeo SEPA SDD mantenendo l’attuale iter di incasso RID a importo fisso predefinito non stornabile, per il quale non sussiste per il debitore la facoltà di esercizio del diritto di rimborso entro le 8 settimane ), l’Istituto ha reso disponibile il fac-simile di

modulo RID (già allegato al messaggio 4786 del 20.5.2014) contenente le indicazioni per la sua corretta compilazione.

sabato 6 dicembre 2014

PENSIONI: AL VIA IL REGIME “OPZIONE DONNA”

Con il Messaggio n. 9304 del 02 dicembre 2014, l’Inps informa che le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna), ai sensi dell’art. 1 c. 9 della L. n. 243/2004, in quanto l’art. 24 c. 14 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Già con il messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 erano stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell’opzione in oggetto, nell’attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Inps, con il medesimo messaggio, ha precisato che le lavoratrici intenzionate a fruire della cosiddetta “opzione donna” per andare in pensione, con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le autonome) e 35 anni di contributi, possono presentare la relativa domanda all’atto del pensionamento e non più entro il mese in cui maturano i requisiti.
La pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge, ovvero cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della cd. finestra, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.