Con la circolare n. 118 del 3
ottobre 2014, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative riguardanti il
bonus occupazionale connesso all’assunzione dei giovani ammessi al programma
“Garanzia Giovani”, così come disciplinato dal decreto direttoriale dell’8
agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1. DATORI
DI LAVORO: l’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a
prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che senza esservi tenuti
assumano un lavoratore con le caratteristiche di seguito descritte;
2. LAVORATORI:
giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia
Giovani www.garanziagiovani.gov.it., di età compresa tra i 15 e i 29 anni (e
364 giorni) cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi, non
occupati né inseriti in un percorso di formazione.
I minorenni
possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e
formazione; dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età
sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il
giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione. Inoltre l’incentivo
spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato
già compiuto;
3. RAPPORTI
INCENTIVATI: l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014
al 30 giugno 2017.
L’incentivo
spetta:
-
per le assunzioni a tempo determinato (anche a
scopo di somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi (spetta a
condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il
periodo minimo di sei mesi);
-
per le assunzioni (anche a scopo di
somministrazione) a tempo indeterminato;
-
per i rapporti di lavoro con operai a tempo
indeterminato (OTI) e determinato (OTD);
-
per i rapporti di lavoro subordinato instaurati
in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo
spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un
orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’INCENTIVO
NON SPETTA PER I RAPPORTI DI APPRENDISTATO, DI LAVORO DOMESTICO, INTERMITTENTE,
RIPARTITO E ACCESSORIO.
Per i
rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in
Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le
assunzioni a tempo indeterminato.
4. AMBITO
TERRITORIALE E AMMISSIBILITA’: l’incentivo spetta anche se il rapporto di
lavoro si svolge al di fuori della
provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito
territoriale di accreditamento del soggetto
privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei
confronti dello specifico giovane. Ai fini della normativa in commento è
necessario fare riferimento alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la
sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente
dalla residenza del giovane da assumere;
5.
IMPORTO
DELL’INCENTIVO: Importo dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e
della classe di profilazione del giovane ammesso al programma:
A) assunzione
a tempo determinato(anche in
somministrazione) di durata superiore
o uguale a 6 mesi: incentivo pari ad 1.500€
per profilazione alta e pari a 2.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non
previsto per profilazioni media e bassa;
B) assunzione
a tempo determinato (anche in
somministrazione) di durata superiore
o uguale a 12 mesi: incentivo pari a 3.000€ per profilazione alta e pari a 4.000€
per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e
bassa;
C) assunzione
a tempo indeterminato (anche in
somministrazione): incentivo pari a 1.500
€ per profilazione bassa, 3.000€ per profilazione media, 4.500€ per
profilazione alta e 6.000€ per profilazione molto alta;
6. CONDIZIONI
DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO: L’incentivo è subordinato ai seguenti requisiti: regolarità
prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, osservanza
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e
15, della legge 92/2012, alla circostanza che il relativo importo non superi i
limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de
minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. L’incentivo non è
cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o
contributiva.
7. PROCEDIMENTO
DI AMMISSIONE: il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di
ammissione all’incentivo, indicando:
-
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o
potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero
la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
-
la regione e la provincia di esecuzione della
prestazione lavorativa.
La domanda
deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line
“GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet
www.inps.it.
Entro il
giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, previe opportune verifiche in
ordine al rispetto dei requisiti e alla disponibilità dei fondi, comunica esclusivamente
in modalità telematica che è stato
prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo,
calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare: la comunicazione
dell’Inps è consultabile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro 7
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva
dell’Istituto, il datore di lavoro per accedere all’incentivo deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare
l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro 14
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva
dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, a pena di
decadenza, l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della
prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata
mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno
dell’applicazione “DiResCo.”
È possibile
indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto
diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché
nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia non
incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza (questa
particolarità non vale perla provincia autonoma di Trento).
L’Inps,
mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa
i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o
negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio.