domenica 26 ottobre 2014

VEICOLI AZIENDALI: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DAL 3 NOVEMBRE P.V.

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con la circolare n. 15513/14 ricorda che a partire dal 3 novembre 2014 saranno operative alcune nuove regole riguardanti specifiche situazioni di utilizzo di veicoli aziendali.
La nuova normativa, che modifica il testo del Codice della Strada, prevede che un uso temporaneo di un mezzo aziendale da parte di una terza persona non intestataria, che si prolunghi per più di 30 giorni, debba essere comunicato ai fini della variazione sulla carta di circolazione e dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei Veicoli.
Le casistiche richiamate riguardano l’ipotesi di comodato, custodia giudiziale e locazione senza conducente.
Si ricorda che la novella normativa va ad incidere anche sui veicoli intestati ad aziende, individuali o società.
Nel  caso del comodato viene previsto uno specifico obbligo di comunicazione, al fine unico di far annotare la situazione di temporaneo uso del mezzo da parte del non intestatario, sul Registro Nazionale dei Veicoli.
Tale comunicazione dovrà essere operata dall’intestatario del mezzo, quale comodante o locatore, utilizzando l’apposita modulistica allegata alla citata circolare.
Saranno da annotare gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 in poi, mentre saranno facoltativamente annotabili quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di vigore della normativa, poi prorogata) e il 2 novembre 2014.

La comunicazione sarà effettuata dal dante causa, ovvero dall’azienda comodante o locatrice, e a fronte di essa sarà rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione sul già citato Registro. Viene specificato, dal Ministero, come ai fini di una regolare circolazione dei mezzi non sia necessario avere a bordo l’attestazione ricevuta.

sabato 18 ottobre 2014

LAVORO OCCASIONALE: LA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO NON SI APPLICA IN PRESENZA DI VALIDA DOCUMENTAZIONE

Con la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicabilità della maxisanzione per lavoro nero di cui all’art. 4 della L. 138/2010 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Il Ministero precisa che la citata sanzione non si applica in presenza di una valida documentazione, intesa come documentazione fiscale obbligatoria quale versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su modello 770 prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.
Con riferimento al suddetto contesto si ricorda che già la circolare n. 38/2010 della Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro precisava che "il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto...". Tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all'accertamento.
Si rammenta anche che il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si caratterizza per l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ed impone, pertanto, di considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista laddove la soglia supera di 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri
elementi significativi al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA.

In merito, la menzionata circolare n. 38/2010, ha già specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di "valida documentazione fiscale" laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo.

venerdì 10 ottobre 2014

INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA: UN EXCURSUS SULLE RECENTI PRONUNCE

INTERPELLO N. 16/2014: riguardante nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, nello specifico, se detta nomina è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.
Le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia continuerà ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività per evitare che, per ritardi nella contrattazione i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto i RLS il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.

INTERPELLO N. 17/2014: riguardante la possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza l’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda e che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del gruppo individuato.

INTERPELLO N. 18/2014: riguardo l’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego e in particolare che la predetta visita possa essere svolta anche al di fuori orario di lavoro e che il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita deve essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

INTERPELLO N. 19/2014: riguardo l’aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore e per il quale sono previste delle percentuali minime di frequenza.

INTERPELLO N. 20/2014: riguardo l’obbligo per le imprese con più di 15 lavoratori dell’elezione o della designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e che l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle RSA solo nel caso in cui non sia presente una rappresentanza sindacale costituita a norma dell’articolo 19 della L. n. 300/1970.

INTERPELLO N. 21/2014: riguardante i 6 criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute  e sicurezza sul lavoro volti a garantire un’adeguata combinazione tra competenza, esperienza e capacità didattica del docente.

INTERPELLO N. 22/2014: riguardante la dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all’azienda.


INTERPELLO N. 23/2014: riguardante le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 con particolare riferimento alla formazione aggiuntiva prevista dal predetto D.P.R. impartita al fine di assicurare che tutti coloro i quali accedono ad ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti in tali ambienti.

domenica 5 ottobre 2014

BONUS OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI (PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI): PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative riguardanti il bonus occupazionale connesso all’assunzione dei giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani”, così come disciplinato dal decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1.       DATORI DI LAVORO: l’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che senza esservi tenuti assumano un lavoratore con le caratteristiche di seguito descritte;
2.       LAVORATORI: giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it., di età compresa tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni) cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione.
I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione. Inoltre l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto;
3.       RAPPORTI INCENTIVATI: l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta:
-        per le assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi (spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi);
-        per le assunzioni (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato;
-        per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD);
-        per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’INCENTIVO NON SPETTA PER I RAPPORTI DI APPRENDISTATO, DI LAVORO DOMESTICO, INTERMITTENTE, RIPARTITO E ACCESSORIO.
Per i rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
4.       AMBITO TERRITORIALE E AMMISSIBILITA’: l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della  provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di  accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane. Ai fini della normativa in commento è necessario fare riferimento alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere;
5.       IMPORTO DELL’INCENTIVO: Importo dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al programma:

A) assunzione a tempo determinato(anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi: incentivo pari ad 1.500€ per profilazione alta e pari a 2.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;
B) assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi: incentivo pari a 3.000€ per profilazione alta e pari a 4.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;

C) assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione): incentivo pari a 1.500 € per profilazione bassa, 3.000€ per profilazione media, 4.500€ per profilazione alta e 6.000€ per profilazione molto alta; 

6.     CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO: L’incentivo è subordinato ai seguenti requisiti: regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente  l’adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

7.       PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE: il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
-        il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
-        la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, previe opportune verifiche in ordine al rispetto dei requisiti e alla disponibilità dei fondi, comunica esclusivamente in modalità telematica che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare: la comunicazione dell’Inps è consultabile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro per accedere all’incentivo deve,  se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”
È possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza (questa particolarità non vale perla provincia autonoma di Trento).
L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio.