giovedì 29 gennaio 2015

LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI ADDETTI ALLA RICERCA E SVILUPPO

Vista l’importanza e la strategicità delle attività di ricerca e sviluppo, la L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha rivisto le agevolazioni legate agli investimenti effettuati con questa finalità, originariamente disciplinate dal  D.L. n. 145/2013 convertito dalla L. n. 9/2014, prevedendo un credito d’imposta rivolto alle imprese di tutti i settori che investano in ricerca e sviluppo, a partire dal 31 dicembre 2014 fino al 31 dicembre del 2019 pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
L’importo massimo annuale fruibile per ciascun beneficiario è pari a 5 milioni di euro, a condizione che siano sostenute spese pari ad almeno 30.000 euro.
Tra le spese ammissibili per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale rientrano anche quelle relative alle assunzioni di personale altamente qualificato destinato ad operare nelle attività di ricerca e sviluppo; nella definizione di tali soggetti si riferisce ai possessori di un titolo di dottore di ricerca, o di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education), oppure, agli iscritti ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera. Sono, altresì, ricomprese le spese correlate a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, o con altre imprese comprese le startup innovative. 
In questi casi il credito d’imposta riconosciuto all’azienda arriva al 50%.
Inoltre si ricorda che l’incentivo già pre
visto per le assunzioni di personale altamente qualificato dal D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012, ha terminato la sua operatività il 31 dicembre 2014

sabato 24 gennaio 2015

31 GENNAIO 2015: TERMINE PER LA COMUNICAZIONE PERIODICA LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Si ricorda che le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2014, lavoratori in somministrazione sono tenute a comunicare entro il 31 gennaio 2015 alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazione dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione oltre alla durata dei contratti e alla qualifica dei lavoratori interessati.
I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello, sono:
·         il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
·         i motivi dell’utilizzo;
·         la durata dei contratti;

·         il numero e la qualifica dei lavoratori (la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico).
L’invio potrà avvenire tramite: consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
Si ricorda inoltre che la comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di lavoro somministrato. Infatti, l’azienda utilizzatrice di lavoratori somministrati dovrà comunicare anche il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione stesso. Soltanto ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione.

La norma prevede, in caso di mancato o non corretto adempimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

sabato 17 gennaio 2015

INAIL: LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI INFORTUNI IN ITINERE E DEVIAZIONI PER RAGIONI PERSONALI

Con circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, l’Inail ha diffuso le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere con particolare riferimento ai casi di deviazione dal tragitto casa-lavoro per motivi di carattere personale e familiare.
Come noto l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate[…]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
In particolare, quesiti sono stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio.
L’Istituto, acquisito il parere dell’Avvocatura generale, ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni di cui all’oggetto, per i motivi che di seguito si espongono.
Infatti, anche la Suprema Corte ha più volte evidenziato che per verificare se la scelta della deviazione del percorso casa-lavoro e viceversa, nonché dell’uso del mezzo privato da parte del lavoratore sia necessitata, si deve fare riferimento agli “standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare”.
A tal proposito, la Suprema Corte ha tuttavia sottolineato che “la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari […]”.
Ciò premesso, in considerazione del criterio interpretativo esposto nonché dell’orientamento univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati.

Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.