domenica 12 luglio 2015

Congedo parentale: estensione del periodo di fruizione e istruzioni per la presentazione delle istanze

Con il messaggio n. 4576 del 6luglio 2015, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.
L’Istituto ha comunicato che in attesa dell’adeguamento degli applicativi web utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale con il seguente codice: SR23.
La domanda cartacea potrà essere utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.


Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

La presentazione delle domande cartacee,  per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015.

domenica 5 luglio 2015

Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro sulla base del ruolo ricoperto, a prescindere dalla formalizzazione dell’incarico

Con la sentenza n. 27173/2015 la Corte di Cassazione, sezione penale, si è espressa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, circa la responsabilità di cui è investito il direttore generale di una struttura aziendale, il quale risulta destinatario, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.
Il caso è quello del presidente del consiglio d’amministrazione di una impresa nella sua qualità di dirigente dell'azienda veniva condannato perché ritenuto responsabile della morte di un dipendente per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore attrezzature idonee ai fini della sicurezza.

È emerso, inoltre, che il dirigente, responsabile dell’attività produttiva e titolare di poteri di spesa, doveva essere considerato quale datore di lavoro, del dipendente deceduto.