Con il messaggio n. 2028 del
19 marzo 2015, l’Inps ha fornito alcune delucidazioni in merito agli effetti sulle
indennità in ambito ASpI nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro
subordinato e nell’ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a
tempo parziale.
EFFETTI SULLE INDENNITÀ IN
AMBITO ASPI NELLE IPOTESI DI RIOCCUPAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO:
- trova applicazione l’istituto della sospensione nell’ipotesi
in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi
con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e
il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione;
- decade dalla prestazione l’assicurato che sia
rioccupato con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei
mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da
imposizione;
- continua a percepire l’indennità di
disoccupazione ASpI in corso di fruizione l’assicurato che sia rioccupato con
rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei
mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui
reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.
Tali indicazioni trovano
applicazione anche in relazione alla indennità di disoccupazione miniASpI, la
cui sospensione è ammessa però, per un periodo massimo di cinque giorni.
EFFETTI SULLE INDENNITÀ IN
AMBITO ASPI NELLE IPOTESI DI CESSAZIONE DA RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A
TEMPO PARZIALE:
- nell’ipotesi in cui un
assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o
dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore se dal rapporto ancora in
essere percepisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, ricorrendo tutti gli altri
requisiti, potrà presentare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o
miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro
dipendente.