Con la Risposta all’interpello
n. 9 del 17 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito la corretta
interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede
che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della
responsabilità solidale negli appalti.
Il Ministero, nelle premesse,
ricorda che l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 individua un regime di
responsabilità solidale tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali
subappaltatori, avente ad oggetto i trattamenti retributivi, nonché il
versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in
relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto e al periodo di esecuzione dello
stesso, entro il limite di due anni dalla sua cessazione; tale disciplina fa
comunque salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo
e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Si ricorda, inoltre, che l’art.
9, comma 1, D.L. n. 76/2013 convertito nella L. n. 99/2013, ha specificato che
le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
possano esplicare i propri effetti solo con riferimento ai trattamenti
retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto, con
esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
L’istituto della responsabilità
solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto e la
previsione che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai
contratti collettivi applicati a tali lavoratori è da ritenersi conforme alla
ratio della norma.