domenica 31 maggio 2015

Comunicazione telematica della “Offerta di conciliazione”: obbligo dal 1° giugno 2015

Con la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti, così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015
La comunicazione dovrà essere effettuata, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, qualora si proceda ad attivare la procedura conciliativa facoltativa prevista per:

 - lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
 - lavoratori trasformati da un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
 -  lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato 7 marzo 2015;
 -  lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

La procedura comunicativa diverrà obbligatoria dal 1° giugno 2015, data di attivazione del sistema informatico.
L’omessa comunicazione integrativa prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.


La procedura è accessibile nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), all’interno del quale sarà disponibile una applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione.

domenica 24 maggio 2015

CCNL Studi professionali: il rinnovo del 1° aprile 2015 introduce il contratto di reimpiego per gli over 50 e i disoccupati di lungo periodo

Tra gli aspetti innovativi del nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali, siglato il 17 aprile scorso, che avrà validità dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018, oltre al lavoro a chiamata e al congedo parentale fruibile a ore, emerge il c.d. contratto di reimpiego.
Si tratta dell’istituto maggiormente innovativo ed è disciplinato dall’articolo 55 del nuovo Ccnl.
Consiste in una particolare fattispecie contrattuale che segue la linea tracciata dal Jobs act, in materia di tutele crescenti. La finalità è quella di incentivare l’occupazione stabile, con un occhio di riguardo ai soggetti svantaggiati e garantendo al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello di inquadramento (per i primi 18 mesi dalla data di assunzione) e di un livello per i successivi 12 mesi.
Il contratto di reimpiego può essere stipulato esclusivamente nella declinazione a tempo indeterminato, nei confronti dei seguenti soggetti:

·         lavoratori over 50;
·         inoccupati o disoccupati di lunga durata (disoccupati di lunga durata: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; inoccupati di lunga durata, coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani).

Il datore di lavoro che voglia attivare questo contratto dovrà farsi rilasciare dal lavoratore l’idonea documentazione che certifica lo stato di disoccupazione.
Il contratto di reimpiego è precluso nei confronti dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato, oltre a non essere applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello.

Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, previa verifica dei requisiti, il datore di lavoro potrà godere anche dell’esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014.

domenica 17 maggio 2015

Domanda per l’assegno a sostegno della natalità

Con la circolare n. 93 del 8 maggio 2015, l’Inps fornisce le prime istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda per l’assegno a sostegno della natalità previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o  adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti (che devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda):

CITTADINANZA ITALIANA, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

RESIDENZA IN ITALIA;

CONVIVENZA CON IL FIGLIO: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;

ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.


L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal  mese di nascita/ingresso in famiglia.

domenica 10 maggio 2015

IRAP: la deduzione per incremento occupazionale

L’art. 1 c. 132 della L. n. 147/2013 ha introdotto la c.d. “Deduzione per incremento occupazionale”, e nel quadro IS del modello IRAP 2015 è stato previsto il nuovo rigo IS6 che contempla, appunto, l’esposizione di tale dato.
La deduzione per incremento occupazionale spetta per i soggetti passivi IRAP di seguito elencati:

·         società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali;
·         società di persone (snc, sas) incluse le società semplici;
·         imprese individuali;
·         lavoratori autonomi sia in forma individuale che associata;
·         produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli in regime di esonero;
·         enti non commerciali;
·         società ed enti non residenti.

NUOVE ASSUNZIONI: la prima condizione richiesta per poter fruire della deduzione è l’effettuazione di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE: altro importante requisito, è che alla fine del periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni/trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, deve risultare incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente, dovendo sussistere una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente.

PER QUALI LAVORATORI SPETTA LA DEDUZIONE: per ciascun nuovo lavoratore assunto per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

MISURA DELLA DEDUZIONE: la deduzione spetta in misura pari al minore tra: 1) il costo effettivo del personale neoassunto, 2) il valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (valore da ragguagliare alla durata del rapporto di lavoro nell’anno) 3) l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

CUMULABILITA’: la deduzione per incremento occupazionale è cumulabile con la deduzione c.d. cuneo fiscale.

DECADENZA: La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.


NEW-CO E SOCIETA’ CONTROLLATE/COLLEGATE: per le imprese di nuova costituzione e per le aziende considerate controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., sono state stabilite regole particolari ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale con riferimento, rispettivamente, allo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti e alle diminuzioni occupazionali verificatesi in società del gruppo o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.


ENTI NON COMMERCIALI: assumono rilevanza solo i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale (sia in ragione dell’attribuzione della deduzione, sia per il calcolo della base occupazionale). Inoltre, non risultano rilevanti i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale.

domenica 3 maggio 2015

Dote Impresa: incentivi all’assunzione di persone con disabilità in Lombardia

Con l’intento di promuovere l’inserimento e il reinserimento occupazionale delle persone con disabilità, la Regione Lombardia ha approvato l’avviso “Dote Impresa – Incentivi all’assunzione di persone con disabilità”.
Di seguito, evidenziamo i principali contenuti dell’incentivo:

·  DESTINATARI: persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile che attesti i requisiti di cui all’art. 1 della legge 68/1999. In particolare, si fa riferimento a:

1.   persone con disabilità disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%);
2.   giovani dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di qualunque ordine e grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

·    TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO INCENTIVABILI: assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso; assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute antecedentemente alla data di pubblicazione dell’Avviso e comunque successivamente al 01/01/2014 e che risulteranno attive presso lo stesso datore di lavoro alla data del 31/08/2015 (in tal caso il beneficio è riconosciuto a titolo di contributo per le spese di funzionamento connesse al rapporto di lavoro nel periodo successivo alla presentazione della domanda); le prestazioni lavorative in regime di somministrazione (il beneficio è dell’impresa utilizzatrice).

Non permettono l’accesso al beneficio le seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro occasionale, lavoro accessorio, lavoro o attività socialmente utile (lsu – asu), lavoro autonomo nello spettacolo, contratto di agenzia, associazione in partecipazione, lavoro intermittente.

·  CARATTERISTICHE E VALORE DELL’INCENTIVO: l’agevolazione consiste in un incentivo economico una tantum a favore dell’impresa che assume, o utilizza in regime di somministrazione, una persona in possesso dei requisiti stabiliti (vedi destinatari). L’incentivo è erogato in regime di de minimis.
L’incentivo è graduato in relazione alla percentuale di invalidità, alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione e varia da un minimo di 2.500 a un massimo di 16.000 euro.

·         MODALITÀ DI ACCESSO ALL’INCENTIVO: la domanda di incentivo all’assunzione deve essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale SiAge raggiungibile all’indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del 28 aprile 2015 e comunque entro le ore 17 del 1° febbraio 2016. Le richieste di contributo per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione dell’Avviso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 31 agosto 2015.