Lo studio rimarrà chiuso per ferie nei giorni 24 - 27 e 31 dicembre.
Le pubblicazioni riprenderanno dal 7 gennaio 2014.
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Dal testuale disposto normativo si evince come risultino tassativamente
indicati i casi in cui sussiste l’obbligo di provvedere all’addestramento
specifico del lavoratore; in particolare, dalla lettura dell’art. 37 emerge che
i casi in cui è previsto l’obbligo formativo si caratterizzano per una
sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il
lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell’azienda
ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal
lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo.
L’art. 8 c. 7 del
D.Lgs. 252/2005 fisserebbe il principio di irrevocabilità della destinazione
del Tfr alla previdenza complementare, in quanto non sarebbe più possibile
revocare tale scelta né in costanza di rapporto né in futuro in caso di cambio
di attività lavorativa: si tratta di un principio da cui traspare la volontà di
introdurre degli automatismi volti a spingere sulla diffusione della previdenza
complementare.
Con l’ultimo accordo per il rinnovo del
CCNL dei lavoratori in somministrazione del settembre 2013, è stato introdotto
un interessante strumento sperimentale di flessibilità per le imprese che
intendano fruire del lavoro somministrato; si tratta di una nuova modalità di
utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato con un monte ore
garantito (MOG).|
TIPOLOGIA
DI LAVORATORE
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CONTRIBUTO
PREVISTO
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1)
giovani fino a 29 anni e 364 giorni residenti/domiciliati in Lombardia senza
impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
2) disoccupati da oltre 12 mesi;
3)
OVER 50: disoccupati da oltre 6 mesi o cassintegrati in CIGD/CIGS con causali
di cessazione dell’attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi
con previsione di esuberi;
4)
OVER 45: disoccupati da almeno 6 mesi o cassintegrati (CIGD/CIGS) con titolo di studio <diploma II
ciclo/qualifica professionale.
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1)
tempo indeterminato contributo regionale fino a €8.000,00;
2) tempo determinato di minimo 12 mesi contributo regionale fino a €
3.000,00.
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Assunti
come DIRIGENTI: ex dirigenti over 50 e/o senza impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi.
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1)
tempo indeterminato contributo regionale fino a €10.000,00;
2) tempo
determinato di minimo 12 mesi contributo regionale fino a € 5.000,00.
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Assunti
da IMPRESE SOCIALI costituite ai sensi della L.118/05 e del D.Lgs. 155/06 da
imprenditori che abbiano concluso un
periodo di autoimprenditorialità. I lavoratori assunti devono essere,
alternativamente:
1)
lavoratori in CIGD/CIGS con causali di cessazione dell’attività, procedure
concorsuali, presenza di accordi su esuberi;
2)
lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga.
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1)
tempo indeterminato contributo regionale fino a € 8.000,00 (erogato in regime
de minimis);
2)
) tempo determinato di minimo 12 mesi contributo regionale fino a € 3.000,00
(erogato in regime de minimis).
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Ai tirocini in corso di svolgimento alla
data di entrata in vigore dei presenti indirizzi continua ad applicarsi la
normativa vigente alla data del loro avvio anche in caso di proroga.
Infatti il 30 settembre u.s. è
scaduto il termine entro il quale la Conferenza Stato Regioni avrebbe dovuto
definire le linee guida per l’avvio semplificato dell’apprendistato
professionalizzante sulla base dei criteri e principi individuati dal DL
76/2013 (L. 99/2013).
In base alle
novità introdotte, il DURC "in corso di validità" deve essere acquisito:
per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art.38,
co.1, lett.i), D.Lgs. n.163/06; per l’aggiudicazione del contratto; per la stipula
del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni
relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di
regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di
regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.