venerdì 21 ottobre 2011

LA DEROGABILITA’ ALLA LEGGE E AL CONTRATTO COLLETTIVO: I CONTRATTI DI PROSSIMITA’

Una delle novità della Manovra di Ferragosto che ha introdotto una svolta per il diritto del lavoro e le relazioni industriali è contenuto nell’art. 8, recante la possibilità per i contratti di prossimità di derogare sia alla contrattazione collettiva nazionale che alla legge, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Il Governo ha voluto così attribuire alle parti sociali non solo la facoltà, ma anche delegare la responsabilità, di regolamentare direttamente alcuni importanti aspetti del rapporto di lavoro: viene così spostato in capo al Sindacato il compito di promuovere la produttività aziendale e, di conseguenza, la crescita economica dell’intero Paese risultando più vicino alla realtà aziendale e alle esigenze del datore e dei lavoratori intervenendo con strumenti flessibili e più adeguati.
In un contesto comunque poco chiaro dal punto di vista sindacale, subito dopo l’approvazione della Manovra, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a rivedere, quanto prima, il contenuto dell’art. 8.
In attesa delle decisioni del Governo, l’art. 8 prevede ad oggi che i contratti collettivi, sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero sottoscritti dalle rappresentanze che operano in azienda, possono realizzare specifiche intese aventi efficacia erga omnes verso tutti i lavoratori interessati.
Tali intese potranno riguardare la regolazione di materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione e finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all’emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
Rimangono escluse dall’ambito di operatività di tali accordi talune forme di recesso dal rapporto di lavoro, quali il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, nonché il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

giovedì 13 ottobre 2011

IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI IN SOPRANNUMERO AL SUD

Il Decreto Legge 70/2011, in sede di conversione in Legge 106/2011, ha subito alcune modifiche riguardanti il riconoscimento del credito d’imposta per le assunzioni in soprannumero al sud.
Il beneficio del credito d’imposta è destinato a tutti i datori di lavoro che nel periodo 14 maggio 2011 – 13 maggio 2012 effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, in soprannumero, di lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia.
Il beneficio per tali assunzioni prevede, per ogni nuovo lavoratore assunto, un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti comprendenti la retribuzione lorda, i contributi obbligatori, gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali:
  • nei 12 mesi successivi all’assunzione, nel caso di soggetti “svantaggiati
  • nei 24 mesi successivi all’assunzione, nel caso di soggetti “molto svantaggiati”.
Il credito d’imposta riconosciuto va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il Mod. F24 entro 3 anni dalla data di assunzione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a)      se manca il requisito principale, e quindi non siano state effettuate assunzioni in soprannumero e di conseguenza il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nel periodo indicato dal decreto (14.05.2011 – 13.05.2011);
b)      se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c)       nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni superiori a 5.000 €, oppure in caso di violazione alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nonché condanne per condotta antisindacale.
Nel caso a) il datore di lavoro decade solo dal beneficio, nei casi b) e c), invece, il datore di lavoro è tenuto anche alla restituzione del credito d’imposta di cui ha già usufruito.
Per l’attuazione della norma dovrà essere emanato un apposito decreto interministeriale in cui verranno esposte anche le istruzioni operative per poter richiedere il beneficio.

venerdì 7 ottobre 2011

MANOVRA DI FERRAGOSTO: LO SPOSTAMENTO DELLE FESTIVITA’

L’entrata in vigore il 17 settembre 2011 della Manovra di Ferragosto ha introdotto numerose novità in tema di amministrazione del personale, tra cui lo spostamento delle festività.
Con l’art. 1 comma 24 della Manovra di Ferragosto sono state ridotte le possibilità per i dipendenti di fruire dei “ponti lunghi” legati alle festività infrasettimanali laiche introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede (quindi le festività non religiose), nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, visto lo slittamento delle stesse al venerdì precedente ovvero al lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale domenica.
Nessuna modifica si avrà nella gestione e nel trattamento riservato alle festività religiose, ma la legge salva anche espressamente dall'applicazione della nuova disciplina le festività del:


25 aprile, Festa della Liberazione
  1° maggio, Festa dei Lavoratori
    2 giugno, Festa della Repubblica

 



Le modalità e i tempi di slittamento di tali festività saranno stabilite dal Governo con provvedimento da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, relativo all’anno successivo: quindi le festività relative al 2012 dovranno essere oggetto di disposizione entro il 30 novembre di quest’anno.
La giustificazione di una tale scelta è individuabile nella volontà del Governo di incrementare la produttività del lavoro attraverso la riduzione dell’”effetto ponte”. L’introduzione delle nuove disposizioni non sembrano avere alcun riflesso sulla gestione del personale dipendente: infatti le festività in questione non vengono abolite ma vengono infatti semplicemente “slittate” ad un altro giorno infrasettimanale. Nel solo caso in cui la celebrazione venga spostata alla domenica è prevista l’erogazione ai lavoratori dipendenti di un importo aggiuntivo di retribuzione a titolo di festività non goduta.

giovedì 29 settembre 2011

L'IPOTESI DI DEMANSIONAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE

Con il recente Interpello n. 39 del 21 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affrontato la questione della legittimità del patto di demansionamento avvenuto tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre al momento del suo rientro al lavoro prima del compimento dell’anno di vita del bambino.
La richiesta di Interpello è stata sollevata dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro che ha proposto il quesito circa la corretta interpretazione dell’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001 in riferimento alle modalità di esercizio del diritto della lavoratrice al rientro e alla conservazione del posto di lavoro successivamente alla fruizione del periodo di astensione per maternità e all’eventuale patto, con il datore di lavoro, avente per oggetto  l’assegnazione della lavoratrice a mansioni inferiori con eventuale decurtazione della retribuzione, in risposta all’impossibilità di adibire la stessa alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti.
La problematica si inquadra nell’ambito dell’applicazione giuridica dell’art. 2103 c.c. riguardante il concetto di “equivalenza delle mansioni” e la possibilità di mobilitare le mansioni attribuite al lavoratore, esclusivamente in orizzontale o in verticale, escludendo  così la possibilità di una mobilità verso il basso.
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario della Cassazione aveva già ammesso il patto di demansionamento con assegnazione al lavoratore di mansioni e conseguente retribuzione inferiore a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, esclusivamente per evitare un licenziamento, considerando prevalente, in tale ipotesi, l’interesse preminente del lavoratore stesso alla conservazione del posto di lavoro, e quindi come extrema ratio per la salvaguardia del posto di lavoro.
Fermo restando, quindi, il divieto di licenziamento della lavoratrice madre per tutto il periodo della maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino e la disposizione del menzionato art. 2103 c.c., si rende necessaria la definizione dei confini entro cui il datore di lavoro possa proporre legittimamente alla lavoratrice l’attribuzione di mansioni inferiori alle ultime svolte.
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, sembra quindi potersi considerare lecito il patto di demansionamento tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre rientrante in servizio prima del compimento di un anno di età del bambino a patto però che ci siano delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi che non permettono la scelta tra diverse ed altre alternative per poter garantire la conservazione del posto di lavoro.
Non appare, di contro, lecito, finché perdura il periodo di divieto di licenziamento, che dalla soluzione così prospettata, consegua anche la decurtazione della retribuzione in quanto appare sostanzialmente in contrasto con la finalità della norma   

mercoledì 28 settembre 2011

LA SOLUZIONE INVENTIVA AI PROBLEMI

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giovedì 22 settembre 2011

BONUS PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI

Con la Circolare n. 115 del 5 settembre 2011 l’INPS ha fornito le prime indicazioni per la fruizione dell’agevolazione introdotta dal Decreto del Ministero della gioventù del 19 novembre 2010 consistente nell’erogazione di un incentivo di euro 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative  che provvedano ad assumere a tempo indeterminato, anche parziale, giovani genitori.
In particolare l’agevolazione permette ai giovani di età non superiore a 35 anni e con figli minori, in cerca di un’occupazione stabile, di iscriversi in un’apposita banca dati che permetterà alle aziende che provvederanno alla loro assunzione di usufruire di un bonus di 5.000 euro. L’incentivo spetta per l’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Possono quindi iscriversi nella banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
1.       Età non superiore a 35 anni
2.       Essere genitori di figli minori ovvero affidatari minori
3.       Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
-          Lavoro subordinato a tempo determinato
-          Lavoro in somministrazione
-          Lavoro intermittente
-          Lavoro ripartito
-          Contratto di inserimento
-          Collaborazione a progetto o occasionale
-          Lavoro accessorio
-          Collaborazione coordinata e continuativa
In alternativa la domanda di iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da una dei rapporti indicati: in tal caso però è necessario l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione al Centro per l’impiego. I requisiti così elencati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati.
La procedura di iscrizione nella banca dati avviene in via telematica accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.it attraverso la compilazione dell’apposito modulo oppure può essere effettuato attraverso il sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione. Successivamente all’iscrizione alla banca dati sarà possibile procedere all’assunzione del lavoratore.
Di contro il datore di lavoro, per poter godere del beneficio, non deve aver effettuato , nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale , fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata ad acquisire nell’azienda  una professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori licenziati.
Dopo aver provveduto all’assunzione del soggetto iscritto nella banca dati il datore di lavoro deve richiedere il relativo beneficio economico in via telematica tramite il sito dell’INPS.
La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore.

giovedì 23 giugno 2011

LA SFIDA DELLA CRESCITA

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DARE VALORE ALLE PERSONE,
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L'evento è organizzato da G11 e Profexa Consulting

La partecipazione all'evento è GRATUITA

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