venerdì 18 maggio 2012

AGENZIA DELLE ENTRATE: INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, ha fornito le linee guida per la fruizione dei benefici destinati ai cittadini comunitari che, dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all’estero, decidono di tornare in Italia.
AI fini del riconoscimento dei benefici il soggetto interessato deve essere in grado di dimostrare che ha effettivamente svolto attività di lavoro o di studio all’estero.
Fermo restando che il beneficio decorre dal 28.01.2011 e compete fino al 31.12.2015, l’Agenzia precisa che, in seguito alle modifiche introdotte dal DL 216/201, possono accedere al beneficio:
·         i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 in possesso dei requisiti al 20.1.2009
·         i cittadini che li maturano successivamente a tale data e, comunque, prima di essere assunti o di avviare l’attività in Italia.
I benefici fiscali consistono nell’abbattimento della base imponibile ai fini Irpef in misura pari al 70% per gli uomini e all’80% per le donne.
Ai fini di consentirne al sostituto d’imposta l’applicazione e di darne evidenza nel mod. 770 e nel Cud, la richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dall’assunzione, tranne che per il periodo d’imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29.07.2011 (che definisce le modalità di fruizione del beneficio). I benefici, quindi, saranno riconosciuti, dal datore di lavoro, dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione.
Tuttavia, le istruzioni contenute nel provvedimento di cui sopra sono state, in parte, superate dalle modifiche normative intervenute nel 2012 e dai relativi effetti sul periodo d’imposta 2011. In deroga a quanto sopra, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i sostituti d’imposta procedono entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo Cud per l’anno d’imposta 2011 ai lavoratori interessati che, avendone i requisiti, presentino richiesta di applicazione dei benefici per il periodo d’imposta 2011. Per coloro che presenta no la dichiarazione dei redditi, i dati esposti nel nuovo Cud rilasciato dal sostituto d’imposta potranno essere riportati nel modello 730/2012, da presentare al proprio sostituto entro il 16.5.2012, oppure a un Caf o a un professionista abilitato entro il 20.6.2012 (detti dati possono essere indicati anche nel mod. Unico PF 2012, secondo le ordinarie modalità di compilazione).
Il soggetto interessato può, altresì, presentare, in alternativa a quanto sopra, istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973, presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal periodo di imposta 2012, il lavoratore, può, comunque, presentare la richiesta al proprio datore di lavoro anche oltre il termine di 3 mesi dall’assunzione. In questo caso, il datore può scegliere di riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta ovvero dal primo peri odo ci paga dell’anno seguente.

venerdì 11 maggio 2012

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: IL NUOVO APPRENDISTATO E IL PORTALE SINTESI

I datori di lavoro che utilizzano Sintesi per effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego relative ad assunzioni di apprendisti dovranno compilare anche il campo “data fine rapporto”. In caso di apprendistato svolto in attività stagionali, tale campo coinciderà con il termine di cessazione del contratto di lavoro. 
Con l’entrata in vigore del DLgs 167/2011, il contratto di apprendistato è diventato per legge un rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, con la conseguenza che non vi potrà essere un termine per il rapporto di lavoro.
Lo stesso Decreto, all’art. 4 comma 5, ha però previsto che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possano prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Pertanto il sopraccitato campo “data fine rapporto” coinciderà con la data di cessazione del contratto di apprendistato soltanto in caso di attività stagionali. Negli altri casi invece la data di fine rapporto coinciderà con il termine del periodo formativo.
Si segnala inoltre che nel campo “qualifica professionale” si deve inserire la qualifica che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di formazione.
Per concludere, nel campo “tipologia di formazione” il datore di lavoro potrà optare per una delle seguenti soluzioni:

·         esterna, nel caso in cui l’impresa non possieda la capacità formativa;
·         integrata, se l’impresa, pur possedendo la capacità formativa interna, ritenga necessario integrarla con percorsi formativi esterni;
·         interna, nel caso in cui l’impresa abbia la capacità formativa interna, individuata sulla base dei requisiti ed i criteri fissati dalla contrattazione collettiva.

venerdì 27 aprile 2012

APPRENDISTATO TURISMO: firmato l'Accordo

Con accordo del 17 aprile 2012 le organizzazioni firmatarie del CCNL Turismo e le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per la definizione della disciplina contrattuale dell'apprendistato, che è entrata in vigore il 26 aprile 2012, allo scadere del periodo transitorio.
L’accordo prevede la possibilità  di assumere apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività tipiche del settore turismo, con contratti della durata fino a 36 mesi, elevabili nei casi previsti fino a 48 mesi. Gli apprendisti dipendenti da aziende alberghiere saranno iscritti al fondo di assistenza sanitaria del settore turismo.
La misura iniziale di retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: nel primo anno 80%, nel secondo anno 85%, nel terzo anno 90% e dal quarto anno 95%.

Un passaggio essenziale dell’accordo concerne la possibilità di assumere apprendisti stagionali, con contratto a termine. Queste figure potranno prestare servizio anche per periodi di breve durata durante l’intervallo tra una stagione e l’altra e avranno diritto di riassunzione per la stagione successiva.

venerdì 20 aprile 2012

DAL 16 APRILE SOSPENSIONI PREVENTIVE PER CIG IN DEROGA IN LOMBARDIA

Con decreto n. 2640 del 28 marzo 2012, é stato attuato il punto 1.8 dell’Accordo Quadro sottoscritto il 6 dicembre 2011, il quale prevede che il datore di lavoro comunichi preventivamente  alla  Regione  il  calendario  delle  sospensioni  dal  lavoro  di ciascun  lavoratore  e,  in  attesa  dell’operatività  del  nuovo  sistema  di  gestione  e comunicazione  all’Inps  dei  dati  relativi  ai  periodi  di  sospensione/riduzione  dell’attività lavorativa attraverso il mod. UniEmens , il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate. 
Gli obbiettivi che la Regione vuole raggiungere sono i seguenti:

·         assicurare la piena tracciabilità dei processi fin dall’avvio della Cigd;  

·         prefigurare  le  condizioni  affinché  sia  possibile  accertare  l’effettiva  applicazione  delle sospensioni dei lavoratori in modo tempestivo rispetto al loro verificarsi; 

·         individuare i lavoratori coinvolti negli obblighi di adesione delle politiche attive per dare corso alle azioni di comunicazione relative ai rispettivi diritti e doveri;

·          rendere  possibile  il  controllo  della  spesa  attraverso  una  stima  attendibile  del  valore rendicontabile.

Le comunicazioni preventive di sospensione sono la condizione senza la quale non sarà possibile accedere agli ammortizzatori sociali in deroga. 

L’Accordo Quadro, infatti,  prevede che:

·         la  mancanza  delle  comunicazioni  di  sospensione  o  la  loro  incompletezza  potranno determinare il diniego dell’autorizzazione all’intervento della Cig in deroga o la revoca dell’autorizzazione concessa (punto 1.8.3);

·         non è considerato ammissibile il rinnovo della domanda da parte di datori di lavoro che non abbiano compiuto i suddetti adempimenti (punto 1.7.3, All. 1);

·         le richieste di integrazioni sono corredate dai termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della Cigd (punto 1.7.4., All.1).

A  tale  fine,  il  datore  di  lavoro  dovrà  inserire  e  costantemente  aggiornare  le  sezioni appositamente  previste  nell’applicativo  regionale  “Finanziamenti  on  Line”,  secondo  le modalità procedurali specificate nell’Allegato A.

venerdì 13 aprile 2012

DECONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2010

Con la circolare n.51 del 30 marzo 2012, l’INPS fornisce chiarimenti in materia di  sgravio  contributivo  per  l’anno  2010,  sulle  erogazioni  previste  dai  contratti collettivi  di  secondo  livello,  precisando  che  la richiesta  del  beneficio  deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
La data di apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con una circolare successiva. L’Istituto ricorda che tutte le domande presentate verranno ammesse al beneficio se conformi alle condizioni di accesso e, nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure richieste dalle  aziende,  l’Istituto  provvederà  alla  riduzione  degli  importi  in percentuale  pari  al  rapporto  tra  la  quota  globalmente  eccedente  e  il  tetto  di spesa annualmente stabilito.

L’istituto  ricorda  che  lo  sgravio  può  essere  concesso  entro  il  limite  del  2,25% della retribuzione annua contrattuale di ciascun lavoratore, articolato nel modo seguente:

·         entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto  delle  riduzioni  contributive  per  assunzioni  agevolate,  delle  eventuali misure  compensative  spettanti  e,  in  agricoltura, al  netto  delle  agevolazioni per territori montani e svantaggiati;

·          totale sulla quota del lavoratore.

L’Inps,  con  messaggio  n.5880  del  3  aprile,  in  previsione  del  rilascio  sul  sito internet  dell’Istituto  della  procedura  per  l’invio  delle  domande  di  sgravio  sia tramite acquisizione on-line delle singole domande, sia tramite flussi  contenenti  molteplici  domande,  ha  fornito  la  documentazione  tecnica  a supporto  della  composizione  dei  flussi  XML.  L’Istituto  precisa  che  eventuali richieste  di chiarimento  potranno  essere  inoltrate  all’indirizzo  di  posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it

venerdì 6 aprile 2012

LO STUDIO PASERIO AUGURA A TUTTI UNA SERENA PASQUA!

FERIE 2010 NON GODUTE: SCADENZA AL 30 GIUGNO 2012

L’articolo 36 della Costituzione e il Dlgs. N. 66/2003 stabiliscono il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie del lavoratore.
Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di concedere al lavoratore almeno 2 settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno di maturazione . Le due settimane restanti devono essere concesse nei 18 mesi successivi al termine della maturazione.
Il legislatore ha quindi posto il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione come limite temporale entro il quale far fruire ai lavoratori le ferie residue.  
Pertanto il datore di lavoro ed i lavoratori  devono entro il 30 giugno 2012 completare la fruizione delle ferie del 2010. In caso contrario, scatterà l’obbligo di anticipare all’inps la contribuzione sulle ferie residue.