venerdì 7 dicembre 2012

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: VERSAMENTO ACCONTO CODICE TRIBUTO 1712

Entro il 16 dicembre 2012 i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei Tfr presenti in azienda o versati al Fondo di Tesoreria Inps al 31 dicembre 2011 nella misura dell’11 per cento.

L’intero ammontare dell’imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve essere versato dal sostituto d’imposta fermo restando la possibilità, per quest’ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, con le somme dovute all’Inps per i propri dipendenti.

L’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato tramite Modello F24:

ü in acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712;

ü a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo 1713.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile. Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna “importi a credito compensati”, con il codice tributo 1250 e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare.

venerdì 19 ottobre 2012

SICUREZZA SUL LAVORO: chiarimenti per professionisti, tirocinanti e lavoro accessorio


Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicando la risposta a quesiti in materia di lavoratori autonomi, imprese familiari, stage e tirocini formativi, formazione degli addetti al primo soccorso e microclima sottolineando quanto segue:
ü  i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., non sono obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, visto che tale obbligo ricade  unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro;
ü  per le ipotesi di utilizzo di lavoro occasionale di tipo accessorio, nei confronti dei lavoratori occasionali andranno adempiuti tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, compresi quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale e di sottoporlo a sorveglianza sanitaria nel casi previsti;
ü  all’impresa familiare si applicano le disposizioni specifiche di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008, ma se i componenti dell’impresa assumono la veste di lavoratori, con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dalla legge;
ü  se presso un’azienda o uno studio professionale sono presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti al D.Lgs. n. 81/2008 al fine di garantire la salute e sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta;
ü  la formazione degli addetti al primo soccorso può essere effettuata solo in parte in modalità e-learning, in quanto è necessaria anche una parte pratica di carattere operativo;
ü  il controllo sulle disposizioni in materia di microclima è affidato alle ASL competenti per territorio e, per quanto di competenza, dei Vigili del Fuoco.

venerdì 12 ottobre 2012

COMUNICAZIONI INAIL ESCLUSIVAMENTE ONLINE: LE SCADENZE

Nel programma stabilito dall’Inail per il passaggio definitivo all’invio delle comunicazioni esclusivamente tramite procedura telematica, sono previste quattro tappe: Ottobre 2012; Dicembre 2012; Aprile 2013; Giugno 2013.
I più importanti adempimenti che verranno resi obbligatoriamente telematici in ciascuna data sono i seguenti:
Ottobre 2012 (il giorno esatto verrà comunicato successivamente) il passaggio all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici riguarderà:
ü  Istanza riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli;
ü  Istanza di esonero da denuncia di nuovo lavoro temporaneo;
ü  Denuncia di iscrizione polizza speciale facchini.
Con riferimento a tali comunicazioni, vale la pena di ricordare la possibilità che le aziende richiedano la dispensa dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, a patto che siano classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate. La dispensa è possibile qualora essi richiedano l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità. Tale dispensa consente di non dovere comunicare all’Inail i lavori temporanei purchè aventi i requisiti richiesti e contemporaneamente evita la prevista sanzione amministrativa in caso di dimenticanza.
Dicembre 2012 diventeranno esclusivamente on line:
ü  domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività;
ü  presentazione ricorsi in materia di tariffe dei premi;
ü  richiesta di DURC;
ü  domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività.
Aprile 2013 gli adempimenti effettuabili solo telematicamente saranno molti. Elenchiamo qui di seguito i più significativi:
ü  apertura e chiusura di nuova PAT;
ü  apertura e cessazione di un nuovo rischio;
ü  varie comunicazioni inerenti le polizze artigiane (entrata o cessazione di un soggetto, nuova lavorazione e variazione incidenze);
ü  le più importanti variazioni “formali”: sede lavori, legale rappresentante, ragione sociale.
Giugno 2013 l’obbligo telematico riguarderà infine:
ü  denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti artigiani e non artigiani;
ü  le varie denunce riguardanti le polizze RX;
ü  le istanze di rimborso;
ü  stanze di riduzione tasso supplementare silicosi\asbestosi;
ü  vi sarà altresì l’obbligo di inviare telematicamente le denunce di infortunio e di malattia professionale.

venerdì 5 ottobre 2012

LE FAQ DEL MINISTERO SULLA SANATORIA


Il  Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  ha  pubblicato  le  risposte  alle Faq  giunte  in  materia di sanatoria  del  lavoro  irregolare  per  i  lavoratori extracomunitari. 

Ecco i responsi di maggior interesse:  

ü  il datore di lavoro domestico che regolarizza può anche essere una comunità stabile senza fini di lucro in sostituzione delle famiglie che ne fanno parte;

ü  può presentare la domanda di emersione anche lo straniero con lo status di rifugiato  o  quello  di  protezione  sussidiaria  in  possesso  del  relativo  titolo  di soggiorno;

ü  non può essere espulso lo straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo;

ü  l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse;

ü  la comunicazione di convocazione presso lo sportello unico verrà inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore;

ü  la  comunicazione  di  ospitalità  o  la  cessione  di  fabbricato  alle  autorità  di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.
 
Le risposte alle altre faq sono disponibili al seguente link http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/68532c22-52b3-4f88-9420-ae1ba097008b/0/faq_emersione_21_9_12.pdf

venerdì 28 settembre 2012

ANF anche per gli iscritti alla Gestione separata


L’INPS, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino immatricolati ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità e paternità è utile anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
L’Istituto precisa che il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità. Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale. La circolare specifica anche i principi per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare.

venerdì 14 settembre 2012

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

La Riforma del Lavoro (Lg. 92/12) ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell’associazione in partecipazione.

La prima importante novità riguarda la limitazione (massimo 3 unità) al numero degli associati impegnati in una stessa attività, ad eccezione del caso in cui essi siano legati all’associante da uno dei seguenti rapporti:

ü  coniugale;

ü  di parentela entro il terzo grado;

ü  di affinità entro il secondo grado.

Qualora non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra indicata, la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Questa disposizione è valida dal 18 luglio 2012, ad esclusione dei contratti di associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.

La seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

ü  qualora instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;

ü  qualora instaurati o attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;

ü  qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

venerdì 7 settembre 2012

15 AGOSTO: IN VIGORE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI


Il decreto n.137 del 7 agosto, relativo  alla  riforma  degli  ordinamenti  professionali, è stato pubblicato sulla G.U. n.189 in data 14 agosto.  Il  decreto, che entrerà  in  vigore  dal  15 agosto 2012, riguarda le attività professionali regolamentate, per l’accesso alle quali è necessaria l’iscrizione a ordini o collegi subordinatamente al possesso  di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Il decreto prevede:

ü  il libero accesso alle professioni regolamentate, previa esecuzione dell’esame  di  Stato.  Sono  vietate  limitazioni  alle  iscrizioni  agli  albi professionali  non  fondate  su  dati certi  inerenti  al  possesso  o  al riconoscimento  dei  titoli  previsti  dalla  legge  per  la  qualifica  e  l'esercizio  professionale,  o  alla  mancanza  di  condanne  penali  o  disciplinari irrevocabili. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone preposte ad esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte  del  territorio  dello  Stato,  attraverso  previsioni  deontologiche,  a eccezione dell’esercizio delle funzioni notarili;

ü  la possibilità, per i professionisti, di pubblicizzare il proprio studio e l’attività esercitata  con  ogni  mezzo  per  assolvere  alla  funzione  informativa  riguardo all’attività  svolta,  alle  specializzazioni,  ai  titoli  posseduti  attinenti  alla professione,  alla  struttura  dello  studio  professionale  e  ai  compensi  richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, attendibile e regolare;

ü  l’obbligo  per  tutti  i  professionisti  di  stipulare  una  polizza  assicurativa  a copertura  di  eventuali  danni  derivanti  al  cliente  dall’esercizio  dell’attività professionale. Gli estremi della polizza e il relativo massimale devono essere resi  noti  al  cliente  al  momento  dell’assunzione  dell’incarico.  Per chi non fosse già coperto da polizza assicurativa è  previsto un anno di tempo dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi alla disposizione; 

ü  l’obbligo  di  svolgere  per  18  mesi  il  tirocinio  professionale  teorico-pratico presso  un  professionista  iscritto  all’albo  almeno  da  5  anni.  Il  medesimo professionista affidatario non può assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente. I praticanti sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.  Il  tirocinio  può  anche  consistere  nella  frequenza  a  corsi  di formazione professionale per un periodo non superiore a sei mesi;

ü  l’obbligo di formazione continua per i professionisti. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio nazionale dell’ordine disciplinerà: le modalità e  condizioni  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di  aggiornamento  da  parte degli iscritti  e  per  la  gestione  e  l'organizzazione  dell'attività  di  aggiornamento  a cura  di  ordini,  collegi  territoriali,  associazioni  professionali  e  soggetti autorizzati; i requisiti minimi nazionali dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale;

ü  norme  specifiche  per  gli  avvocati:  l’avvocato  deve  avere  un  domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine  presso  cui è  iscritto,  salva  la  facoltà  di  avere  ulteriori  sedi  di  attività  in  altri luoghi  del  territorio  nazionale.  Il  tirocinio  forense  può  essere  svolto  anche presso l’Avvocatura nazionale dello Stato, per non più di 12 mesi; bisognerà invece svolgere almeno 6 mesi presso  un  avvocato.  Il  diploma conseguito presso le scuole di specializzazione è valutato pari a un anno di tirocinio. Un decreto del Ministero della Giustizia dovrà disciplinare l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.