martedì 19 febbraio 2013

MOBILITÀ LEGGE 236/1991: MANCATA PROROGA AL 2013 DELLE ISCRIZIONI NELLE LISTE

Il sito DPL di Modena ritiene di dover sottolineare ciò che la circolare n. 13/2013 dell'Inps ha reso noto per quanto riguarda la mancata proroga, per il 2013, dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.  

Stralcio della Circolare n. 13/2013

4.1 Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni: Non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti. In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali; si fa pertanto riserva di successive indicazioni. Rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge223/1991, secondo quanto già illustrato con la circolare 137/2012.

4.2 Altre disposizioni non prorogate. Non sono state, altresì, prorogate nel 2013, le seguenti misure:

- benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – originariamente introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010;

- incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Inoltre, con riferimento agli interventi finalizzati al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, non è stata confermata la possibilità – per l’impresa di appartenenza - di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Non sarà quindi possibile, nel vigente anno, fare ricorso alle misure descritte.

4.3 Incentivi per l’assunzione di over 50 e donne che si trovano in particolari condizioni

- Dal primo gennaio 2013 è entrato in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione di ultra cinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi e di donne di qualunque età che si trovano in condizioni particolari; le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. articolo 4, commi 8 – 11, legge 92/2012).

venerdì 1 febbraio 2013

LAVORO ACCESSORIO: I CHIARIMENTI MINISTERIALI


Il Ministero del Lavoro, con la circolare 18 gennaio 2013, n.4, ha fornito importanti chiarimenti in merito al lavoro accessorio, recentemente modificato dalla Riforma Fornero (L. n.92/12).

A seguito delle modifiche effettuate all’art.70 del D.Lgs. n.276/03, il lavoro accessorio può essere utilizzato tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico: il compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti è pari ad € 5.000.

Nei confronti dei committenti imprenditori commerciali (qualunque soggetto, sia persona fisica che giuridica, indipendentemente dal settore dell’attività) o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ogni committente per compensi non superiori a € 2.000,00, rivalutati annualmente.

Per il settore agricolo vi sono dei limiti specifici, fermo restando il limite di € 5.000,00 per il lavoratore accessorio, ma senza il limite di € 2.000,00 per il committente.

In particolare nel settore agricolo il lavoro accessorio si applica:

·         alle attività lavorative di natura occasionale prestate nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;

·         alle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti.

Il lavoro accessorio può essere usato solo in via diretta e non per prestazioni svolte presso terzi (appalto). Il compenso può essere utile anche per il rinnovo del permesso di soggiorno: generalmente la soglia minima è pari a € 439,00 mensili per lo straniero senza familiari.

Ogni voucher ha un valore di € 10,00 ed è relativo a un’ora di lavoro (resta inteso che un’ora può essere retribuita con più voucher, ma un voucher non può coprire più ore di lavoro). Il voucher dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’acquisto.

Nel caso in cui il voucher sia usato in un periodo diverso da quello consentito il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato. La stessa conseguenza sanzionatoria è applicabile nel caso in cui si verifichi il superamento della soglia. Per evitare che il superamento della soglia possa trasformare il rapporto accessorio in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, il committente può opportunamente farsi rilasciare una dichiarazione da parte del lavoratore.

Il Ministero, riguardo al periodo transitorio, ricorda che i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013, rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio.

Tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei nuovi limiti di € 5.000,00 e € 2.000,00 e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria.

venerdì 25 gennaio 2013

IRAP: le modifiche dopo la legge di stabilità

La  Legge  di  Stabilità  2013  modifica  gli  importi  delle  deduzioni  previste dall’art.11 del D.Lgs. n.446/97 dalla base imponibile Irap, con decorrenza dal 2014: la quota forfetaria deducibile per ogni singolo lavoratore subordinato a tempo indeterminato passa da € 4.600,00 a € 7.500,00, mentre per gli under 35 e le donne da € 10.600,00 a € 13.500,00.

Sono  stati  modificati  anche  gli  importi  per  le  imprese  ubicate  nelle  aree svantaggiate (Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia, Sardegna e Sicilia): la quota forfetaria deducibile per ogni singolo lavoratore subordinato  a  tempo  indeterminato  passa  da    9.200,00 a €  15.000,00, mentre per gli under 35 e le donne da € 15.200,00 a € 21.000,00.

Nuovi importi deducibili anche per i soggetti minori, vale a dire con un valore della produzione pari o inferiore a € 180.999,91:

a. € 8.000,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91; 

b. €  6.000,00  se  la  base  imponibile  supera    180.759,91,  ma  non  € 180.839,91; 

c. €  4.000,00  se  la  base  imponibile  supera    180.839,91,  ma  non  € 180.919,91; 

d. €  2.000,00  se  la  base  imponibile  supera    180.919,91,  ma  non  € 180.999,91; 

d-bis. per  i  soggetti  di  cui  all'art.3,  co.1,  lett.b)  e  c)  (società  di  persone  e persone  fisiche esercenti  arti  e  professioni),  l'importo  delle  deduzioni indicate  nelle  lettere  da  a)  a  d)  è aumentato,  rispettivamente,  di  € 2.500,00, € 1.875,00, € 1.250,00 e € 625,00.

giovedì 17 gennaio 2013

DETASSAZIONE 2013 PRODUTTIVITA'

Prorogate anche per il 2013 (e 2014) le misure sperimentali per l’incremento della produttività, ma, al momento, lo strumento  non è ancora bene definito: la “speciale agevolazione” dovrà essere attuata con DPCM entro il 15 gennaio 2013. 
Se  il  decreto  non  verrà  emanato  nel  termine  previsto,  il  Governo,  previa comunicazione alle Camere, promuoverà un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

NUOVE DETRAZIONI FIGLI A CARICO

La Legge di Stabilità 2013 modifica gli importi del sistema di detrazioni per figli a carico: a decorrere dal 1° gennaio 2013  la detrazione è aumentata a € 950,00 per ciascun figlio,  €  1.220,00  per  ciascun  figlio  di  età  inferiore  a  tre anni. 
 Le  predette detrazioni  sono  aumentate  di  un  importo  pari  a  €  400,00  per  ogni  figlio portatore di handicap (€ 1.350,00 e 1.620,00, in base all’età del figlio).

venerdì 11 gennaio 2013

ASPI DOPO LA LEGGE DI STABILITA'

Il contributo in caso di licenziamento (Art.1,co.250)

La Legge di stabilità rettifica la disciplina del contributo ASpI in caso di licenziamento. Variando il comma 31 della L. n.92/12 (Riforma del Lavoro), innanzi tutto viene stabilito che il contributo è dovuto solo se l’interruzione del rapporto si è verificata per le causali che darebbero diritto all'ASpI, indipendentemente dal requisito contributivo.
Mutano anche le regole per la determinazione del contributo: è pari al 41% (prima 50%) del massimale mensile di ASpI (prima per il trattamento iniziale ASpI), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel calcolo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque è avvenuta la restituzione del contributo addizionale per i contratti non a tempo indeterminato prevista in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Proroga riduzione contributiva per le agenzie di somministrazione (Art.1,co.250)

Viene prorogata al 1° gennaio 2014 la riduzione al 2,6% del contributo, attualmente pari al 4%, sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori con contratto a tempo determinato per l’esercizio della somministrazione, per il finanziamento di interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché di sostegno al reddito.

LEGGE DI STABILITA' 2013: le novità per il mondo del lavoro

La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n.228 - G.U. n.302 del 29 dicembre 2012, S.O. n.212) introduce una serie di importanti novità per la gestione dei rapporti di lavoro e l’amministrazione del personale, che vanno dalla possibilità di usufruire del congedo parentale a ore al ritocco del contributo ASpI in caso di licenziamento, alla proroga al 30 giugno per le microimprese del termine per autocertificare la valutazione dei rischi ed altro ancora.
Nei prossimi articoli riepilogheremo le principali misure lavoristiche, con il relativo riferimento alla Legge di Stabilità.