venerdì 22 novembre 2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE E TERRITORIO: LA REGIONE LANCIA LA DOTE UNICA LAVORO “OCCUPATI IN LOMBARDIA”

La Regione Lombardia ha recentemente deliberato in Giunta un innovativo sistema di politiche attive del lavoro basato su interventi mirati al risultato occupazionale, denominato Dote Unica Lavoro “Occupati in Lombardia”.

Si tratta di un’azione il cui fine è quello di supportare i lavoratori residenti in Lombardia che siano disoccupati o sospesi in cassa integrazione, nonché riqualificare e reinserire nel mercato del lavoro questi soggetti attraverso l’accesso ai servizi al lavoro e alla formazione: da un lato, viene dunque confermata la centralità del sistema dotale rispondendo alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della propria vita professionale e incoraggiando, dall’altro, le imprese che si affacciano al mercato del lavoro lombardo.

La Dote lavora su due fronti: combina infatti un valido strumento a sostegno dell’occupazione con incentivi economici diretti alle imprese lombarde che assumano lavoratori beneficiari del bando ottenendo un “esito occupazionale positivo” attraverso l’attivazione della dote stessa.

La Dote coinvolge, dunque, tre soggetti:

·          il soggetto potenziale beneficiario della Dote Unica Lavoro che deve essere in possesso di una serie di requisiti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giovani inoccupati residenti o domiciliati in Lombardia fino a 29 anni, disoccupati provenienti da unità operative ubicate sul territorio regionale ma anche lavoratori occupati in aziende ubicate in Lombardia che rientrino in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione d’orario (contratti di solidarietà);

·          l’operatore, pubblico o privato, accreditato al lavoro (l’elenco completo degli Enti è disponibile sul sito della Regione Lombardia). L’operatore che prende in carico la persona ne valuta il profilo e abbina il soggetto ad una delle quattro fasce d’intensità di aiuto previste e misurate in base alla distanza dal mercato del lavoro, dall’età, al titolo di studio e al genere dei singoli individui; si tratta di definire il PIP – Piano di Intervento Personalizzato – che contiene tutti i servizi necessari e funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

·          le imprese private, con esclusione degli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da un altro Ente pubblico, che assumono lavoratori inseriti nel programma dotale e che dalla data della presentazione della domanda fino alla domanda di liquidazione del contributo siano in possesso di una serie di requisiti tra cui: sede operativa nel territorio della Regione Lombardia e rispetto dei principi generali per fruire degli incentivi ex L. 92/2012. È bene ricordare che prima dell’assunzione, il lavoratore in possesso dei requisiti, deve rivolgersi ad uno degli operatori accreditati al fine di essere materialmente inserito nel programma Dote Unica Lavoro.

Per le imprese di cui sopra che abbiano provveduto a inviare la domanda di incentivo a partire dal 23 gennaio 2014 e non oltre il 30 giugno 2014, a seguito della positiva conclusione dell’istruttoria e trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore, sono previsti i seguenti incentivi economici diretti:

TIPOLOGIA DI LAVORATORE
CONTRIBUTO PREVISTO
 
1) giovani fino a 29 anni e 364 giorni residenti/domiciliati in Lombardia senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;                                                                                                 2) disoccupati da oltre 12 mesi;      
3) OVER 50: disoccupati da oltre 6 mesi o cassintegrati in CIGD/CIGS con causali di cessazione dell’attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi con previsione di esuberi; 
4) OVER 45: disoccupati da almeno 6 mesi o cassintegrati (CIGD/CIGS)  con titolo di studio <diploma II ciclo/qualifica professionale.   
                            
 
1) tempo indeterminato contributo regionale fino a €8.000,00;                                                                     2) tempo determinato di minimo 12 mesi contributo regionale fino a € 3.000,00.
 
Assunti come DIRIGENTI: ex dirigenti over 50 e/o senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
 
1) tempo indeterminato contributo regionale fino a €10.000,00;                                                                
2) tempo determinato di minimo 12 mesi contributo regionale fino a € 5.000,00.
 
 
Assunti da IMPRESE SOCIALI costituite ai sensi della L.118/05 e del D.Lgs. 155/06 da imprenditori che abbiano concluso un  periodo di autoimprenditorialità. I lavoratori assunti devono essere, alternativamente:
 
1) lavoratori in CIGD/CIGS con causali di cessazione dell’attività, procedure concorsuali, presenza di accordi su esuberi;
2) lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga.
 
 
1) tempo indeterminato contributo regionale fino a € 8.000,00 (erogato in regime de minimis); 
2) ) tempo determinato di minimo 12 mesi contributo regionale fino a € 3.000,00 (erogato in regime de minimis).

venerdì 15 novembre 2013

TIROCINI FORMATIVI: LE NUOVE LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Tra le forme più idonee ad assicurare la formazione e l’occupazione dei giovani che devono inserirsi nel mercato del lavoro vi sono apprendistato e tirocinio formativo.
Tra questi due strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, le aziende prediligono di gran lunga il tirocinio formativo come testimoniato dalle ricerche del Centro Studi Cnai che confermano, con l’analisi delle prime statistiche dell’anno 2013, una netta diminuzione degli apprendisti in azienda.
Infatti, in entrambe le tipologie il datore di lavoro si impegna a fornire un addestramento professionale con la particolarità che nel tirocinio, a differenza dell’apprendistato, il percorso formativo non implica l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Veniamo dunque alle tipologie di tirocinio regolamentate con le Linee Guida del 25 ottobre 2013 della Regione Lombardia.
Oltre ai tirocini curricolari è possibile attivare tirocini extracurricolari tra cui:
·         Tirocini "formativi e di orientamento";
·         Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro";
·         Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti disabili e persone svantaggiate ex lege n. 381/1991;
·         Tirocini estivi di orientamento.
Sono previsti dei limiti di età, infatti il tirocinio è rivolto a cittadini comunitari ed extracomunitari con almeno 15 anni di età, limite elevato a 16 anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.
Per l’entrata in vigore e la conseguente possibilità di attivazione dei tirocini secondo i nuovi indirizzi è necessario attendere 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale.
Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi continua ad applicarsi la normativa vigente alla data del loro avvio anche in caso di proroga.
Per qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata per poter ospitare un tirocinante è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
·         regolarità con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
·         regolarità con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
·         non avere effettuato nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali.
Sussistono anche dei limiti numerici, infatti per i soggetti ospitanti la cui struttura si compone del solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5, è possibile attivare un solo tirocinio per volta; nel caso di un numero di risorse compreso tra 6 e 20 se ne possono attivare 2 mentre nel caso di un numero superiore a 20 si può arrivare a totalizzare fino al 10% delle risorse in forza.
Viene designato un tutore sia per il soggetto promotore che per il soggetto ospitante; in questo secondo caso deve trattarsi di una persona in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio e ciascun tutore può accompagnare nel periodo di inserimento in azienda fino ad un massimo di 3 tirocinanti.
Inoltre, i tutori in seno ai due soggetti, ospitante e promotore, devono collaborare per pianificare lo svolgimento dell’attività, per il monitoraggio e l’attestazione della stessa unitamente alle competenze acquisite.
Per quanto riguarda le durate massime dei tirocini, comprese le eventuali proroghe, sono di 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento e di 12 mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento.
Per la partecipazione al tirocinio è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo non inferiore a euro 400,00 lordi mensili (riducibile a euro 300,00 qualora sia prevista la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore).
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito l'indennità di partecipazione non viene corrisposta.
Quindi, a differenza dell’apprendistato al quale si accompagnano una serie di criticità quali, ad esempio, la limitazione alla risoluzione del contratto, la possibilità di incappare in accertamenti finalizzati a verificare la corretta applicazione della norma che possono a loro volta sfociare in un regime sanzionatorio e in un recupero contributivo, con il rapporto di tirocinio tutto questo non accade, proprio perché, per la natura stessa dell’istituto, questo non può, e non deve, essere utilizzato come forma surrettizia di lavoro subordinato. 

mercoledì 13 novembre 2013

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI


La Costituzione in primis e in seconda battuta il D.Lgs. n. 81/2008, meglio noto come Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, garantiscono la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori coinvolgendo a vario titolo nell’organizzazione della sicurezza tutte le figure protagoniste dell’attività aziendale a partire, ovviamente, dal datore di lavoro e arrivando ai lavoratori.

Di seguito esponiamo i principali adempimenti connessi alla suddetta normativa in caso di prima assunzione, quindi per tutte le aziende con dipendenti, e per le aziende con soci prestatori d’opera (la seguente elencazione vuole essere un’indicazione non esaustiva delle incombenze legate all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro):

·         Per i titolari di aziende che intendano svolgere personalmente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è necessaria la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento che, a seconda del rischio presente in azienda, hanno una durata compresa tra le 16 e le 48 ore (tra 6 e 14 per gli aggiornamenti). L’autonomina deve essere formalizzata con apposito modulo da conservare in azienda.
·         DVR: al termine del processo di  valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, redige il documento di valutazione dei rischi entro 90 giorni dall’inizio attività o dalla prima assunzione. In occasione di sostanziali modifiche del processo produttivo che comportino una variazione dei rischi valutati è necessaria una rielaborazione del documento entro 30 giorni.
·         Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (a seconda delle dimensioni aziendali il TU prevede la presenta di più rappresentanti) con frequenza di un corso della durata minima di 32 ore. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può anche essere esterno o territoriale (RLST) e può essere nominato previa richiesta e conseguente pagamento della quota all’Ente Bilaterale di categoria.
·         Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione e iscrizione relativo corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio (che si ha per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi).
·         Nomina addetti pronto soccorso e iscrizione al relativo corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda che l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B oppure A.
·         Nomina del medico competente per le attività soggette a sorveglianza sanitaria.
·         Esecuzione delle visite mediche nelle fattispecie previste dall’art. 41 D.Lgs. n . 81/2008 (anche preassuntive).
·         Riunione periodica: nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori impiegati, almeno una volta all’anno deve essere indetta una riunione a cui prendono parte il datore di lavoro, l’RSPP e l’RLS.

N.B. i lavoratori “videoterminalisti” a norma dell’art. 176 c. 1 D.Lgs. 81/2008 sono soggetti a sorveglianza sanitaria.

venerdì 11 ottobre 2013

OPERATIVE LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE


Dal 1° ottobre 2013 il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante non è più tenuto ad indicare nel piano formativo individuale le modalità con le quali dovrà essere svolta la formazione trasversale, ma solo quella per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

Infatti il 30 settembre u.s. è scaduto il termine entro il quale la Conferenza Stato Regioni avrebbe dovuto definire le linee guida per l’avvio semplificato dell’apprendistato professionalizzante sulla base dei criteri e principi individuati dal DL 76/2013 (L. 99/2013).

Poiché il termine è scaduto senza alcun intervento da parte della predetta Conferenza Stato Regioni, così come previsto dal Decreto occupazione, il 1° ottobre 2013 sono divenute pienamente operative le tre deroghe al T.U. sull’apprendistato. 

La prima prevede che il datore di lavoro sia tenuto a compilare il piano formativo individuale solo per la parte c.d. professionalizzante, mentre non è tenuto ad indicare le modalità di attuazione della formazione di base e trasversale. Si ricorda comunque che la formazione di base deve sempre essere impartita all’apprendista così come ricordato dal Ministero del lavoro con la circolare 35/2013. In sostanza la semplificazione riguarda solo la facoltà di evitare la compilazione del piano formativo in merito alla formazione di base.

La seconda agevolazione riguarda la registrazione della formazione impartita all’apprendista, che dovrà essere effettuata sul già noto libretto formativo del cittadino regolamentato dal DM 10/10/2005 e non su altri supporti da prevedere ad hoc. 
 
Infine se l’azienda opera in più regioni, il datore di lavoro dovrà osservare la disciplina formativa prevista nella regione dove l’azienda ha la propria sede legale. Questo consente di osservare una sola regolamentazione per tutti gli apprendisti impiegati in regioni diverse dove possono esserci differenti normative.

lunedì 23 settembre 2013

DURC: LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DOPO IL DECRETO DEL FARE


Con la circolare n.36 del 6 settembre, Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al rilascio del DURC nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alla sua validità temporale, in seguito alle modifiche apportate dalla L. n.98/13, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto riguarda la sua concreta applicazione.

In base alle novità introdotte, il DURC "in corso di validità" deve essere acquisito: per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art.38, co.1, lett.i), D.Lgs. n.163/06; per l’aggiudicazione del contratto; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Il DURC acquisito dopo il 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore del Decreto fare) per le ipotesi di cui sopra è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. I DURC rilasciati prima di tale data avranno una validità di 90 giorni, come stabilito dalla disciplina previgente.

Il Ministero conferma infine il preavviso di accertamento negativo che impone agli Enti implicati nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tale scopo, un termine non superiore a 15 giorni.

Per agevolare questa fase la comunicazione di invito alla regolarizzazione deve pervenire all’interessato (o al consulente del lavoro delegato o agli altri soggetti autorizzati) tramite Pec e riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità. Tale previsione, benché inerente ai contratti pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.

Infine va ricordato che, almeno fino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata di 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.

venerdì 13 settembre 2013

CHIARIMENTI INPS SULLE MODALITA’ DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI CROATI


L’Inps, con circolare n.117 del 1° agosto, ha illustrato i primi chiarimenti per i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori domestici croati, a seguito dell’ingresso della Croazia nell’Unione europea, avvenuto lo scorso  1° luglio.

L’Istituto chiarisce che per i lavoratori domestici non vige il regime transitorio, bensì il regime di libero accesso al mercato del lavoro interno. Per questo motivo i datori di lavoro che intendano procedere all’assunzione di lavoratori domestici croati dovranno presentare all’Inps le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

Viene altresì precisato che per quanto riguarda le domande di emersione relative a lavoratori domestici di nazionalità croata, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà all’archiviazione delle richieste di nulla osta già presentate agli uffici competenti e all’archiviazione delle domande di emersione relative all’assunzione di lavoratori domestici cittadini croati.

venerdì 6 settembre 2013

CONVERTITO IN VIA DEFINITIVA IL D.L. n.76/13 PER L’OCCUPAZIONE

In data 7 agosto 2013 la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge, già approvato dal Senato, con modificazioni, di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione  nonché  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  altre misure finanziarie urgenti.

Il testo prevede la proroga dell’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva, dal 21 al 22 %, al 31 ottobre 2013.

Inoltre, si segnalano fra le altre previsioni:

-         lo  stanziamento  di  800  milioni  di  euro  per  la  stabilizzazione  del  lavoro  dei giovani dai 18 ai 29 anni;
-         l’erogazione  alle  aziende  che  assumono  a  tempo  indeterminato  soggetti  in Aspi di un contributo pari al 50% del sussidio Aspi;
-         nascita di un nuovo apparato del Ministero del Lavoro che promuoverà la c.d. “Garanzia giovani” e la rioccupazione dei cassaintegrati;
-          nuovi fondi per i tirocini curriculari e la possibilità per i giovani al quarto anno delle scuole superiori di svolgere tirocini formativi in orario extracurriculare;
-          stanziati oltre 350 milioni di euro per interventi al Sud Italia;
-          da novembre incremento dell’acconto Ires e Irpef;

Si segnalano delle revisioni alla legge Fornero:

-          ridotti a 10 e 20 giorni gli stacchi per il rinnovo del contratto a termine;
-          nei 12 mesi acausali è compresa anche l’eventuale proroga;
-          limite di 400 giornate su tre anni per il lavoro intermittente;
-      stabilizzazione  degli associati  in  partecipazione  entro  tre  mesi  con  l’obbligo del  lavoratore  di  firmare  un  atto  di  conciliazione  e  per  il  datore  di  versare straordinario pari al 5% del contributo a carico dell’associato.