sabato 18 ottobre 2014

LAVORO OCCASIONALE: LA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO NON SI APPLICA IN PRESENZA DI VALIDA DOCUMENTAZIONE

Con la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicabilità della maxisanzione per lavoro nero di cui all’art. 4 della L. 138/2010 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Il Ministero precisa che la citata sanzione non si applica in presenza di una valida documentazione, intesa come documentazione fiscale obbligatoria quale versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su modello 770 prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.
Con riferimento al suddetto contesto si ricorda che già la circolare n. 38/2010 della Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro precisava che "il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto...". Tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all'accertamento.
Si rammenta anche che il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si caratterizza per l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ed impone, pertanto, di considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista laddove la soglia supera di 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri
elementi significativi al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA.

In merito, la menzionata circolare n. 38/2010, ha già specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di "valida documentazione fiscale" laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo.

venerdì 10 ottobre 2014

INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA: UN EXCURSUS SULLE RECENTI PRONUNCE

INTERPELLO N. 16/2014: riguardante nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, nello specifico, se detta nomina è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.
Le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia continuerà ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività per evitare che, per ritardi nella contrattazione i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto i RLS il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.

INTERPELLO N. 17/2014: riguardante la possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza l’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda e che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del gruppo individuato.

INTERPELLO N. 18/2014: riguardo l’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego e in particolare che la predetta visita possa essere svolta anche al di fuori orario di lavoro e che il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita deve essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

INTERPELLO N. 19/2014: riguardo l’aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore e per il quale sono previste delle percentuali minime di frequenza.

INTERPELLO N. 20/2014: riguardo l’obbligo per le imprese con più di 15 lavoratori dell’elezione o della designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e che l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle RSA solo nel caso in cui non sia presente una rappresentanza sindacale costituita a norma dell’articolo 19 della L. n. 300/1970.

INTERPELLO N. 21/2014: riguardante i 6 criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute  e sicurezza sul lavoro volti a garantire un’adeguata combinazione tra competenza, esperienza e capacità didattica del docente.

INTERPELLO N. 22/2014: riguardante la dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all’azienda.


INTERPELLO N. 23/2014: riguardante le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 con particolare riferimento alla formazione aggiuntiva prevista dal predetto D.P.R. impartita al fine di assicurare che tutti coloro i quali accedono ad ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti in tali ambienti.

domenica 5 ottobre 2014

BONUS OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI (PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI): PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative riguardanti il bonus occupazionale connesso all’assunzione dei giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani”, così come disciplinato dal decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1.       DATORI DI LAVORO: l’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che senza esservi tenuti assumano un lavoratore con le caratteristiche di seguito descritte;
2.       LAVORATORI: giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it., di età compresa tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni) cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione.
I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione. Inoltre l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto;
3.       RAPPORTI INCENTIVATI: l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta:
-        per le assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi (spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi);
-        per le assunzioni (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato;
-        per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD);
-        per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’INCENTIVO NON SPETTA PER I RAPPORTI DI APPRENDISTATO, DI LAVORO DOMESTICO, INTERMITTENTE, RIPARTITO E ACCESSORIO.
Per i rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
4.       AMBITO TERRITORIALE E AMMISSIBILITA’: l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della  provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di  accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane. Ai fini della normativa in commento è necessario fare riferimento alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere;
5.       IMPORTO DELL’INCENTIVO: Importo dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al programma:

A) assunzione a tempo determinato(anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi: incentivo pari ad 1.500€ per profilazione alta e pari a 2.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;
B) assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi: incentivo pari a 3.000€ per profilazione alta e pari a 4.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;

C) assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione): incentivo pari a 1.500 € per profilazione bassa, 3.000€ per profilazione media, 4.500€ per profilazione alta e 6.000€ per profilazione molto alta; 

6.     CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO: L’incentivo è subordinato ai seguenti requisiti: regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente  l’adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

7.       PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE: il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
-        il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
-        la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, previe opportune verifiche in ordine al rispetto dei requisiti e alla disponibilità dei fondi, comunica esclusivamente in modalità telematica che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare: la comunicazione dell’Inps è consultabile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro per accedere all’incentivo deve,  se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”
È possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza (questa particolarità non vale perla provincia autonoma di Trento).
L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio.


domenica 28 settembre 2014

BANDO FIPIT: CONTRIBUTI INAIL PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando Inail Fipit finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese del settore edile, agricolo e lapideo che investono in progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le domande di ammissione al bando Fipit potranno essere inviate a partire dal 3 novembre fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito www.inail.it, previa registrazione sul portale. La domanda presentata telematicamente deve essere successivamente confermata tramite PEC agli indirizzi individuati nei singoli bandi locali.
Il contributo in conto capitale è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi, al netto dell’Iva, sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile a ciascun impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non potrà superare l’importo di € 50.000,00; il contributo minimo ammissibile è pari a € 1.000,00.
I soggetti beneficiari sono le piccole e micro imprese iscritte alla Camera di Commercio e operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei classificate nei seguenti gruppi e identificate dai codici Ateco 2007 indicati:
Agricoltura:
01. coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
02. silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.
Edilizia:
41.2 costruzioni di edifici residenziali e non residenziali;
42.1 costruzioni di strade e ferrovie;
42.2 costruzioni di opere di pubblica utilità;
42.9 costruzione di altre opere di ingegneria civile;
43.1 demolizione e preparazione del cantiere edile;
43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione;
43.3 completamento e finiture di edifici;
43.9 altri lavori specializzati di costruzione.
Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei:
05 estrazione di carbone (esclusa la torba);
07 estrazione di minerali metalliferi;
08 altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere;
23.7 taglio, modellatura e finitura di pietre.

Le spese ammesse a finanziamento devono riguardare i seguenti interventi, diversificati per settore di appartenenza:
SETTORE AGRICOLTURA: interventi di miglioramento delle seguenti condizioni di sicurezza di un trattore agricolo o forestale di proprietà del soggetto richiedente:
-        protezioni in caso di capovolgimento;
-        punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza del sedile del conducente e  del passeggero;
-        avviamento del motore in modo sicuro;
-        protezioni che impediscano l’accesso alle zone pericolose;
-        installazione di gradini, scalette, maniglie e corrimani per l’accesso al posto di guida;
-        protezioni di parti calde;
-        zavorre collocate negli appositi punti di attacco;
-        segnalatore acustico;
-        silenziatore del sistema di scarico gas;
-        dispositivi di illuminazione o segnalazione luminosa e dispositivo retrovisore.
SETTORE EDILIZIA: acquisto di macchine che consentano di ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili. Le macchine ammesse al finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:
-        marcate CE ai sensi del D.Lgs. n.17/10;
-        avere funzioni finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone e cose;
-        essere destinate all’utilizzo nei cantieri temporanei o mobili definiti dall’art.89, D.Lgs. n.81/08.
Sono ammesse al finanziamento anche eventuali attrezzature intercambiabili, purché previste dal fabbricante a corredo delle macchine ammesse e finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi, compreso il sollevamento di materiali e/o di persone.
Sono escluse dal finanziamento le seguenti macchine:
-        macchine per la miscelazione, il trasporto , la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta;
-        macchine di movimento terra non compatte;
-        macchine su veicolo o su rimorchio.
La domanda può essere presentata per il finanziamento di un progetto contenente massimo 3 interventi.
SETTORE ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI: interventi che comportano miglioramenti delle condizioni di lavoro nelle attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, con particolare riferimento ai rischi connessi all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale di carichi, tra i quali:
-        acquisto di macchine fisse o mobili per l’aspirazione di polveri o per bagnatura/umidificazione;
-        acquisto di accessori di sollevamento a ventosa alimentati elettricamente o ad aria compressa;

-        acquisto di macchine per l’estrazione di materiali lapidei o per la lavorazione di blocchi, lastre o inerti, con contestuale rottamazione di analoghe macchine non marcate CE.

domenica 21 settembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. SECONDA PARTE: MOBILITA’ IN DEROGA

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.

MOBILITA’ IN DEROGA
L'articolo 3 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di mobilità in deroga prevedendo che le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti possano concedere con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI: possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga, anche per l'anno 2014, i lavoratori che abbiano i requisiti di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La concessione degli stessi è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
In particolare si precisa che qualora al lavoratore sia liquidato il trattamento di Mini ASpI, è da escludersi l'accesso ai trattamenti di mobilità in deroga.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL TRATTAMENTO:
a) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi:
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco del periodo
5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere erogato
Periodo di riferimento
Dal 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato
I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

b) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
7 mesi nell'arco del periodo
7 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
6 mesi nell'arco del periodo
6 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
Dai 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: le istanze di mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori interessati all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate.
Si precisa che è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alle indennità ASpI e MiniASpi, alle Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.


domenica 14 settembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. PRIMA PARTE: LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.
Alla luce di ciò è stato emanato il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 agosto 2014, le cui disposizioni si applicano agli accordi stipulati, in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo.
Il decreto affida il compito di individuare le priorità d'intervento in sede territoriale agli accordi quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, al fine di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di competenza territoriale, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo.
Il decreto disciplina, inoltre, i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di criteri:
- termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;
- causali di concessione;
- limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
- tipologie di datori di lavoro;
- lavoratori beneficiari.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
REQUISITI SOGGETTIVI: per quanto riguarda i requisiti soggettivi e con riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento.
Con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, le prestazioni possano essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.
Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile.

CAUSALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO: il trattamento può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. Con riferimento alla sussistenza delle causali si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

LA PROCEDURA: la domanda, corredata dell'accordo, deve essere presentata dall'azienda in via telematica all'Inps e alla Regione entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso del termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l'accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, e trasmesso telematicamente unitamente alla domanda dall'azienda all'INPS.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL TRATTAMENTO:
a) Imprese non soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno
b) Imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno

Al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

lunedì 18 agosto 2014

PAUSA ESTIVA 2014



PAUSA ESTIVA 2014 - LE PUBBLICAZIONI RIPRENDERANNO LUNEDI' 8 SETTEMBRE 





LO STUDIO PASERIO AUGURA A TUTTI I LETTORI BUONE VACANZE!