domenica 16 novembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 26 del 7 novembre 2014, con la quale fornisce precisazioni ed indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà ex artt. 5 e 8, del DL n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e successive modifiche e integrazioni.
PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ACCORDO SINDACALE
Il contratto di solidarietà, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e/o con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), può riguardare tutta l'organizzazione produttiva dell'impresa o le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell'orario di lavoro.
Dopo l'utilizzo continuativo della solidarietà per 24 mesi, l'interruzione necessaria non dovrà essere inferiore ad un mese.
Dopo l'utilizzo della solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l'intero periodo di utilizzo) e dopo l'interruzione di cui sopra, l'eventuale prosecuzione di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità. Per tutte sarà comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale, che contempli anche la necessità dell'esubero.
In relazione alla duplice esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene congrua una percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo pieno su base annua.
Occorre precisare che i contratti di solidarietà, stipulati tra le parti in pendenza di procedure di mobilità avviate ai sensi della L. n. 223/1991, possono essere stipulati sia nel corso della c.d. "fase sindacale" della procedura, sia nel corso della successiva fase amministrativa e pertanto dinanzi all'organo amministrativo preposto.
Il contratto di solidarietà può prevedere la variazione dell'individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsto. È necessario, tuttavia, in tale caso, stipulare un successivo accordo sindacale integrativo, senza riattivare, ove prevista, la procedura ex lege n. 223/1991, che deve contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell'orario di lavoro. L'accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ed alla D.T.L. competente.
LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELL'IMPRESA
L'istanza dell'impresa richiedente il contributo di solidarietà, in duplice copia, di cui una in bollo, deve essere presentata alla D.T.L. competente. Le istanze vengono vagliate seguendo l'ordine cronologico di presentazione presso la D.T.L., dato, quindi, dal protocollo di entrata presso le stesse.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI L. DA PARTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
La D.T.L. competente deve effettuare non solo l'accertamento, con cadenza trimestrale, sull'effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati, con riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale che a quelli operanti presso le diverse unità produttive decentrate, ma anche la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata dall'azienda in sede di proposizione dell'istanza nonché la verifica, tenendo conto degli indicatori economico-finanziari, delle cause del manifestarsi dell'eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ammissione al contributo di solidarietà viene disposta dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione nel limite delle disponibilità finanziarie per tale ammortizzatore sociale.
CONTROLLI DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.
Le D.T.L., qualora in fase di verifica accertino la cessazione dell'attività da parte dell'impresa in corso di solidarietà, per qualunque causa come - a titolo esemplificativo - fallimento, liquidazione volontaria, coatta ecc., devono individuare unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione tale avvenuta cessazione. In tal caso la D.T.L. deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie (codici IBAN) dei medesimi lavoratori
In tali casi, la scrivente Direzione Generale trasmette i dati suddetti all'INPS - sede provinciale competente - e, ai fini dell'erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante da parte dell'Istituto, con mandato diretto trasferisce alla medesima sede provinciale dell'Istituto l'esatto importo totale da erogare ai lavoratori.
Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda, le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire all'impresa.
LICENZIAMENTI
Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l'azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà, ancorché anticipata agli stessi.
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO IN COSTANZA DI REGIME DI SOLIDARIETÀ
In costanza di contratto di solidarietà, si ritiene possibile procedere alla conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto a seguito della conversione la forza lavoro impiegata e la riduzione di orario applicata non si modificano.
Analogamente, nel caso in cui il periodo di formazione dell'apprendista venga a concludersi in costanza di solidarietà, si ritiene possibile la prosecuzione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

In caso di trasferimento di ramo d'azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell'azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell'ambito della procedura di cui all'art. 2112 del codice civile e dell'art. 47 L. n. 428/1990, e che presenti autonoma istanza alla D.T.L. competente.

domenica 9 novembre 2014

INPS: ISTRUZIONI PER BENEFICIARE DELL’INCENTIVO LEGATO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

Con la circolare n. 137 del 5 novembre 2014, l’Inps fornisce le istruzioni per fruire dell’incentivo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli.
Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DL n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, è prevista l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricoli (si veda art. 2135 c.c.) che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni ( ovvero 34 anni e 364 giorni).
I giovani lavoratori assunti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
·         essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
·         essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti: durata almeno triennale, garanzia per il lavoratore di un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue e redazione in forma scritta. Il beneficio viene riconosciuto in caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. Si ricorda però che l’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità: 6 mensilità dopo il primo anno di assunzione, 6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione e, infine, 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati, unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.
Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei consueti requisiti previsti per la generalità dei benefici contributivi.
È però opportuno rammentare che un altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, le quali devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.

Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps un’stanza, la quale potrà essere presentata a partire dal giorno 10 novembre 2014 esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”. Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione A3 .

sabato 1 novembre 2014

L’ONERE DELLA PROVA NEL LICENZIAMENTO INTIMATO VERBALMENTE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22542 del 23 ottobre 2014 ha precisato che l’onere di provare l’avvenuta estromissione orale dal posto di lavoro grava sul lavoratore.
Secondo la giurisprudenza della stessa Corte, infatti, "qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o l’invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente (lavoratore) ai sensi dell'art. 2697, secondo comma del codice civile" pone a carico del lavoratore l'onere della dimostrazione della sua estromissione.

Quindi, la Suprema Corte, nell'affermare che vi è solo la prova dell'allontanamento volontario della lavoratrice ricorrente, ritiene che difetta la prova della estromissione, né la dimostrazione di tale circostanza può essere deducibile, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dalla mancata presentazione della società alla convocazione per il tentativo di conciliazione avanti alla DPL e dalla messa a disposizione, in tale sede, delle energie lavorative della stessa.

domenica 26 ottobre 2014

VEICOLI AZIENDALI: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DAL 3 NOVEMBRE P.V.

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con la circolare n. 15513/14 ricorda che a partire dal 3 novembre 2014 saranno operative alcune nuove regole riguardanti specifiche situazioni di utilizzo di veicoli aziendali.
La nuova normativa, che modifica il testo del Codice della Strada, prevede che un uso temporaneo di un mezzo aziendale da parte di una terza persona non intestataria, che si prolunghi per più di 30 giorni, debba essere comunicato ai fini della variazione sulla carta di circolazione e dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei Veicoli.
Le casistiche richiamate riguardano l’ipotesi di comodato, custodia giudiziale e locazione senza conducente.
Si ricorda che la novella normativa va ad incidere anche sui veicoli intestati ad aziende, individuali o società.
Nel  caso del comodato viene previsto uno specifico obbligo di comunicazione, al fine unico di far annotare la situazione di temporaneo uso del mezzo da parte del non intestatario, sul Registro Nazionale dei Veicoli.
Tale comunicazione dovrà essere operata dall’intestatario del mezzo, quale comodante o locatore, utilizzando l’apposita modulistica allegata alla citata circolare.
Saranno da annotare gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 in poi, mentre saranno facoltativamente annotabili quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di vigore della normativa, poi prorogata) e il 2 novembre 2014.

La comunicazione sarà effettuata dal dante causa, ovvero dall’azienda comodante o locatrice, e a fronte di essa sarà rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione sul già citato Registro. Viene specificato, dal Ministero, come ai fini di una regolare circolazione dei mezzi non sia necessario avere a bordo l’attestazione ricevuta.

sabato 18 ottobre 2014

LAVORO OCCASIONALE: LA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO NON SI APPLICA IN PRESENZA DI VALIDA DOCUMENTAZIONE

Con la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicabilità della maxisanzione per lavoro nero di cui all’art. 4 della L. 138/2010 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Il Ministero precisa che la citata sanzione non si applica in presenza di una valida documentazione, intesa come documentazione fiscale obbligatoria quale versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su modello 770 prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.
Con riferimento al suddetto contesto si ricorda che già la circolare n. 38/2010 della Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro precisava che "il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto...". Tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all'accertamento.
Si rammenta anche che il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si caratterizza per l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ed impone, pertanto, di considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista laddove la soglia supera di 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri
elementi significativi al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA.

In merito, la menzionata circolare n. 38/2010, ha già specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di "valida documentazione fiscale" laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo.

venerdì 10 ottobre 2014

INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA: UN EXCURSUS SULLE RECENTI PRONUNCE

INTERPELLO N. 16/2014: riguardante nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, nello specifico, se detta nomina è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.
Le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia continuerà ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività per evitare che, per ritardi nella contrattazione i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto i RLS il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.

INTERPELLO N. 17/2014: riguardante la possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza l’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda e che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del gruppo individuato.

INTERPELLO N. 18/2014: riguardo l’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego e in particolare che la predetta visita possa essere svolta anche al di fuori orario di lavoro e che il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita deve essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

INTERPELLO N. 19/2014: riguardo l’aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore e per il quale sono previste delle percentuali minime di frequenza.

INTERPELLO N. 20/2014: riguardo l’obbligo per le imprese con più di 15 lavoratori dell’elezione o della designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e che l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle RSA solo nel caso in cui non sia presente una rappresentanza sindacale costituita a norma dell’articolo 19 della L. n. 300/1970.

INTERPELLO N. 21/2014: riguardante i 6 criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute  e sicurezza sul lavoro volti a garantire un’adeguata combinazione tra competenza, esperienza e capacità didattica del docente.

INTERPELLO N. 22/2014: riguardante la dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all’azienda.


INTERPELLO N. 23/2014: riguardante le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 con particolare riferimento alla formazione aggiuntiva prevista dal predetto D.P.R. impartita al fine di assicurare che tutti coloro i quali accedono ad ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti in tali ambienti.

domenica 5 ottobre 2014

BONUS OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI (PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI): PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative riguardanti il bonus occupazionale connesso all’assunzione dei giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani”, così come disciplinato dal decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1.       DATORI DI LAVORO: l’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che senza esservi tenuti assumano un lavoratore con le caratteristiche di seguito descritte;
2.       LAVORATORI: giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it., di età compresa tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni) cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione.
I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione. Inoltre l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto;
3.       RAPPORTI INCENTIVATI: l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta:
-        per le assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi (spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi);
-        per le assunzioni (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato;
-        per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD);
-        per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’INCENTIVO NON SPETTA PER I RAPPORTI DI APPRENDISTATO, DI LAVORO DOMESTICO, INTERMITTENTE, RIPARTITO E ACCESSORIO.
Per i rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
4.       AMBITO TERRITORIALE E AMMISSIBILITA’: l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della  provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di  accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane. Ai fini della normativa in commento è necessario fare riferimento alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere;
5.       IMPORTO DELL’INCENTIVO: Importo dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al programma:

A) assunzione a tempo determinato(anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi: incentivo pari ad 1.500€ per profilazione alta e pari a 2.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;
B) assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi: incentivo pari a 3.000€ per profilazione alta e pari a 4.000€ per profilazione molto alta. Incentivo non previsto per profilazioni media e bassa;

C) assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione): incentivo pari a 1.500 € per profilazione bassa, 3.000€ per profilazione media, 4.500€ per profilazione alta e 6.000€ per profilazione molto alta; 

6.     CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO: L’incentivo è subordinato ai seguenti requisiti: regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente  l’adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

7.       PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE: il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
-        il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
-        la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, previe opportune verifiche in ordine al rispetto dei requisiti e alla disponibilità dei fondi, comunica esclusivamente in modalità telematica che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare: la comunicazione dell’Inps è consultabile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro per accedere all’incentivo deve,  se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”
È possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza (questa particolarità non vale perla provincia autonoma di Trento).
L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio.