venerdì 24 febbraio 2012

Nuovi servizi agli intermediari e al cittadino per la consultazione degli attestati di malattia

L’INPS, con circolare n. 23 del 16 febbraio 2012, ha confermato che è stata estesa agli intermediari la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio dell’attestato con PEC e il Sistema di accesso con PIN.

Nel primo caso, la richiesta di utilizzo del servizio deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata di una Struttura territoriale Inps a scelta tra quelle di competenza  delle Aziende rappresentate dall’intermediario. La richiesta, che deve essere inviata utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori, deve contenere i dati anagrafici dell’intermediario, completi di codice fiscale, e l’elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio. Nel caso di accesso tramite PIN, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante sono, invece, disponibili al portale INPS www.inps.it - servizi on-line. 

Ambedue i sistemi sono utilizzabili dagli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps e che abbiano comunicato la delega all’Istituto.

I predetti servizi sono stati estesi anche ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole, al fine di consultare gli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (OTI). Inoltre, è stato reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato. Tale servizio può essere attivato dai cittadini in possesso di PIN, tramite la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia. Per i cittadini non in possesso di PIN l’attivazione può avvenire inoltrando, tramite PEC, richiesta all’indirizzo di Posta Certificata di una struttura territoriale Inps indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e del numero telefonico

venerdì 17 febbraio 2012

INPS: GESTIONE SEPARATA

L’INPS, con circolare 16 del 3 febbraio 2012, comunica le nuove aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata da gennaio 2012:

·         Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72%

·         Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 18%

Nulla cambia per quanto concerne la ripartizione  dell’onere contributivo tra collaboratore e committente:

1/3 a carico del collaboratore

2/3 a carico del committente

Nei casi di associazione in partecipazione il 55% a carico dell’associante e il 45% a carico dell’associato.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata l’onere è, invece, totalmente a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere effettuato tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Il massimale ed il minimale di reddito su cui calcolare i contributi sono fissati, per l’anno 2012, rispettivamente in € 96.149,00 ed € 14.930,00.

Pertanto gli iscritti che versano la contribuzione con aliquota del 18% avranno l’accredito di un anno contributivo pari ad almeno € 2.687,40, mentre per quelli che versano con l’aliquota del 27,72% sarà di € 4.138,60.

Qualora alla fine dell’anno il minimale non fosse stato raggiunto, verranno riproporzionati i mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

venerdì 10 febbraio 2012

DURC non autocertificabile

Il Ministero del lavoro è intervenuto con nota del 16 gennaio 2012, in risposta alla lettera congiunta inviata dalle parti sociali dell'edilizia, per ribadire la non autocertificabilità del Durc  in quanto si tratta di un`attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realta` aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
L’Inps e l’Inail con una nota congiunta del 26 gennaio 2012 chiariscono che dal prossimo 13 febbraio la richiesta di DURC per appalto, subappalto e affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni, potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
La possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni deve, quindi, intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati, o nel caso in cui questo deve essere trasmesso all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività. In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.

venerdì 27 gennaio 2012

ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE IN VIA TELEMATICA

Con la circolare n. 7 del 16/01/2012, l’INPS rende note le modalità di presentazione delle domande di assegno per congedo matrimoniale che dovranno avvenire esclusivamente tramite uno dei seguenti canali dal 1° aprile 2012:
·         WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di codice fiscale e PIN attraverso il portale www.inps.it al seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN o CNS – Invio online di Domande di prestazioni a sostegno del reddito – Altri pagamenti – Assegno congedo matrimoniale

·         Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

·         Contact Center – numero verde 803.164

I soggetti interessati sono gli operai di aziende industriali ed artigiane e i marittimi di bassa forza dell’armamento libero disoccupati o richiamati alle armi.

I dati richiesti per la compilazione della domanda sono i dati anagrafici del richiedente con possibilità di indicare un domicilio diverso dalla residenza per la ricezione di eventuali comunicazioni inerenti la richiesta. Sarà necessario indicare obbligatoriamente un numero di telefono (fisso o mobile) ed un indirizzo e-mail per le comunicazioni e la condizione lavorativa (occupato, disoccupato) alla data della richiesta. Bisogna dichiarare, inoltre, di aver fruito entro 30 giorni dalla data del matrimonio del congedo.

Nella sezione dati di pagamento il richiedente deve definire le modalità di pagamento e nel caso di accredito su conto corrente dovrà indicare l’IBAN relativo al conto su cui dovrà essere versato l’assegno.

Nel periodo transitorio, previsto fino al 31/03/2012, le domande potranno essere presentate con le consuete modalità o attraverso i canali telematici. Alla scadenza di tale periodo saranno ritenute valide solo le richieste pervenute in via telematica per il tramite dei canali sopra riportati.

venerdì 20 gennaio 2012

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI 2012

Il ministero del lavoro, con nota operativa del 14/12/2011, ha comunicato che i servizi telematici per l’invio del prospetto informativo disabili 2012 sono disponibili dal 15 gennaio 2012. La scadenza, solitamente fissata per il 31 gennaio, viene prorogata, solo per quest’anno, al 15 febbraio 2012.
I datori di lavoro coinvolti

I datori di lavoro pubblici e privati, che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti, hanno l’obbligo di assumere lavoratori disabili fino al rispetto delle quote obbligatorie e sono tenuti all’invio del prospetto informativo solo se sono avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

La “variazione occupazionale” si ha solo quando l’azienda, a seguito di assunzioni o cessazioni, superi i 15 dipendenti o si collochi in una differente fascia occupazionale rispetto alla precedente (15-35, 35-50, più di 50). Se, al contrario, rispetto all’ultimo prospetto inviato non vi sono variazioni, non è necessario effettuare un nuovo invio.

È opportuno precisare che, in caso di superamento della soglia o di variazioni di fascia in corso d’anno, è sufficiente, entro 60 giorni dal verificarsi della scopertura,  provvedere all’invio della richiesta di assunzione e non già del prospetto informativo.

I datori di lavoro esclusi

Godono di esenzione totale o parziale:

·         i datori di lavoro pubblici e privati del settore aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;

·         i datori di lavoro edili, limitatamente al personale di cantiere e addetti di trasporto;

·         i datori di lavoro pubblici e privati del settore degli impianti a fune, limitatamente al personale adibito direttamente alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;

·         i datori di lavoro del settore autotrasporto, solo per quanto riguarda il personale viaggiante;

·         i datori di lavoro che operano la raccolta e il trasporto dei rifiuti, iscritti nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio e operanti con mezzi propri, in quanto inquadrabili nel settore autotrasporto sempre con le limitazioni di cui al punto precedente.

L’esatta determinazione della dimensione aziendale

Al fine della determinazione della corretta dimensione dell’azienda occorre escludere dal conteggio di tutto il personale in forza le seguenti categorie di lavoratori:

·         lavoratori occupati ai sensi della L. 68/99 e delle altre norme in materia di collocamento obbligatorio;

·         soggetti appartenenti a categorie protette: orfani, superstiti nel limite dell’1% degli occupati se l’azienda ha più di 150 dipendenti;

·         soci di cooperative di produzione e lavoro;

·         dirigenti;

·         apprendisti;

·         lavoratori con contratto di formazione, inserimento o reinserimento;

·         lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata non superiore a 9 mesi;

·         lavoratori a domicilio o telelavoro;

·         lavoratori assunti con modalità ordinarie che diventano inabili in corso di servizio con riduzione della capacità lavorativa almeno pari o superiore al 60% in seguito a malattia, infortunio o causa imputabile a inadempienza del datore di lavoro sulle norme di sicurezza e igiene;

·         lavoratori socialmente utili;

·         lavoratori assunti per svolgere la propria attività all’estero.

I lavoratori part-time sono computati in proporzione alle ore settimanali di effettivo lavoro rapportate al normale orario previsto dal CCNL applicato; l’eventuale frazione superiore a 0,5 viene arrotondata per eccesso e viceversa (es: lavoratore a 24 ore settimanali: 24 : 40 = 0,6 quindi conta 1 unità – lavoratore a 15 ore settimanali: 15 : 40 = 0,375 non conta come unità).

Modalità e competenza di invio

La trasmissione del prospetto informativo dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione degli enti competenti stabiliti da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il prospetto è unico a livello nazionale ragion per cui le aziende con sedi in diverse regioni dovranno inviarlo all’ente competente per sede legale dell’azienda.
Qualora l’obbligo venga adempiuto tramite un soggetto abilitato all’invio (consulenti del lavoro o altre categorie autorizzate), il prospetto dovrà essere inviato presso il servizio competente per sede legale dell’intermediario.

martedì 6 dicembre 2011

TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART-TIME SOLO PREVIO ACCORDO TRA LE PARTI

La Corte di Cassazione con sentenza n. 24476 del 21 novembre 2011 è intervenuta in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time sottolineando, nel corso della trattazione, i requisiti  che oggettivamente devono sussistere perché si possa procedere alla trasformazione stessa.
In particolare, nel caso di specie, la Corte ha sottolineato la necessità di un accordo preventivo tra le parti perché la trasformazione possa essere efficace: ne consegue così che il datore di lavoro non può disporre, unilateralmente, la riduzione a part-time dell’orario di lavoro e della relativa retribuzione di un singolo lavoratore, anche se tale decisione consegue ad una crisi aziendale.
L’efficacia della trasformazione del rapporto in commento è quindi subordinata al verificarsi di due condizioni:
     1)  previo accordo tra le parti che deve necessariamente risultare da atto scritto; la forma scritta è richiesta ad substantiam: la nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta non implica l’invalidità dell’intero contratto - a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità - e comporta, per il principio generale  di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno;

      2)  la trasformazione così accordata deve essere convalidata dalla Direzione territoriale del Lavoro dopo aver ascoltato il dipendente;

In relazione a quest’ultimo punto si ricorda che la Legge di Stabilità, L. n. 183/2011 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2012 l’abrogazione della convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

venerdì 2 dicembre 2011

L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI FERIE: NATURA RISARCITORIA O RETRIBUTIVA

Il parere n. 24 del 14.11.2011 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è intervenuto in merito alla natura dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, e della conseguente imponibilità fiscale e previdenziale o meno, attraverso un breve excursus dei due orientamenti giurisprudenziali da cui derivano due diverse conseguenze in tema di prescrizione del diritto.

  • Il primo orientamento giurisprudenziale attribuisce alle erogazioni pecuniarie dovute per ferie e riposi non goduti un carattere non risarcitorio ma retributivo: il relativo diritto del lavoratore, dovendo avvenire con la stessa periodicità della normale retribuzione relativa al periodo cui si riferiscono, soggiace alla prescrizione quinquennale. Dalla natura retributiva deriva, quindi, anche un’imponibilità sia fiscale che contributiva. Se si dovesse accettare tale posizione, la decorrenza della prescrizione dipenderebbe dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro: la prescrizione si consuma durante il rapporto di lavoro soltanto se il lavoratore è assistito dalla cd. tutela reale dell’art. 18 St. Lav.; viceversa se non trova applicazione la tutela reale il dipendente non è considerato libero di chiedere le proprie spettanze e quindi la prescrizione quinquennale inizia a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro.

·         L’altra parte della giurisprudenza, invece, attribuisce all’indennità sostitutiva delle ferie natura risarcitoria, in quanto correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, e soggetta ad una prescrizione decennale che decorre in ogni caso durante il rapporto di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati all’interno dell’azienda. Dal riconoscimento di tale natura risarcitoria consegue, quindi, l’esclusione dall’obbligo della contribuzione: essa infatti essendo “correlata a un inadempimento del datore di lavoro dell’obbligazione contrattuale di concedere le ferie, è finalizzata ad indennizzare il lavoratore per il danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie fisiche , funzione che pacificamente le ferie assolvono”.