domenica 28 settembre 2014

BANDO FIPIT: CONTRIBUTI INAIL PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando Inail Fipit finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese del settore edile, agricolo e lapideo che investono in progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le domande di ammissione al bando Fipit potranno essere inviate a partire dal 3 novembre fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito www.inail.it, previa registrazione sul portale. La domanda presentata telematicamente deve essere successivamente confermata tramite PEC agli indirizzi individuati nei singoli bandi locali.
Il contributo in conto capitale è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi, al netto dell’Iva, sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile a ciascun impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non potrà superare l’importo di € 50.000,00; il contributo minimo ammissibile è pari a € 1.000,00.
I soggetti beneficiari sono le piccole e micro imprese iscritte alla Camera di Commercio e operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei classificate nei seguenti gruppi e identificate dai codici Ateco 2007 indicati:
Agricoltura:
01. coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
02. silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.
Edilizia:
41.2 costruzioni di edifici residenziali e non residenziali;
42.1 costruzioni di strade e ferrovie;
42.2 costruzioni di opere di pubblica utilità;
42.9 costruzione di altre opere di ingegneria civile;
43.1 demolizione e preparazione del cantiere edile;
43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione;
43.3 completamento e finiture di edifici;
43.9 altri lavori specializzati di costruzione.
Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei:
05 estrazione di carbone (esclusa la torba);
07 estrazione di minerali metalliferi;
08 altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere;
23.7 taglio, modellatura e finitura di pietre.

Le spese ammesse a finanziamento devono riguardare i seguenti interventi, diversificati per settore di appartenenza:
SETTORE AGRICOLTURA: interventi di miglioramento delle seguenti condizioni di sicurezza di un trattore agricolo o forestale di proprietà del soggetto richiedente:
-        protezioni in caso di capovolgimento;
-        punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza del sedile del conducente e  del passeggero;
-        avviamento del motore in modo sicuro;
-        protezioni che impediscano l’accesso alle zone pericolose;
-        installazione di gradini, scalette, maniglie e corrimani per l’accesso al posto di guida;
-        protezioni di parti calde;
-        zavorre collocate negli appositi punti di attacco;
-        segnalatore acustico;
-        silenziatore del sistema di scarico gas;
-        dispositivi di illuminazione o segnalazione luminosa e dispositivo retrovisore.
SETTORE EDILIZIA: acquisto di macchine che consentano di ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili. Le macchine ammesse al finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:
-        marcate CE ai sensi del D.Lgs. n.17/10;
-        avere funzioni finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone e cose;
-        essere destinate all’utilizzo nei cantieri temporanei o mobili definiti dall’art.89, D.Lgs. n.81/08.
Sono ammesse al finanziamento anche eventuali attrezzature intercambiabili, purché previste dal fabbricante a corredo delle macchine ammesse e finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi, compreso il sollevamento di materiali e/o di persone.
Sono escluse dal finanziamento le seguenti macchine:
-        macchine per la miscelazione, il trasporto , la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta;
-        macchine di movimento terra non compatte;
-        macchine su veicolo o su rimorchio.
La domanda può essere presentata per il finanziamento di un progetto contenente massimo 3 interventi.
SETTORE ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI: interventi che comportano miglioramenti delle condizioni di lavoro nelle attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, con particolare riferimento ai rischi connessi all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale di carichi, tra i quali:
-        acquisto di macchine fisse o mobili per l’aspirazione di polveri o per bagnatura/umidificazione;
-        acquisto di accessori di sollevamento a ventosa alimentati elettricamente o ad aria compressa;

-        acquisto di macchine per l’estrazione di materiali lapidei o per la lavorazione di blocchi, lastre o inerti, con contestuale rottamazione di analoghe macchine non marcate CE.

domenica 21 settembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. SECONDA PARTE: MOBILITA’ IN DEROGA

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.

MOBILITA’ IN DEROGA
L'articolo 3 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di mobilità in deroga prevedendo che le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti possano concedere con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI: possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga, anche per l'anno 2014, i lavoratori che abbiano i requisiti di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La concessione degli stessi è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
In particolare si precisa che qualora al lavoratore sia liquidato il trattamento di Mini ASpI, è da escludersi l'accesso ai trattamenti di mobilità in deroga.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL TRATTAMENTO:
a) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi:
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco del periodo
5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere erogato
Periodo di riferimento
Dal 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato
I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

b) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
7 mesi nell'arco del periodo
7 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
6 mesi nell'arco del periodo
6 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
Dai 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: le istanze di mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori interessati all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate.
Si precisa che è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alle indennità ASpI e MiniASpi, alle Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.


domenica 14 settembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. PRIMA PARTE: LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.
Alla luce di ciò è stato emanato il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 agosto 2014, le cui disposizioni si applicano agli accordi stipulati, in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo.
Il decreto affida il compito di individuare le priorità d'intervento in sede territoriale agli accordi quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, al fine di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di competenza territoriale, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo.
Il decreto disciplina, inoltre, i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di criteri:
- termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;
- causali di concessione;
- limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
- tipologie di datori di lavoro;
- lavoratori beneficiari.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
REQUISITI SOGGETTIVI: per quanto riguarda i requisiti soggettivi e con riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento.
Con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, le prestazioni possano essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.
Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile.

CAUSALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO: il trattamento può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. Con riferimento alla sussistenza delle causali si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

LA PROCEDURA: la domanda, corredata dell'accordo, deve essere presentata dall'azienda in via telematica all'Inps e alla Regione entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso del termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l'accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, e trasmesso telematicamente unitamente alla domanda dall'azienda all'INPS.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL TRATTAMENTO:
a) Imprese non soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno
b) Imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno

Al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

lunedì 18 agosto 2014

PAUSA ESTIVA 2014



PAUSA ESTIVA 2014 - LE PUBBLICAZIONI RIPRENDERANNO LUNEDI' 8 SETTEMBRE 





LO STUDIO PASERIO AUGURA A TUTTI I LETTORI BUONE VACANZE!

domenica 27 luglio 2014

IL DIRITTO DI PRECEDENZA NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. N. 78/2014

La L. n. 78/2014 ha revisionato in maniera consistente l’istituto del diritto di precedenza collegato al contratto a tempo determinato.
Il comma 4-quater del D.Lgs. n. 368/2001 prevede che "il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine".
Considerevoli novità sono state introdotte con riferimento alle lavoratrici in congedo di maternità.
Infatti, il periodo di congedo di maternità fruito dalle lavoratrici e intervenuto nel corso di un contratto a termine viene conteggiato per determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza in analisi.
Dall’analisi del dettano normativo si evince che tale passaggio si applica solamente al diritto di precedenza di
cui al comma 4 quater e non anche per i lavoratori assunti per attività stagionali.
Alle lavoratrici di cui detto è, inoltre, riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
È opportuno sottolineare che solamente il periodo di congedo ricadente entro il termine apposto al contratto concorre quale periodo di attività lavorativa e che l'eventuale periodo successivo alla cessazione del rapporto, anche se indennizzato dall'Istituto direttamente alla lavoratrice, non potrà essere conteggiato.
Per quanto riguarda, invece, il diritto di precedenza previsto per le attività stagionali, si evidenzia come i lavoratori assunti per lo svolgimento di queste attività maturano un diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza può essere esercitato dal lavoratore se lo stesso ha manifestato la propria volontà entro rispettivamente sei mesi dalla cessazione, per la casistica generale, e tre mesi dalla cessazione per lo svolgimento di attività stagionali.
Tale diritto di precedenza, se opzionato, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro, quest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente lavoratore.
Il diritto di precedenza, dunque, non sorge automaticamente in capo al lavoratore per il solo fatto che il rapporto intercorrente con il datore di lavoro sia cessato in un arco di tempo di dodici mesi precedenti alla
nuova assunzione. Per poter invocare tale diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori, lo stesso dovrà
dimostrare di aver palesato il proprio interesse nei termini sopra descritti.
Ciò significa che non sarà quindi il datore di lavoro a dover formalizzare l'interesse alla stipula di un nuovo contratto nei confronti del lavoratore, bensì quest'ultimo a doversi attivare nei termini sopra descritti.

È infine previsto che il diritto di precedenza debba essere espressamente richiamato nell'atto scritto di apposizione del termine di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 368/2001.
Tale scelta cerca, infatti, di sanare il contenzioso che si è venuto a creare con l'Inps nel corso degli ultimi anni, alla luce di quanto previsto dalle novità introdotte dalla L. n. 92/2012 per la fruizione delle agevolazioni contributive.
L'Istituto, infatti, ha sempre letto erroneamente il diritto di precedenza per i lavoratori a tempo determinato come un diritto che sorge ex lege, dimenticandosi che lo stesso potrà essere fatto valere solamente a seguito di attivazione da parte del lavoratore.
Questo significa che, ai fini del diritto di precedenza in analisi, il datore di lavoro, fino a che il lavoratore non palesi espressamente l'interesse ad essere successivamente riassunto nei termini legali o contrattuali previsti, è libero di instaurare un rapporto con altri lavoratori o di riassumere lo stesso lavoratore con agevolazioni contributive, se presenti. Il discorso si ribalterebbe, ovviamente, nel caso in cui il datore di
lavoro procedesse ad assumere il lavoratore stesso, o altro lavoratore, con agevolazioni contributive successivamente alla comunicazione di interesse del lavoratore ad una eventuale successiva assunzione.

Non è possibile, come prospettato dall'Inps, che un ipotetico diritto di precedenza, all'atto dell'assunzione non ancora opzionato, inibisca il riconoscimento delle agevolazioni contributive, poiché se non esiste alcuna manifestazione di volontà del lavoratore, il datore di lavoro non ha alcun vincolo legale nei confronti dello stesso e, pertanto, può reputarsi libero di assumere un diverso lavoratore fruendo delle agevolazioni.

sabato 19 luglio 2014

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: COSA ACCADE QUANDO LA RICHIESTA NON PERVIENE AL DATORE DI LAVORO ENTRO 60 GIORNI DAL LICENZIAMENTO?

Con la sentenza n. 12890 del 9 giugno 2014 ha rilevato che il datore di lavoro il quale non riceva la richiesta di tentativo di conciliazione entro i 60 giorni successivi al licenziamento non deve ritenere decaduto il diritto all'impugnativa, in quanto non rileva che la richiesta sia stata portata a sua conoscenza, ma che la stessa sia stata regolarmente presentata alla competente commissione di conciliazione.
Già la Corte di Appello aveva sottolineato che ai fini tempestività dell'impugnativa del licenziamento era sufficiente la richiesta effettuata, nel termine di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966, alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nel ricorrere per Cassazione, la società resistente sul punto chiedeva alla suprema Corte se, ai sensi dell'art. 410 c. 2 cpc la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione, non comunicata al datore di lavoro, sia inidonea a sospendere la decadenza prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, Legge 604/1966 e, nel caso di specie, dell'art. 5 n. 3 L. n. 223/1991 e, pertanto, se la mancata comunicazione della richiesta di conciliazione al datore di lavoro nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento comporti la decadenza dal diritto di impugnare il recesso in assenza di altre idonee comunicazioni.
In merito, la Cassazione si è espressa dando risposta negativa.


Infatti la stessa Corte già con sentenza n. 17231 del 22 luglio 2010, nel confermare quanto già sancito con sentenza n. 14087 del 19 giugno 2006, ha affermato il principio, qui ribadito, che alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme applicabili in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, non è necessario che l'atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine, ovvero, in particolare, che esso pervenga all'indirizzo del datore di lavoro entro i 60 giorni previsti dall'art. 6 della L. n. 604/1966 per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare, in quanto, ai sensi dell'art. 410 cpc, secondo comma, il predetto termine, di natura processuale con riflessi di natura sostanziale, si sospende a partire dal deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di conciliazione e divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione.

sabato 12 luglio 2014

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI ALCUNE SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la lettera circolare n. 12552 del 10 luglio 2014, con la quale fornisce le indicazioni operative circa l’incostituzionalità, per contrasto con l’articolo 76 della Costituzione, di alcune sanzioni per violazioni alle norme in materia di orario di lavoro, prevista dalla sentenza n. 153 del 21 maggio 2014 della Corte Costituzionale.
L’illegittimità riguarda il sistema sanzionatorio legato alle seguenti violazioni:

·         durata massima dell’orario di lavoro;
·         riposo giornaliero;
·         riposo settimanale;
·         ferie annuali

La sentenza, in particolare, ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2003, nel testo introdotto dall’art.1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/2004, nella misura in cui ha introdotto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, nonostante il legislatore, nell’ambito della legge di delega, avesse richiesto “in ogni caso (…) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle integrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi“.
Inoltre, l’illegittimità attiene esclusivamente alla disciplina in vigore dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008.
In considerazione di tutto ciò, le indicazioni ministeriali attengono alle sanzioni riferite alle violazioni connesse a tale arco temporale (dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008), senza interessare le successive modifiche legislative.
La perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende “chiuse”, in quanto regolate da sentenze definitive, da atti amministrativi definiti, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze.
Negli altri casi, le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) dovranno provvedere a rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 del R.D.L. n. 692/1923 e all’articolo 27 della legge n. 370/1934.

Nei casi in cui il procedimento sanzionatorio risulti definitivamente chiuso (verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), non si avrà alcuna estensione degli effetti della sentenza in esame, con conseguente intangibilità degli atti adottati; ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione, “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” salvo, evidentemente , le situazioni non ancora definite nel merito.