domenica 29 marzo 2015

FATTISPECIE CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE E LA DECADENZA DELL’ASPI

Con il messaggio n. 2028 del 19 marzo 2015, l’Inps ha fornito alcune delucidazioni in merito agli effetti sulle indennità in ambito ASpI nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato e nell’ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

EFFETTI SULLE INDENNITÀ IN AMBITO ASPI NELLE IPOTESI DI RIOCCUPAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO:
- trova applicazione l’istituto della sospensione nell’ipotesi in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione;
- decade dalla prestazione l’assicurato che sia rioccupato con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione;
continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione l’assicurato che sia rioccupato con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Tali indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla indennità di disoccupazione miniASpI, la cui sospensione è ammessa però, per un periodo massimo di cinque giorni.

EFFETTI SULLE INDENNITÀ IN AMBITO ASPI NELLE IPOTESI DI CESSAZIONE DA RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE:
nell’ipotesi in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore se dal rapporto ancora in essere percepisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ricorrendo tutti gli altri requisiti, potrà presentare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente.

domenica 22 marzo 2015

TFR IN BUSTA PAGA: PUBBLICATO IL DPCM CON LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio, con il regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.
Il decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità al fine della corresponsione in busta paga del TFR maturando.
Il lavoratore, dunque, potrà richiedere al proprio datore di lavoro di ricevere l’erogazione mensile della quota di TFR maturanda in quella medesima mensilità, inclusa quella destinata a previdenza complementare.

È però opportuno ricordare che tale opportunità è stata offerta esclusivamente ai lavoratori privati, con esclusione dei domestici e di quelli agricoli, con un’anzianità di servizio di almeno 6 mesi in azienda.

domenica 15 marzo 2015

APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (in vigore dal 7 marzo 2015), che disciplina le cosiddette “tutele crescenti” in caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori a tempo indeterminato assunti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

La norma limita la reintegra ai soli casi di licenziamento nullo o inefficace (discriminatorio, per causa di matrimonio o maternità, orale) o nel caso di manifesta insussistenza del fatto materiale contestato in caso di licenziamento disciplinare.
Il contratto a tutele crescenti, indipendentemente d
alla dimensione aziendale, si applica ai lavoratori, operai, quadri, impiegati, con l’esclusione dei dirigenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 nonché nei casi di conversione, avvenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contra
tto a tempo indeterminato.
Di conseguenza, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, restano valide le disposizioni normative precedenti; pertanto, in caso di licenziamento, nella medesima azienda potranno coesistere regole diverse.
Inoltre, le nuove tutele, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti di datori di lavoro che, fino al 6 marzo 2015, occupavano fino a 15 dipendenti ma che, per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato avvenute in data successiva, superino la predetta soglia. Ciò significa che, con il superamento dei 15 dipendenti avvenuto dopo il 7 marzo 2015, tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti) saranno soggetti alla nuova disciplina.


domenica 8 marzo 2015

SOSTITUTI D’IMPOSTA: ANCHE PER IL RECUPERO IN COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA 730 CAMBIANO I CODICI TRIBUTO

Il decreto sulle semplificazioni fiscali, al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i sostituti d'imposta dovranno recuperare le somme rimborsate ai dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 esclusivamente mediante compensazione in F24, non ricorrendo più a operazioni di compensazione "interna" di ritenute senza  transitare per il modello F24.
Tale recupero deve avvenire nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E/2015, ha istituito i codici tributo che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare a tale scopo:

·         Codice tributo 1631: somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
·         Codice tributo 3796: somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
·         Codice tributo 3797: somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014.

La Risoluzione chiarisce inoltre che in considerazione dell’istituzione dei nuovi codici tributo utilizzabili per il recupero delle somme rimborsate ai percipienti, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili a credito: 4731 (IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta), 3803 (Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale), 3846 (Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730 – saldo).
Si precisa che le nuove modalità di recupero previste dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali sono applicabili a tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, con eccezione di quelle riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 le quali continueranno ad essere effettuate con le previgenti modalità. Inoltre, è necessario ricordare che tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite massimo compensabile annuo, pari ad € 700.000 e che in caso di crediti compensati per importi superiori a € 15.000 annui, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, trovando applicazione per le sole compensazioni orizzontali, non riguarda la compensazione tra
crediti e debiti entrambi relativi a ritenute.

Inoltre, qualora l’eventuale eccedenza non sia utilizzata nell’anno potrà, a scelta del sostituto, essere destinata alla compensazione dei versamenti dell’anno successivo ovvero essere richiesta a rimborso nell’ambito del modello 770.

giovedì 5 marzo 2015

Premio “Professionista Digitale 2014”

L'Osservatorio ICT & Professionisti della School of Management del Politecnico di Milano all’evento del 26 Febbraio 2015 ha consegnato allo Studio Paserio il Premio “Professionista Digitale 2014” per la categoria Consulenti del Lavoro per il progetto “Tecnologia: strumento per facilitare il cambiamento”.

Il Premio è stato consegnato agli studi che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo e di business con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 




domenica 22 febbraio 2015

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: PRONTA LA VERSIONE DEFINITIVA DEL DECRETO DELEGATO

Il Consiglio dei Ministri ha diffuso la versione definitiva del decreto che disciplina il c.d. contratto a tutele crescenti, introducendo un’importante novità non inclusa nella precedente versione del decreto: l’applicazione delle nuove tutele anche in caso di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Il decreto dovrebbe entrare in vigore il 1° marzo 2015, di conseguenza la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista per sabato 28 febbraio 2015.
Di seguito analizziamo gli aspetti maggiormente significativi:

CAMPO DI APPLICAZIONE: la disciplina si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, anche nei casi di conversione, successiva di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Il decreto è applicabile anche al datore di lavoro che, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18 c. 8 e 9 della L. n. 300/1970, in caso di licenziamento di lavoratori anche se assunti precedentemente l’entrata in vigore del decreto;

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE: il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Con la medesima pronuncia, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, in ogni caso in misura non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA: nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

VIZI FORMALI E PROCEDURALI: nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione o della procedura, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele altre tutele previste dal decreto.

OFFERTA DI CONCILIAZIONE: in caso di licenziamento, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
In questo caso la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione obbligatoria di cessazione. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria sarà conseguentemente riformulato.

COMPUTO DELL’ANZIANITÀ NEGLI APPALTI: ai fini del calcolo delle indennità e dell’importo l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

COMPUTO E MISURA DELLE INDENNITÀ PER FRAZIONI DI ANNO:  per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità sono riproporzionate e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA: qualora il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18 c. 8 e 9 L. n. 300/1970, non si applicano le nuove regole in materia di  licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e l'ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità.
Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.


lunedì 16 febbraio 2015

ASSENZE DAL LAVORO: QUANDO NON È NECESSARIO IL BENESTARE DEL DATORE DI LAVORO

Con la sentenza n. 20803 del 12 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha sancito il diritto del lavoratore ad usufruire di giorni di permesso senza autorizzazione del datore di lavoro unicamente in caso di decesso del familiare o del convivente, mentre in ogni altro caso, è necessario il benestare del datore.
Nel caso di specie, il lavoratore contestava la legittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per ripetute assenze non autorizzate in diversi giorni, giustificate dal lavoratore con la fruizione di "giornate di permesso", sostenendo trattarsi di congedi per gravi motivi, di durata non superiore a tre giorni, per i quali l'art 2 d.m. 21 luglio 2000 n. 278 richiedeva soltanto una comunicazione ed imponeva al datore di lavoro di esprimersi entro ventiquattro ore, motivando l'eventuale diniego con eccezionali ragioni organizzative.
Il tribunale rigettava dunque la domanda osservando che la fattispecie in esame, regolata dall'art. 4 della L. n. 53/2000 8 marzo 2000 n. 53, prevedeva, al primo comma, unicamente il caso di decesso o della grave infermità del coniuge o del convivente, mentre il secondo comma, prevedendo il congedo per "gravi e documentati" motivi familiari, prescriveva la preventiva richiesta del lavoratore, seguita da un eventuale periodo di congedo, continuativo o frazionato e non retribuito, non superiore a due anni.