domenica 10 maggio 2015

IRAP: la deduzione per incremento occupazionale

L’art. 1 c. 132 della L. n. 147/2013 ha introdotto la c.d. “Deduzione per incremento occupazionale”, e nel quadro IS del modello IRAP 2015 è stato previsto il nuovo rigo IS6 che contempla, appunto, l’esposizione di tale dato.
La deduzione per incremento occupazionale spetta per i soggetti passivi IRAP di seguito elencati:

·         società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali;
·         società di persone (snc, sas) incluse le società semplici;
·         imprese individuali;
·         lavoratori autonomi sia in forma individuale che associata;
·         produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli in regime di esonero;
·         enti non commerciali;
·         società ed enti non residenti.

NUOVE ASSUNZIONI: la prima condizione richiesta per poter fruire della deduzione è l’effettuazione di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE: altro importante requisito, è che alla fine del periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni/trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, deve risultare incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente, dovendo sussistere una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente.

PER QUALI LAVORATORI SPETTA LA DEDUZIONE: per ciascun nuovo lavoratore assunto per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

MISURA DELLA DEDUZIONE: la deduzione spetta in misura pari al minore tra: 1) il costo effettivo del personale neoassunto, 2) il valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (valore da ragguagliare alla durata del rapporto di lavoro nell’anno) 3) l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

CUMULABILITA’: la deduzione per incremento occupazionale è cumulabile con la deduzione c.d. cuneo fiscale.

DECADENZA: La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.


NEW-CO E SOCIETA’ CONTROLLATE/COLLEGATE: per le imprese di nuova costituzione e per le aziende considerate controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., sono state stabilite regole particolari ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale con riferimento, rispettivamente, allo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti e alle diminuzioni occupazionali verificatesi in società del gruppo o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.


ENTI NON COMMERCIALI: assumono rilevanza solo i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale (sia in ragione dell’attribuzione della deduzione, sia per il calcolo della base occupazionale). Inoltre, non risultano rilevanti i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale.

domenica 3 maggio 2015

Dote Impresa: incentivi all’assunzione di persone con disabilità in Lombardia

Con l’intento di promuovere l’inserimento e il reinserimento occupazionale delle persone con disabilità, la Regione Lombardia ha approvato l’avviso “Dote Impresa – Incentivi all’assunzione di persone con disabilità”.
Di seguito, evidenziamo i principali contenuti dell’incentivo:

·  DESTINATARI: persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile che attesti i requisiti di cui all’art. 1 della legge 68/1999. In particolare, si fa riferimento a:

1.   persone con disabilità disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%);
2.   giovani dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di qualunque ordine e grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

·    TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO INCENTIVABILI: assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso; assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute antecedentemente alla data di pubblicazione dell’Avviso e comunque successivamente al 01/01/2014 e che risulteranno attive presso lo stesso datore di lavoro alla data del 31/08/2015 (in tal caso il beneficio è riconosciuto a titolo di contributo per le spese di funzionamento connesse al rapporto di lavoro nel periodo successivo alla presentazione della domanda); le prestazioni lavorative in regime di somministrazione (il beneficio è dell’impresa utilizzatrice).

Non permettono l’accesso al beneficio le seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro occasionale, lavoro accessorio, lavoro o attività socialmente utile (lsu – asu), lavoro autonomo nello spettacolo, contratto di agenzia, associazione in partecipazione, lavoro intermittente.

·  CARATTERISTICHE E VALORE DELL’INCENTIVO: l’agevolazione consiste in un incentivo economico una tantum a favore dell’impresa che assume, o utilizza in regime di somministrazione, una persona in possesso dei requisiti stabiliti (vedi destinatari). L’incentivo è erogato in regime di de minimis.
L’incentivo è graduato in relazione alla percentuale di invalidità, alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione e varia da un minimo di 2.500 a un massimo di 16.000 euro.

·         MODALITÀ DI ACCESSO ALL’INCENTIVO: la domanda di incentivo all’assunzione deve essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale SiAge raggiungibile all’indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del 28 aprile 2015 e comunque entro le ore 17 del 1° febbraio 2016. Le richieste di contributo per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione dell’Avviso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 31 agosto 2015.



domenica 26 aprile 2015

ESCLUSIONE DEL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI: COSA PREVEDE IL CCNL DELL’APPALTATORE?

Con la Risposta all’interpello n. 9 del 17 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito la corretta interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti.
Il Ministero, nelle premesse, ricorda che l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 individua un regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto i trattamenti retributivi, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto e al periodo di esecuzione dello stesso, entro il limite di due anni dalla sua cessazione; tale disciplina fa comunque salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 9, comma 1, D.L. n. 76/2013 convertito nella L. n. 99/2013, ha specificato che le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali possano esplicare i propri effetti solo con riferimento ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

L’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto e la previsione che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati a tali lavoratori è da ritenersi conforme alla ratio della norma.

venerdì 17 aprile 2015

CONTRIBUTO ELBA CARENZA MALATTIA - CCM: NUOVE DISPOSIZIONI

L’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato – ELBA ha previsto l’erogazione di contributi a favore delle imprese riferiti alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedono il pagamento, a carico dell’azienda, dei giorni di carenza.
Il contributo CCM non viene erogato alle imprese che pagano i giorni di carenza ai propri dipendenti quando non è previsto dal CCNL applicato.

Il  contributo  concesso  all’impresa  è  pari  ad  euro  150  per  ogni  evento  di  malattia  per  il  quale  la  stessa  retribuirà  i  giorni  di  carenza. 
Elba erogherà non più di un contributo per dipendente per anno civile (1/1 – 31/12).

Per richiedere il contributo, l’impresa deve: 
·         prima dell’avvio della procedura, pena la non ammissibilità della richiesta, accertarsi di essere  in regola con i versamenti, a partire dal 1/1/2013 (se dovuto), fino ai due mesi precedenti la data di inizio della malattia del dipendente;
·         entro il mese successivo al semestre solare in cui si è conclusa la malattia del dipendente presentare la richiesta  all’EBA  territoriale,  anche  in  via  telematica  all’indirizzo  di  PEC-Posta  Elettronica  Certificata  di  EBA (solo se inviata domanda da un indirizzo PEC) o tramite le OO.AA. competenti per territorio, utilizzando il  modulo  di  richiesta  predisposto  e reperibile  sul  sito www.elba.lombardia.it e allegato la documentazione richiesta.

A seguito della ricezione della domanda, l’EBA Territoriale di riferimento provvederà ad esaminarla per la verifica di ammissibilità, entro 30 giorni.


Ricordiamo che il contributo CCM erogato da ELBA alle imprese non rientra nel conteggio “de minimis”.

domenica 12 aprile 2015

GLI ELEMENTI DEL DISTACCO GENUINO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6944/2015, ha enunciato gli elementi che configurano un distacco genuino, caratteristiche già rinvenibili nel dettato dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003, ovvero:

·         la temporaneità;
·         l’interesse del distaccante;
·         la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante.

Il distacco rientra nell’alveo di operatività del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il distaccante, il quale, per esigenze produttive può porre temporaneamente uno o più lavoratori, i distaccati, a disposizione di un altro soggetto, il distaccatario, per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Qualora il distacco avvenga all’interno dei gruppi di impresa, la legittimità risulta poi rafforzata nei suoi elementi caratterizzanti.
Nonostante il trattamento economico e normativo rimanga a carico del datore di lavoro distaccante, la fatturazione da parte del distaccante al distaccatario del mero costo del lavoro non è vietata, sempre che non sia presente un “utile”.
Alla disciplina del distacco si applicano comunque delle limitazioni, e in particolare:

- la necessità di raccogliere il consenso del lavoratore qualora, durante il distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto;
- nel caso in cui il distacco comporti lo svolgimento della prestazione lavorativa presso una unità lavorativa che dista oltre 50 km da quella originaria, lo stesso deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.

domenica 29 marzo 2015

FATTISPECIE CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE E LA DECADENZA DELL’ASPI

Con il messaggio n. 2028 del 19 marzo 2015, l’Inps ha fornito alcune delucidazioni in merito agli effetti sulle indennità in ambito ASpI nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato e nell’ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

EFFETTI SULLE INDENNITÀ IN AMBITO ASPI NELLE IPOTESI DI RIOCCUPAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO:
- trova applicazione l’istituto della sospensione nell’ipotesi in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione;
- decade dalla prestazione l’assicurato che sia rioccupato con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione;
continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione l’assicurato che sia rioccupato con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Tali indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla indennità di disoccupazione miniASpI, la cui sospensione è ammessa però, per un periodo massimo di cinque giorni.

EFFETTI SULLE INDENNITÀ IN AMBITO ASPI NELLE IPOTESI DI CESSAZIONE DA RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE:
nell’ipotesi in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore se dal rapporto ancora in essere percepisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ricorrendo tutti gli altri requisiti, potrà presentare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente.