
Il
Ministero in particolare sottolinea alcuni indici di subordinazione che
porteranno gli ispettori a convertire i rapporti di lavoro autonomo in rapporti
di lavoro subordinato, ossia:
-
assenza di dotazione strumentale consistente quali: ponteggi, apparecchi
di sollevamento, ecc. ;non bastano secchio, pale, carriole, martelli e funi;
-
monocommittenza; anche se questo non risulterà un elemento decisivo;
-
svolgimento di attività atte alla realizzazione di opere strutturali,
legate ad operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, opere in
cemento armato svolte da manovali, muratori, carpentieri e ferraioli (rimangono
esclusi dalla presunzioni i soggetti che svolgono lavori di finitura dell'opera
e dell'impiantistica).
Il Ministero chiarisce che gli ispettori procederanno
alla conversione in rapporti di lavoro subordinato dei prestatori di lavoro
autonomo iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane
dei lavoratori autonomi adibiti alle seguenti attività: manovalanza, muratura,
carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti alle
macchine edili fornite dal committente e dall'appaltatore.
L'ispettore
contesterà al soggetto utilizzatore le violazioni lavoristiche e le conseguenti
evasioni contributive e gli illeciti in materia di sicurezza, sorveglianza e
mancata formazione ed informazione dei lavoratori con relativa irrogazione
delle sanzioni.