Dal 1° ottobre 2013 il datore
di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante
non è più tenuto ad indicare nel piano formativo individuale le modalità con le
quali dovrà essere svolta la formazione trasversale, ma solo quella per
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

Poiché il termine è scaduto
senza alcun intervento da parte della predetta Conferenza Stato Regioni, così
come previsto dal Decreto occupazione, il 1° ottobre 2013 sono divenute
pienamente operative le tre deroghe al T.U. sull’apprendistato.
La prima prevede che il datore
di lavoro sia tenuto a compilare il piano formativo individuale solo per la
parte c.d. professionalizzante, mentre non è tenuto ad indicare le modalità di
attuazione della formazione di base e trasversale. Si ricorda comunque che la
formazione di base deve sempre essere impartita all’apprendista così come
ricordato dal Ministero del lavoro con la circolare 35/2013. In sostanza la
semplificazione riguarda solo la facoltà di evitare la compilazione del piano
formativo in merito alla formazione di base.
La seconda agevolazione riguarda
la registrazione della formazione impartita all’apprendista, che dovrà essere
effettuata sul già noto libretto formativo del cittadino regolamentato dal DM
10/10/2005 e non su altri supporti da prevedere ad hoc.