venerdì 11 gennaio 2013

ASPI DOPO LA LEGGE DI STABILITA'

Il contributo in caso di licenziamento (Art.1,co.250)

La Legge di stabilità rettifica la disciplina del contributo ASpI in caso di licenziamento. Variando il comma 31 della L. n.92/12 (Riforma del Lavoro), innanzi tutto viene stabilito che il contributo è dovuto solo se l’interruzione del rapporto si è verificata per le causali che darebbero diritto all'ASpI, indipendentemente dal requisito contributivo.
Mutano anche le regole per la determinazione del contributo: è pari al 41% (prima 50%) del massimale mensile di ASpI (prima per il trattamento iniziale ASpI), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel calcolo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque è avvenuta la restituzione del contributo addizionale per i contratti non a tempo indeterminato prevista in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Proroga riduzione contributiva per le agenzie di somministrazione (Art.1,co.250)

Viene prorogata al 1° gennaio 2014 la riduzione al 2,6% del contributo, attualmente pari al 4%, sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori con contratto a tempo determinato per l’esercizio della somministrazione, per il finanziamento di interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché di sostegno al reddito.

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