La Legge di stabilità rettifica la disciplina
del contributo ASpI in caso di licenziamento. Variando il comma 31 della L. n.92/12
(Riforma del Lavoro), innanzi tutto viene stabilito che il contributo è dovuto
solo se l’interruzione del rapporto si è verificata per le causali che darebbero
diritto all'ASpI, indipendentemente dal requisito contributivo.
Mutano anche le regole per la determinazione
del contributo: è pari al 41% (prima 50%) del massimale mensile di ASpI (prima per
il trattamento iniziale ASpI), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale
negli ultimi tre anni. Nel calcolo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi
di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque è avvenuta la
restituzione del contributo addizionale per i contratti non a tempo
indeterminato prevista in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
Proroga
riduzione contributiva per le agenzie di somministrazione (Art.1,co.250)
Viene prorogata al 1° gennaio 2014 la
riduzione al 2,6% del contributo, attualmente pari al 4%, sulla retribuzione corrisposta
ai lavoratori con contratto a tempo determinato per l’esercizio della
somministrazione, per il finanziamento di interventi di formazione e riqualificazione
professionale, nonché di sostegno al reddito.
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