In
particolare la L. n.92/12 prevedeva la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere,
al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale,
voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o un contributo per fare
fronte alle spese della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati,
da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un
massimo di sei mesi.
I benefici
verranno erogati:
- per l’utilizzo
degli asili nido: con pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione
della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a
concorrenza a € 300 mensili;
- per pagamento dei servizi di baby-sitting: con
erogazione di voucher (per € 300,00).
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